TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202301397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202301397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301397
Data del deposito : 6 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2023

N. 01397/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01979/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1979 del 2019, proposto da
Parrocchia " San Bernardo Abate e Beata Vergine del Carmine ", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Catanzaro, Reggio e Crotone, Segretariato Regionale Mibac per la Calabria, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Comune di Decollatura, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Annullamento del Decreto n. 230 del 21/08/2019 emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Calabria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Catanzaro, Reggio e Crotone e di Segretariato Regionale Mibac per la Calabria e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stato impugnato il decreto n. 230 del 21/08/2019, con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Calabria ha dichiarato di interesse culturale particolarmente importante l’immobile denominato “ fabbricato collabente Decollatura ” ubicato nel Comune di Decollatura in Via Cancello, censito in catasto al foglio n. 28, Particella n. 105, nelle immediate vicinanze della chiesa di San Bernardo, con conseguente sottoposizione a vincolo ex art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004.

2. Il ricorso è affidato a due motivi di gravame così sintetizzati:

I) Illegittimità del provvedimento impugnato per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria : si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della l. 241/1990, sostenendo che sia stano state violate le garanzie partecipative consacrate dalla legge sul procedimento amministrativo in quanto, oltre a non aver l’amministrazione procedente dato comunicazione di avvio dell’iter, non ha consentito il contraddittorio e non ha dato preavviso di rigetto. .

II) Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere e violazione di legge - Erroneità dell'istruttoria e travisamento della realtà – Violazione degli artt. 10, 12, 13 e 14 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 3 l. 241/90 – Difetto di motivazione : il provvedimento sarebbe illogico e sfornito di adeguata istruttoria e motivazione nella misura in cui, in violazione dell’art. 10 del d.lgs. 42/2004 non specifica quali siano le ragioni che hanno indotto alla valutazione di particolare interesse culturale (storico, artistico, archeologico o etnoantropologico).

3. Si è costituito il Ministero resistente, non anche il controinteressato Comune di Decollatura.

4. All’udienza pubblica del 18.10.2023, in vista della quale le parti costituite hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Ciò posto, ritiene il collegio che debba essere scrutinato per primo il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che il provvedimento sia illegittimo in quanto privo di motivazione logico giuridica, totalmente avulso dalla realtà e privo di qualsivoglia riferimento storico e in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nella “ relazione storico artistica ” ad esso allegata, redatta dalla Direzione generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio […] il fabbricato non presenta alcuna “ continuità con il tessuto storico circostante ”.

Il provvedimento sarebbe illegittimo poichè, secondo la relazione storica versata in atti da parte ricorrente, il fabbricato non risulta antico in quanto realizzato negli anni 1909-1910, in epoca differente rispetto al tessuto urbano circostante.

L'immobile di proprietà della Parrocchia, non entra in relazione con la vicina chiesa di San Bernardo, essendo stato realizzato in epoca diversa e con una tecnica muraria differente rispetto a quella utilizzata nel Seicento, per la realizzazione della Chiesa.

Il fabbricato non appartiene ad alcun tessuto storico e non concorre affatto alla definizione del valore identitario del sistema all'interno del quale risulta inserito.

La tecnica del “ rapillu ” adoperata per realizzare il fabbricato in questione, stride e contrasta con quella impiegata per realizzare la facciata principale della vicina Chiesa di San Bernardo, ad opera dei capomastri provenienti dalla città di Miglierina e Serrastretta, che si presenta di colore tipicamente rosato, vero elemento caratterizzante della tecnica del “ rapillu ” non presente, al contrario, sul fabbricato (pag. 3 della relazione redatta dall’Ufficio Beni culturali ed ecclesiastici della Diocesi di Lamezia Terme su incarico del ricorrente).

Inoltre il fabbricato costituisce un fattore di degrado per il contesto urbano che lo circonda ed ancor più per la vicina chiesa di San Bernardo, recentemente sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza Archeologica delle Arti e del Paesaggio, con Decreto n. 166 del 16 giugno 2018, che ha interessato la vicina Chiesa di San Bernardo, la canonica ed il sagrato, senza estensione di tale vincolo all'adiacente fabbricato.

Ancora, il provvedimento impugnato, e la relazione allo stesso sottesa, non contengono elementi utili ad individuare le ragioni per le quali il fabbricato sarebbe da considerarsi di interesse particolarmente importante, né specificano se la richiamata importanza sia da riferirsi ad un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, così come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 richiamato, difettando così di qualsivoglia motivazione ed argomentazione logica.

6. Orbene, ai fini dell’esame del descritto motivo di ricorso, il collegio ritiene utile rammentare i principi in materia affermati dalla giurisprudenza secondo la quale: “ Il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile ” (Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n.5357;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 20/02/2023, n.261).

Detto in altri termini, il sindacato giurisdizionale in subiecta materia postula l’evidenziazione di elementi oggettivi di riscontro del travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Ministero, non essendo sufficiente la messa in discussione delle modalità attraverso le quali esso è giunto a valutare l'interesse culturale di un bene e, conseguentemente, di dichiararne il vincolo ai sensi della normativa di cui al d.lgs. 42/2004, atteso che in tal modo, si censura la valutazione espressa dagli organi tecnici, la cui cognizione, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale richiamato, sfugge in buona misura, se non nei limiti ricordati, al sindacato di legittimità (Consiglio di Stato sez. VI, 03/03/2022, n.1510).

Ciò in quanto, come è noto, “ Il giudizio alla base dell'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico -artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità tecnico -valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico -scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari, della storia, dell'arte e dell'architettura, connotati da margini di opinabilità molto ampi ” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 19/01/2022, n. 158).

7. Alla luce delle coordinate ermeneutiche ora ricordate, la censura di cui al secondo motivo di ricorso non può trovare condivisione.

Osserva infatti il collegio che dagli atti di causa emerge che il Ministero procedente non abbia fondato la sua decisione impositiva del “vincolo definitivo” sulla scorta dell’epoca a cui risale l’opera, elemento che perde di significanza dirimente e comunque scolora, a fronte di valutazioni di tipo diverso incentrate sull’aspetto architettonico presentato dal manufatto.

Difatti, le diverse valutazioni sull’epoca di realizzazione dell’opera (riconducibile ad un periodo anteriore di almeno settanta anni), hanno piuttosto inciso sull’apposizione di un “vincolo temporaneo” nelle more delle verifiche come disposto dall’art. 12, comma 1, D.lgs. n. 42/2004 (nota n. 14039 del 15.11.2018 del MIBAC).

A consigliare la scelta amministrativa dell’apposizione del vincolo (definitivo) di interesse culturale, risulta che sia stata piuttosto la “ continuità stilistica del fabbricato ” con altri edifici della zona di diversa natura, sacra, nobiliare, popolare, ciò che ha indotto a ritenerlo inserito armonicamente all’interno del c.d. tessuto urbano, tanto da definirlo “ un tassello che concorre a definire il valore identitario di tutto il sistema ” (pag. 1 della Relazione) con una valutazione che, pur avvalendosi di concetti giuridici indeterminati -per loro natura connotati da elasticità ed opinabilità- risulta nel caso di specie attendibile e dunque sottratta al sindacato da parte del giudice amministrativo (Cons. St., Sez. VI, 11 marzo 2005, n. 1257).

Peraltro, non potrebbe assumere rilievo determinante, ai fini della predicabilità dell’illegittimità dell’avversato provvedimento, la circostanza che per altri edifici del territorio aventi i medesimi tratti stilistico-architettonici, oltre che per altri fabbricati risalenti anche ad epoche anteriori, l’amministrazione non abbia mai provveduto ad apporre vincoli di interesse culturale.

Difatti, in subiecta materia ciascuna procedura si riferisce ad un determinato bene previa apposita istruttoria volta ad appurare la sussistenza o meno dei requisiti e delle caratteristiche previste dalla normativa di riferimento a giustificazione, nell’interesse collettivo, dell’apposizione del vincolo e prescinde dall’eventuale presenza di beni similari sui quali, peraltro, nulla esclude che il vincolo possa anche essere apposto in futuro.

Nel caso all’esame priva di influenza risulta, altresì, la considerazione che all’epoca in cui fu dichiarata di interesse culturale la vicina Chiesa di San Bernardo (ad opera del Decreto n. 166 del 16 giugno 2018), tale dichiarazione non fu estesa al fabbricato collabente e ciò per la semplice ragione che la richiesta di verifica della sussistenza dell’interesse culturale con ogni evidenza non ebbe ad oggetto (anche) quest’ultimo ad ulteriore riprova del fatto che l’apposizione del vincolo postula un procedimento prodromico che prende ad esame uno specifico bene e ne considera le caratteristiche intrinseche, strutturali, architettoniche, culturali.

Quanto, infine, allo stato di degrado del fabbricato collabente per la Chiesa di San Bernardo, in virtù del suo stato di abbandono, si condivide il richiamo giurisprudenziale operato dalla difesa erariale: “ lo stato di abbandono di un bene di per sé non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - potendo un manufatto in condizione di degrado ben costituire oggetto di tutela storico artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l'ulteriore decadimento ” ( ex plurimis , Cons. St., Sez. VII, 27 febbraio 2023, n. 1966;
Cons. St., Sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 5950;
3 aprile 2003, n. 1718;
3 settembre 2001, n. 4591;
28 dicembre 2000, n. 7034).

8. Occorre adesso esaminare il primo motivo di ricorso. In particolare, l’istante si duole che sia stato eseguito un sopralluogo, (come pure confermato dalla documentazione fotografica a corredo della relazione storico – artistica della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone del 16.07.2019 allegata al provvedimento impugnato), senza alcun riferimento alla data e alle modalità del suo svolgimento, né alcuna specificazione circa la presenza in loco del controinteressato titolare dell’area.

9. Le censure articolate nel motivo in esame sono destituite di fondamento.

10. Dagli atti di causa emerge che la procedura di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 volta, nelle intenzioni dell’interessato, alla dichiarazione di insussistenza dell’interesse culturale relativamente al fabbricato collabente sia stata avviata proprio per iniziativa dello stesso Ente proprietario allo scopo di eseguire un progetto di rivisitazione dell’area attualmente occupata dal fabbricato e di quella retrostante di mq. 512 con l’intento di adattarla a verde attrezzato da utilizzare per le attività di oratorio e per parcheggio riservato ai fedeli della parrocchia.

Difatti, in una prima fase, avviate le pratiche per la demolizione del fabbricato pericolante, veniva dal ricorrente riscontrata una prima richiesta di chiarimenti inoltrata con nota

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