TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-01-14, n. 202200391
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Pubblicato il 14/01/2022
N. 00391/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08423/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8423 del 2020, proposto da Aires – Associazione Italiana Retailers Elettrodomestici Specializzati, Ancra – Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Elettrodomestici e Affini, Mediamarket S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dagli avvocati S G, E V Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S G in Milano, via Durini n. 5;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Infratel Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assotelecomunicazioni, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
:
Associazione dei Fabbricanti di Terminali di Telecomunicazione (Vtke), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Valli, Marco Costantino Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Valli in Roma, via del Governo Vecchio 20;
Codacons – Coordinamento delle Associazioni A Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
per l'annullamento
a) del decreto ministeriale denominato « Piano voucher sulle famiglie a basso reddito » emanato in data 7 agosto 2020 dal Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 243 del 1° ottobre 2020;
b) di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Infratel Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la cons. P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Ricorrono l’AIRES, quale associazione rappresentativa delle principali aziende e gruppi distributivi specializzati in elettrodomestici elettronica, l’ANCRA, quale associazione rappresentativa delle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio, all’ingrosso e di noleggio di elettrodomestici, elettronica di consumo, telefonia, informatica, MEDIAMARKET s.p.a., quale impresa che commercializza prodotti elettronici e che gestisce il sito internet mediaworld.it.
Le ricorrenti chiedono l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del decreto 7 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico recante «Piano voucher sulle famiglie a basso reddito», che disciplina un intervento di sostegno per garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ad euro 20.000 (art. 1, comma 2, D.M.).
1.1.- Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, comma 1, regolamento (Ue) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 in merito alla libera scelta dell’utente delle apparecchiature terminali;violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, comma 3, lett. h), 13, comma 2, d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), e dei princìpi da esso desumibili (c.d. principio di neutralità tecnologica o di neutralità della rete);eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifesta;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.;violazione del principio di non discriminazione;violazione del principio di proporzionalità;eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento;
III) in via subordinata, chiede la rimessione alla Corte di Giustizia, della seguente questione: se i princìpi sanciti dall’art. 3, comma 1, del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, dal considerando n. 5 del medesimo Regolamento, nonché dai considerando n. 3 e 10 della direttiva 2008/63/CE, <<ostino ad una normativa nazionale che limiti anche solo parzialmente la libertà del consumatore nella scelta del dispositivo tecnologico (tablet o personal computer, nella nomenclatura del Decreto) da utilizzare come apparato terminale per la fruizione del servizio di accesso a internet, come definito dall’art. 2, comma 2, n. 2, Regolamento (UE) 2015/2120, nel senso che il consumatore sia costretto a sceglierlo tra quelli proposti, o abbinati al servizio, dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico (art. 2, comma 2, n. 1, Regolamento)>>.
2.-Si è costituita in giudizio INFRATEL ITALIA s.p.a. la quale eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva delle Associazioni AIRES e ANCRA e deduce nel merito l’infondatezza del ricorso.
3.- Il Ministero dello sviluppo economico, costituitosi in giudizio, eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione delle due Associazioni ricorrenti ed eccepisce, altresì, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Nel merito deduce l’infondatezza del gravame.
4.- Sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum sia il CODACONS, che chiede il rinvio pregiudiziale della questione proposta dai ricorrenti alla Corte di Giustizia sia l’Associazione dei fabbricanti di terminali di telecomunicazione, la quale pure lamenta la violazione dell’art. 3, comma 1, regolamento (Ue) 2015/2120, che sancisce la libera scelta delle apparecchiature terminali e la violazione dei principi di diritto interno di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei principi di innovazione e di neutralità tecnologica.
5.-Con ordinanza 23 novembre 2020, n. 7239, la domanda cautelare è stata respinta con la seguente motivazione: << Ritenuto- impregiudicata la questione preliminare relativa alla legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti, che sarà valutata nella fase di merito- ad una prima sommaria delibazione, propria della presente fase che:-la finalità del contributo non è tanto quella di acquistare i dispositivi, ma quella di sostenere la domanda di connessione ad internet per le famiglie meno abbienti e (art. 1 del DM impugnato) nel momento di emergenza sanitaria per l’accesso ai servizi educativi e al lavoro;-la fornitura del solo terminale non realizza l’interesse pubblico perseguito ed è per questo che è stata imposta l’erogazione del contributo tramite l’operatore di rete attraverso la necessaria sottoscrizione di un contratto di connessione a internet;-peraltro il DM impugnato non impone l’utilizzo di un particolare dispositivo per la connessione, salvo il rispetto delle caratteristiche minime indicate nel manuale operativo INFRATEL né affida all’operatore di rete la scelta di un determinato apparato;-la mancata previsione di due passaggi distinti, uno presso il rivenditore di dispositivi elettronici e l’altro presso l’operatore di rete, non appare in linea con la natura emergenziale della misura, finalizzata ad assicurare, in modo celere, attraverso una procedura semplificata diritti costituzionalmente garantiti (allo studio e al lavoro) nella fase emergenziale;considerato, quanto alla questione di compatibilità della misura con il diritto eurounitario, che: - ai fini della fruizione del contributo, l’art. 7 del DM impugnato prevede che il beneficiario possa presentare la propria richiesta presso un “qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati nell’elenco di cui all’art. 6…”;- la vastità degli operatori di rete (con conseguente variabilità dei dispositivi offerti) e la possibilità per i venditori degli stessi di sottoscrivere accordi commerciali con gli operatori di rete costituiscono circostanze sufficienti ad escludere che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad internet. Ritenuto, infine- fermo restando la natura assorbente delle considerazioni svolte in merito all’assenza del requisito del “fumus boni iuris”- quanto al “periculum” posto a fondamento della domanda cautelare, che, nell’attuale fase emergenziale, il pregiudizio economico lamentato per le imprese fornitrici e venditrici di dispositivi appare recessivo a fronte dell’interesse pubblico alla sollecita erogazione del contributo in favore delle fasce economicamente più deboli, in modo da consentire loro l’immediato accesso ai servizi digitali per l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti >>.
Il provvedimento cautelare della sezione è stato gravato in appello.
Con ordinanza n. 446/2021 il Consiglio di Stato ha ritenuto che “non affiorano ictu oculi, elementi certi e comprovanti il periculum in mora” ed ha accolto la domanda cautelare “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado”.
6.- Alla pubblica udienza del 24 novembre 2021 la causa è stata riservata per la decisione.
7.- In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva delle Associazioni ricorrenti.
7.1.- L’eccezione non ha pregio.
La legittimazione delle Associazioni di categoria a tutela degli interessi “diffusi”, ossia adesposti, non consentita in via teorica a causa della mancata sussistenza del requisito della differenziazione che tradizionalmente qualifica la posizione giuridica di interesse legittimo, è stata dalla consolidata e risalente giurisprudenza assicurata attraverso il riconoscimento dell’esistenza di un interesse legittimo di natura collettiva imputabile ad un ente che, in forza del possesso di alcuni requisiti individuati (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e non occasionalità, in taluni casi collegamento con il territorio) diviene idoneo ad assumerne la titolarità (Cons. Stato, V, 9.3.1973, n. 253;Cass., S.U., 8.5.1978, n. 2207;Cons. Stato, A.P., 19.11.1979, n. 24).
Tale orientamento, come ha di recente ricordato l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 20.2.2020, n.6) costituisce diritto vivente e pertanto sussiste la legittimazione delle associazioni, quando siano presenti, nella situazione giuridica azionata, tutti i tratti salienti dell’interesse collettivo. In altri termini, la legittimazione, per sussistere, deve riferirsi a un interesse originariamente diffuso, e quindi adespota, che, attenendo a beni a fruizione collettiva, si “personalizza” in capo a un ente esponenziale, munito dei caratteri sopra individuati, ponendosi per tale via come interesse legittimo proprio dell’ente (il che esclude la configurabilità dell’ipotesi di cui all’articolo 81, c.p.c.).
In caso di compresenza di interessi collettivi in capo all'ente associativo esponenziale e di interessi individuali concorrenti, autonomamente azionabili, da parte dei singoli, la legittimazione a ricorrere dell'ente associativo esponenziale va riconosciuta solo ove l'ente faccia valere un interesse proprio, di natura collettiva (Ad. Pl. N.6/2020 cit.).
Tanto chiarito, nella fattispecie sia l’ANCRA sia l’AIRES, come emerge dai rispettivi Statuti versati in atti: rappresentano a livello nazionale gli interessi delle principali aziende specializzate nella vendita di prodotti elettronici;perseguono statutariamente in modo non occasionale gli obiettivi di tutela della principali aziende e gruppi di distribuzione dei prodotti elettronici.
Né può configurarsi un conflitto tra rappresentati, tenuto conto che le Associazioni mirano a tutelare un interesse comune alla categoria, che, peraltro, gioverebbe a tutti gli operatori del settore.
Le Associazioni ricorrenti censurano, infatti, il decreto ministeriale in epigrafe laddove prevede la concessione del contributo economico solo in relazione ad offerte di connessione veicolate dagli operatori di servizi di telecomunicazioni, anziché tramite le imprese del settore della distribuzione dei dispositivi elettronici (personal computer e tablet).
8.- Nel merito, i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logica.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente il DM impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui stabilisce che il contributo economico per l’accesso ai internet delle famiglie meno abbienti “non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2” ovvero dei contratti con i fornitori autorizzati per la connessione ad internet. Tale previsione sarebbe in contrasto con l’art. 4, comma 3, lett. h) e 13, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, che garantiscono i principi eurounitari di neutralità tecnologica (inteso come divieto di imposizione dell’uso di una particolare tecnologia) di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese. Il DM, dunque, sarebbe discriminatorio e lesivo di una ordinata concorrenza per il solo fatto di assegnare agli operatori di comunicazioni prerogative nella scelta delle apparecchiature terminali da “abbinare” ai contratti di fornitura dei servizi di connettività e sarebbe altresì in contrasto con la delibera