TAR Perugia, sez. I, sentenza 2017-09-01, n. 201700558

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2017-09-01, n. 201700558
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201700558
Data del deposito : 1 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2017

N. 00558/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00130/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Istituto Enrico Fermi Perugia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati C A F e D F, con domicilio eletto presso lo studio C A F in Perugia, via XX Settembre, 76;

contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A R G, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci, 30;

nei confronti di

Punto Formazione s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Metelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Calabrese in Perugia, via delle Prome n. 5;
Palmiro Riganelli, Maria Stefania Gallina, Rocco Di Matteo;

per l'annullamento

previa sospensiva

- della deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 1459 del 9 dicembre 2015 notificata all'Istituto ricorrente con nota del 23.12.2015 prot. 0224794 trasmessa a mezzo pec in pari data, avente per oggetto "corsi per l'acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore masso-fisioterapista. Determinazioni" con la quale Punto Formazione s.r.l. con sede in Foligno, è stata autorizzata ad attivare per gli anni 2016/2017, un corso per l'acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore massofisioterapista;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopra indicato, ivi compresi in particolare e per quanto occorra, la citata nota della Regione Umbria del 23.12.2015 prot. 0224794 ed i seguenti atti menzionati nel testo della stessa delibera e nel relativo documento istruttorio, ma non elencati e pertanto non conosciuti;
note del Dirigente del servizio politiche di sviluppo delle risorse umane del SSR, trasmesse a Punto Formazione tramite pec prot.0077421 e 0097687;
nota del servizio politiche e sviluppo, semplificazione in materia sanitaria e patrimonio inviata tramite pec prot. 0126467 del 7.9.2015;
nota trasmessa tramite pec prot.0138241 del 29.9.2015 ai sensi dell'art.10-bis L.241/1990;
verbale dell'audit in loco già in precedenza effettuato presso Punto Formazione, conservato agli atti di ufficio, menzionato nella D.G.R. 1459/2015 del deliberato;

quanto ai motivi aggiunti del 19.7.2016:

- della deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 654 del 13.6.2016, notificata all'Istituto ricorrente con nota della Direzione regionale salute prot. 0132343, trasmessa a mezzo pec, con la quale è stata autorizzata ad attivare per gli anni 2016 e 2017, un corso per l'acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore massofisioterapista;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopra indicato, ivi compresi in particolare, la citata nota della Regione Umbria del 21.6.2016 prot. 0132343;
verbale dell'audit in loco effettuato presso Punto Formazione in data 16.2.2016;
verbale di supplemento dell'istruttoria tecnica del gruppo di audit del 17.5.2016, prot. 0106849;
relazioni dell'audit in loco del 12.9 e 13.11.2013 prott.0138243 e 9159526;
pareri del Servizio Avvocatura regionale del 8, 9 e 27.6.2016;
parere n.01105/2016 della Sezione II del Consiglio di Stato del 23.3.2016;
nota della Regione Umbria, servizio politiche di sviluppo prot.126467/2015 del 7.9.2015;
note del medesimo Servizio regionale prot. 0138241/2015 del 29.9.2015 e 0041078 del 25.2.2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e di Punto Formazione s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, l’Istituto Enrico Fermi s.r.l. con sede in Perugia ha impugnato le deliberazioni della Giunta regionale dell'Umbria n. 1459 del 9 dicembre 2015 e n. 654 del 13 giugno 2016 con le quali Punto Formazione s.r.l. con sede in Foligno, è stata autorizzata ad attivare per gli anni 2016/2017, un corso per l'acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore massofisioterapista, deducendo articolati motivi di gravame.

Si sono costituite sia la Regione Umbria che l’odierna controinteressata, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione ed interesse oltre che l’infondatezza nel merito di tutti i motivi ex adverso dedotti.

Con sentenza interlocutoria n. 157 del 21 febbraio 2017 l’adito Tribunale Amministrativo ha respinto le eccezioni in rito ed accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati, apprezzando la fondatezza della dedotta doglianza di eccesso di potere per difetto di istruttoria, rilevando come allo stato degli atti Punto Formazione s.r.l. non risultava in possesso dei requisiti essenziali prescritti dalla Regione né al momento dell’autorizzazione né a quello della decisione, assegnando al contempo alla Regione un termine (da ritenersi perentorio) di sessanta giorni per la verifica dei suddetti requisiti, fissando per il prosieguo l’udienza pubblica del 4 luglio 2017.

In particolare il Collegio ha ravvisato non risultare sanate alcune irregolarità in riferimento ai locali che Punto Formazione ha indicato come sedi delle attività, con particolare alla sede Flex Village, alla sede di via delle Industrie e a quella presso le Colombare.

Con ordinanza n. 1212/2017 del 23 marzo 2017 la III sez. del Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensione cautelare proposta dalla Regione Umbria nell’atto di appello avverso la suddetta sentenza, apprezzando la sussistenza del “ periculum in mora” coincidente con l’impossibilità per l’appellante di svolgere il corso avviato nelle more della decisione e dando atto, seppur ai soli fini della statuizione sulle spese, della prosecuzione del giudizio innanzi al primo giudice.

In prossimità dell’udienza pubblica del 4 luglio 2017 la Regione non ha depositato né memorie né documentazione comprovante l’ottemperanza alle richieste istruttorie contenute nella citata sentenza 157 del 2017 nel presupposto - evidenziato anche oralmente all’udienza pubblica - dell’intervenuto venir meno dell’efficacia della sentenza appellata.

Con memoria ritualmente depositata la difesa dell’Istituto ricorrente ha chiesto l’assegnazione di nuovo termine alla Regione resistente al fine di adempiere alle incombenze istruttorie, ritenendo come l’ordinanza cautelare del giudice d’appello abbia inciso soltanto sull’efficacia della statuizione di annullamento ma non anche sulle misure istruttorie disposte, necessarie ai fini della prosecuzione del giudizio.

All’udienza del 4 luglio 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.-Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3. - Ritiene il Collegio, condividendo le argomentazioni della ricorrente, come la propria sentenza n. 157/2017 - da ritenersi non definitiva in quanto demanda all’Amministrazione adempimenti istruttori - non sia stata sospesa dall’ordinanza cautelare n. 1212/2017 del Consiglio di Stato nella parte in cui ha disposto adempimenti istruttori e fissato per la prosecuzione l’udienza pubblica del 4 luglio 2017.

Tale misura cautelare infatti ha riguardato soltanto la statuizione di annullamento, al fine di consentire a Punto Formazione lo svolgimento del corso avviato nelle more della decisione, ma non ha minimamente inciso sugli incombenti istruttori assegnati alla Regione al fine di completare la verifica circa il possesso di tutti i requisiti in capo a Punto Formazione e porre dunque fine al rapporto processuale.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, non già la rinnovazione del termine per effettuare gli adempimenti richiesti, come richiesto dalla stessa ricorrente, bensì l’accoglimento del gravame, non avendo avuto l’Amministrazione regionale alcun plausibile motivo per non adempiere all’incombente istruttorio.

4. - La mancata ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e pertanto tale da indurre a far applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64, comma 4, cod. proc. amm. che, in analogia a quanto previsto - relativamente ai giudizi civili - dall'art. 116 comma 2 c.p.c., autorizza il giudice amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. Invero, sebbene la p.a. abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, essa ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'amministrazione non in qualità di parte processuale, bensì in quanto autorità pubblica che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti ( ex multis T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 14 novembre 2016, n. 1132;
T.A.R. Umbria n. 261 del 30 marzo 2017).

Nella fattispecie, tal contegno ingiustificatamente omissivo dell'Amministrazione resistente, unitamente al già rilevato difetto di istruttoria, costituisce prova sufficiente del denunziato vizio di eccesso di potere, con conseguente fondatezza del ricorso.

5. - Per i suesposti motivi il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è fondato e va accolto, con l’effetto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse azionato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della complessità soprattutto fattuale della controversia.

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