TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-03-02, n. 202002707
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Pubblicato il 02/03/2020
N. 02707/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05346/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5346 del 2019, proposto da M M, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno come da ricevuta rilasciata dalla Questura in data 19.12.2018 ovvero per motivi familiari ex art. 30 T.U. Imm.
e per l'accertamento della fondatezza dell'istanza ex art. 21 bis II comma, l. 1034/71 e dunque del diritto a vedersi rilasciare il permesso di soggiorno richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso, notificato il 7 maggio 2019 e depositato in pari data, con cui il sig. Manaa Malek agisce avverso il silenzio inadempimento sulla istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 T.U. Imm.;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno;
Dato avviso alle parti presenti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. come specificato nel verbale d’udienza;
Rilevato che il ricorso avverso il silenzio in tanto è ammissibile in quanto la pretesa sostanziale – in ordine alla quale si contesta il silenzio dell’amministrazione – abbia natura di interesse legittimo;
che “con la procedura di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., in tema di silenzio della p.a., sono tutelabili unicamente le pretese che rientrino nell'ambito della giurisdizione amministrativa, nel senso che le controversie sull'assetto degli interessi regolato dal mancato diniego espresso rientrino in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo;siano giustiziabili, nel senso che sia ravvisabile un dovere della p.a. di provvedere. Il rito speciale del silenzio in questione non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della p.a., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali, dal quale non può prescindersi al fine di valutare la compatibilità con l'interesse pubblico di quello sostanziale dedotto dall'interessato. Invero, la possibilità di contestare dinanzi al g.a. il silenzio serbato dall'Amministrazione, costituendo uno strumento meramente processuale, non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a., dovendosi avere riguardo, in ordine al riparto, alla natura della pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia amministrativa. Pertanto, anche nel caso del rito speciale instaurato per l'impugnazione del silenzio, il giudice adito dovrà preliminarmente verificare la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale esercitata e, se del caso, dichiarare l'inammissibilità del ricorso. E ciò, essendo un principio pacifico che il procedimento preordinato alla formazione del c.d. silenzio inadempimento o silenzio — rifiuto è inammissibile qualora si tratti di controversie che soltanto apparentemente abbiano una situazione di inerzia, come nel caso di giudizi relativi all'accertamento di diritto soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale competente…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 577;nello stesso senso, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 gennaio 2019, n. 174;T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 21 maggio 2018, n. 492;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 7 novembre 2017, n. 5206);
che ai sensi dell’art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/98, “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150” (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Sez. III, 7 febbraio 2019, n. 344;T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20 giugno 2018, n. 1546;T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8 marzo 2018, n. 1492;T.A.R. Toscana, sez. II, 5 giugno 2018 n. 791);
che nel caso di specie, trattandosi di silenzio su richiesta di permesso per motivi familiari, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi, quali sono quelli all’unità familiare (v. Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 20 luglio 2011, n. 15868);
che vada conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per i motivi sopra esposti;
che possano essere compensate le spese di lite alla luce della natura in rito della pronuncia;