TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-08, n. 202302791

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-08, n. 202302791
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302791
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2023

N. 02791/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01504/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2019, proposto da
Xinxin Shopping S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati U M e V P e dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

a) del provvedimento n. U12238 del 01 febbraio 2019, con il quale il Dirigente del Settore “Assetto del territorio ed attività produttive” del Comune di Giugliano in Campania ha annullato il provvedimento autorizzatorio formatosi per silenzio assenso sull'istanza del 3/8/2018 n. 74403 relativamente all'attività di vendita in forma di media struttura tip. ME sita in via Domitiana Km 45 a nome della ditta XINXIN Shopping srls, disponendo il divieto di prosecuzione dell'attività commerciale;

b) nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compresi, se ed in quanto occorra, i provvedimenti nn. 9220 del 25/1/2019 e 10562 del 29/1/2019 di rigetto delle istanze di condono edilizio relative all’immobile oggetto dell’attività produttiva nn. 49833, 49836 e 49838del 30/12/2004, richiamati nel corpo del provvedimento n. U12238 del 01 febbraio 2019;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente impugna l’annullamento del provvedimento autorizzatorio formatosi per silenzio assenso sull’istanza del 3/8/2018 n. 74403 relativa all’esercizio dell’attività di vendita in forma di media struttura tip. ME sita in via Domitiana Km 45, disponendosi, contestualmente, il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale, unitamente ai presupposti rigetti delle istanze di condono edilizio relative all’immobile oggetto dell’attività produttiva.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis, 21 bis e 21 nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241, della L.R.C. 1/2014, del D.Lgs. n. 114/98 e, in particolare, dell’art. 8, del D.Lgs. 59/2010, dell’art. 97 Cost. e della L. 24/11/2003 n. 326;

b) eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e del principio dell’affidamento, difetto dei presupposti e di istruttoria, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, motivazione erronea e contraddittoria, contraddittorietà, incongruenza e sproporzione;

c) illegittimità derivata.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame quanto all’impugnativa avverso i provvedimenti di diniego di condono, per tardività, e concludendo, nel merito, per il rigetto complessivo del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 16.02.2023 fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è infondato.

V.1. Secondo quanto emerge dal provvedimento gravato in via principale:

a) “in data 03.08.2018 prot. N° 74403 è stata rilasciata ricevuta Suap alla Xinxin Shopping srls ad oggetto "domanda di autorizzazione per l'esercizio di una media struttura di vendita tip. ME";

- in data 08.11.2018 mezzo pec la Xinxin Shopping srls ha comunicato che, ai sensi dell'art. 17 c. 2 della L.R. n° 1/2014, l'Autorizzazione richiesta si è formata per silenzio assenso, trascorsi i 60 giorni dalla presentazione della domanda”;

b) “accertato da verifiche d'Ufficio la improcedibilità delle istanze di condono nn. Protocollo 49833/49836/49838 del 30.12.2004, relativamente all'immobile oggetto dell'attività produttiva di cui alla suddetta Ricevuta Suap n° 74403/2018” e “visti i rigetti delle su richiamate istanze di condono, prot. Folium nn. 9220 del 25.01.2019 e 10562 del 29.01.2019”;

c) “considerato che qualsivoglia attività produttiva non può essere svolta in locali privi di concessione edilizia e di agibilità”;

d) “richiamato l'art. 21 nonies della Legge n° 241/90”;

e) la predetta Amministrazione “annulla il provvedimento autorizzatorio, formatosi per silenzio assenso, relativamente all'attività di vendita in forma di media struttura tip. ME sita in Via Domitiana Km 45 a nome della ditta XINXIN SHOPPING SRLS, P.108920131219, L.R. Huang Shenghua nato in Cina il 12.02.1970; dispone il divieto di prosecuzione dell'attività commerciale segnalata con istanza del 01.08.2018, giusta ricevuta Suap n° 74403 del 03.08.2018, sita in Via Domitiana Km 45, e la rimozione degli effetti dannosi provocati dallo svolgimento della stessa”.

VI. Con i primi motivi di ricorso, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 nonché l’eccesso di potere.

VI.1. Le censure sono infondate tanto in fatto che in diritto.

VI.1.1. Deduce, in primo luogo, parte ricorrente di non aver ricevuto alcuna notifica o comunicazione in merito all’annullamento dell’autorizzazione commerciale di cui al provvedimento impugnato, ma di aver appreso dell’esistenza dello stesso solo a seguito della notifica da parte della P.L. del Comune di Giugliano in Campania del verbale di accertamento di violazione amministrativa del 15.03.2019, attraverso il quale veniva contestato l’esercizio abusivo dell’attività. Invero, il predetto provvedimento di annullamento sarebbe stato notificato unicamente all’indirizzo di p.e.c. dell’intermediario che, per conto della Xinxin Shopping S.r.l.s., avrebbe presentato l’istanza n. 74403, il cui mandato, tuttavia, sarebbe stato da ritenersi terminato con la definizione del procedimento di autorizzazione.

VI.1.2. Orbene, come eccepito dall’Amministrazione resistente, il provvedimento di annullamento quivi impugnato deve ritenersi essere stato ritualmente notificato all’indirizzo pec del sig. C M, come da espressa procura speciale ex art 1392 c.c. rilasciata, in favore dello stesso, dal legale rapp.te della società ricorrente, sia ai fini della presentazione della pratica al Suap che al fine della ricezione di tutte le eventuali comunicazioni successive all’inoltro della pratica ad esse relative.

Conseguentemente, contrariamente a quanto asserito, parte ricorrente è stata posta nella condizione di averne tempestiva ed ampia conoscenza.

VI.1.3. Lamenta, più a monte, parte ricorrente, di non aver avuto contezza nemmeno dell’attivazione del presupposto procedimento, che, se svolto in contraddittorio, le avrebbe invece consentito di presentare memorie e documenti che l’Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente valutare. Sicché risulterebbero del tutto disattese le garanzie procedimentali del procedimento ablatorio di secondo grado, proprio con particolare riguardo all’omissione delle comunicazioni ex art. 7 e 10 bis della Legge 241/1990.

VI.1.4. Ora, quanto alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali e partecipative nel procedimento di annullamento, ex art 21 nonies della Legge 241/1990, del silenzio assenso formatosi sulla SCIA relativa all’attività di vendita, dirimente appare la considerazione che, “In via di principio, le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo devono essere interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico i principi di legalità, imparzialità e buon andamento e i corollari di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, così che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può determinare sic et simpliciter l'annullamento del provvedimento, allorquando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza aliunde dei fatti posti poi a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi … senza considerare che, ai sensi dell'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, il provvedimento non può ritenersi annullabile per la mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 17/11/2017, n. 11363).

Decisivo diviene allora il rilievo che, in ogni caso, il contenuto del provvedimento definitivo appare vincolato, stante l’obbligo della p.a. di inibire l’esercizio di attività commerciali svolte in locali la cui domanda di condono degli abusi edilizi è stata - come nel caso di specie – denegata, come tali, privi della regolarità edilizia.

Ne consegue che, non potendo il contenuto dell’atto essere diverso da quello in concreto adottato, l’apporto collaborativo della società ricorrente non sarebbe stato comunque in grado di influire nel processo di formazione del provvedimento finale, con conseguente applicazione dell’art. 21octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, dovendosi, nella specie, valorizzare la portata sostanziale del principio partecipativo, esaltandone, cioè, la funzione ove il contributo del privato sia realmente suscettibile di giovare alla decisione finale (T.A.R. Campania, sez. III, 21/05/2018, n. 3321).

VII. Con i secondi motivi di ricorso, parte ricorrente si

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