TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2024-03-29, n. 202406275

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2024-03-29, n. 202406275
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406275
Data del deposito : 29 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2024

N. 06275/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08874/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8874 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno- in P.D. Ministro, Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, non costituiti in giudizio;
Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 21 aprile 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 21.04.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

2) del decreto di esclusione del 27.04.2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS- (All. 2 Decreto di esclusione).

3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (All. 3);

4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale é stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni (All. 4);

5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria (All. 5);

6) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;

7) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;

8) del verbale n. 16 del 21 aprile 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa (All. 6);

9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 21.04.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F. (All. 7);

10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni (All. 8);

11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche;

12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità);

13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (All. 9);

14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco;

15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche;

16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (All. 10);

17) del D.M. n. 283 del 23.5.2019 (All. 11);

18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;

19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso;
qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”;

20) della nota dell'Ufficio Concorsi dei Vigili del Fuoco del 05.05.2023 inviate al ricorrente (All. 12);

21) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;

22) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;

23) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024, il cons. Concetta A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Vista l’Ordinanza Cautelare Tar Lazio-Sezione Prima Quater -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare, è stata disposta la “ riammissione del ricorrente alla procedura in esame al più presto possibile per la ripetizione della prova non superata e, in caso di esito favorevole di quest’ultima, anche ai fini dell’ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, ove occorra anche attraverso la riconvocazione della Commissione ”;

Vista la memoria di replica depositata dal ricorrente in data 6.11.2023 ore 9,20, con la quale si precisa che il ricorrente, convocato per la data del 18.10.23, non si è potuto presentare a ripetere le prove concorsuali per motivi personali, tra cui la prematura scomparsa del padre in un periodo antecedente alle prove e si chiede che venga ordinato alla P.A. di emettere un nuovo provvedimento di convocazione;

Vista l’OCI Tar Lazio - Sezione Prima Quater -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui è stato chiesto alla P.A. di precisare “ a) se il ricorrente abbia presentato o meno, tempestivamente, alla P.A. istanza di differimento delle prove, allegando idonea certificazione sanitaria e/o il certificato di decesso del proprio padre e/o altra idonea documentazione giustificativa;

b) in caso di risposta affermativa al quesito sub a), eventuali determinazioni assunte dalla P.A al riguardo” ;

Vista la nota depositata dalla P.A. in data 13.11.2023, con cui, in adempimento alla precitata OCI Tar Lazio - Sezione Prima Quater -OMISSIS- n. -OMISSIS-, è stato precisato: “ Il candidato è stato convocato, in virtù di riammissione con riserva all' iter procedurale, nella seduta della data 21 luglio 2023 per sostenere nuovamente la prova motoria non superata in precedenza, ma lo stesso non si è presentato a tenere la prova producendo certificato medico.

Il ricorrente veniva successivamente riconvocato per sostenere la medesima prova per la seduta del 15 settembre 2023, ma non si presentava nuovamente alla prova producendo nuova certificazione medica.

Sicché, controparte veniva riconvocato per la seduta del 18 ottobre 2023, cui ancora una volta non presenziava.

Pertanto, ai sensi dell'art. 13, co. 4 del Decreto Legge del 13 giugno 2023, n. 69, a mente del quale "l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria", egli veniva escluso ipso lege dalla procedura concorsuale” ;

Vista l’OCI Tar Lazio - Sezione Prima Quater -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui è stato chiesto alla P.A. di precisare “ se, in relazione all’ultima riconvocazione per la seduta del 18 ottobre 2023, il ricorrente, risultato assente, abbia prodotto o meno un ulteriore certificato medico giustificativo, con onere, in caso di risposta affermativa, di indicare esattamente l’ora dell’invio e della relativa ricezione e, in caso di risposta negativa, di depositare la relativa dichiarazione proveniente dall’organo amministrativo competente ”;

Vista la nota depositata dal ricorrente in data 28.2.2024, con cui ha precisato di non avere più interesse alla coltivazione del presente gravame;

Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832;
Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695;
Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);

Ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 cpc alla coltivazione del presente gravame;

Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c, cpa;

Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio, a causa della peculiarità della vicenda;

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