TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-12-10, n. 202101172
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Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 01172/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da P G, M P, S L, D D P F e L P, rappresentati e difesi dagli avvocati R L, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Mauro Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C C, O C, R C, N M e S Mese, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
:
Immobiliare San Mauro S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della D.G.C. di San Mauro Torinese n. 76 del 2 maggio 2018, avente ad oggetto “Approvazione del progetto di Piano di Recupero su aree fabbricati in via Casale 33, ricadenti in area RU.S.1 sub ambito A (aree di ristrutturazione urbanistica) del vigente P.R.G.C.”;del Piano di Recupero approvato;nonché della D.C.C. di San Mauro Torinese n. 13/2019 del 21 gennaio 2019, avente ad oggetto “Diritto di superficie su area comunale a favore dei proponenti - progetto di Piano di Recupero in via Casale 33, ricadente in area RU.S.1 sub ambito A (aree di ristrutturazione urbanistica) del vigente P.R.G.C.”, pubblicata all'Albo pretorio comunale dal 12 al 26 febbraio 2019;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso e, in particolare, della D.G.C. di San Mauro Torinese n. 26/2018 del 13 febbraio 2018 di adozione del Piano di Recupero di cui si tratta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 2 marzo 2020:
- della deliberazione della Giunta Comunale di San Mauro Torinese n. 183/2019 del 20 novembre 2019 avente ad oggetto “approvazione integrazioni del progetto di Piano di Recupero su aree fabbricati in via Casale 33, ricadenti in area RI.S.1 sub ambito A (aree di ristrutturazione urbanistica) del vigente P.R.G.C.”, notificata ai ricorrenti il 9 dicembre 2019, e di tutta la documentazione alla stessa allegata;
nonché
per l’annullamento
del Piano di Recupero approvato;
e per l’accertamento e la dichiarazione
dell’intervenuta decadenza dell’individuazione della zona di recupero RU.S.1 posta in essere dal Comune di San Mauro con la D.C.C. n. 29/2011 e, di conseguenza, per l’annullamento delle D.G.C. nn. 76/2018 e 138/2019;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Mauro Torinese, di C C, O C, R C, N M e S Mese nonché l’atto di intervento della Immobiliare San Mauro S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di San Mauro Torinese adottava e approvava, rispettivamente con DGC n. 26 del 13.02.2018 e con DGC n. 76 del 02.05.2018, un progetto di Piano di Recupero inerente le aree ed i fabbricati siti in via Casale n. 33, ricadenti in area di P.R.G.C. RU.S.1, sub ambito A (aree di ristrutturazione urbanistica) del vigente P.R.G.C.
Il Piano di Recupero prevede la creazione di una media struttura di vendita di tipologia M – SAM 3 avente superficie di vendita inizialmente stimata in mq. 1.800,00, che verrebbe ad insistere ed a mutare la destinazione (da produttiva a commerciale) di un’area prima occupata da un fabbricato industriale.
Con successiva DCC n. 13 del 21.01.2019 l’Amministrazione concedeva ai proponenti del citato Piano di Recupero il diritto di superficie di un’area di proprietà comunale limitrofa all’ambito del S.U.E. (identificata a Catasto al Fg. 12, nn. 617 e 618 ed avente una superficie di mq. 189,00) per la realizzazione di opere funzionali alla nuova struttura (rampa carrabile, vano scala ed elevatore per il collegamento tra diversi livelli di parcheggio).
2. Avverso le citate delibere sono insorti alcuni abitanti nelle zone limitrofe all’area di intervento, costituitisi in un comitato spontaneo (“per la salvaguardia della viabilità e dell’ambiente del territorio di San Mauro Torinese”) nonché la Presidente della “Associazione commercianti San Mauro Centro” con ricorso notificato il 26.04.2018 e depositato aventi questo Tribunale. Con tale gravame i ricorrenti lamentano, in sette motivi, violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Mauro Torinese (il 21.06.2019) e i controinteressati C C, O C, R C, N M e S Mese (il 16.09.2019).
Nel frattempo la Giunta Comunale di San Mauro Torinese ha adottato la Delibera n. 183 del 20 novembre 2019 avente ad oggetto “approvazione integrazioni del progetto di Piano di Recupero su aree fabbricati in via Casale 33, ricadenti in area RI.S.1 sub ambito A (aree di ristrutturazione urbanistica) del vigente P.R.G.C.”, con cui sono state apportate modifiche al Piano di recupero e, in particolare, e si è preso atto della sopravvenuta inutilità della precedente concessione in superficie dell’area Comunale di cui alla citata delibera n. 13/2019.
In data 07.02.2020 è stato notificato ricorso per motivi aggiunti con il quale viene impugnata la citata delibera lamentando, con ulteriori quattro motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
In data 31.07.2020 la Immobiliare San Mauro s.r.l. (impresa interessata all’acquisizione dell’area e all’esecuzione dei lavori) ha depositato intervento ad opponendum eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse nonché tardività del ricorso originario.
È seguito il deposito di copiosa documentazione da parte del Comune di san Mauro Torinese (il 02.02.2021) e dei controinteressati (il 03.02.2021).
I ricorrenti hanno depositato, in data 09.02.2021, certificato di morte della sig.ra L P, chiedendo l’interruzione del processo. Con ordinanza n. 333/2021 questo Tribunale ha dichiarato l’interruzione del processo limitatamente alla posizione della ricorrente deceduta, concedendo termini per l’eventuale riassunzione da parte degli eredi (che non hanno proceduto in tal senso).
Hanno fatto seguito il deposito di memoria dei ricorrenti (il 29.09.2021), dei controinteressati e dell’amministrazione resistente (il 01.10.2021) - che oltre a controdedurre nel merito eccepiscono inammissibilità, improcedibilità e irricevibilità del ricorso – e, infine, dell’interveniente (il 02.10.2021).
All’udienza pubblica del 03.11.2021, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso originario è in parte irricevibile ed in parte improcedibile. Il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile.
4. Il Collegio, in ragione dell’esito degli scrutini dei due ricorsi, prescinde dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione resistente, dai controinteressati e dall’impresa interveniente. Le ulteriori censure di irricevibilità per tardività ed improcedibilità vengono trattate, per completezza, con riferimento ai singoli ricorsi.
5. Con un primo gruppo di motivi (dal primo al terzo) del ricorso originario si lamenta l’illegittimità delle delibere nn. 26/2018 e 76/2018, rispettivamente di adozione e di approvazione del piano di recupero.
In questa parte il ricorso è irricevibile.
Più nel dettaglio:
- con il primo motivo i ricorrenti sostengono che dalle citate disposizioni della normativa regionale si desumerebbe che il progetto di Piano di Recupero avrebbe dovuto contenere e prevedere, insieme agli interventi edilizi veri e propri, anche tutte le opere infrastrutturali necessarie per l’insediamento che verrà ad esistenza a seguito del recupero. Il medesimo Piano, a dire dei ricorrenti, sarebbe stato approvato senza la previsione di “opere infrastrutturali necessarie all’intervento”, quali sarebbero quelle poi contemplate nella D.C.C. n. 13/2019, cioè la rampa carrabile di collegamento tra il parcheggio nel seminterrato e quello in superficie nonché il relativo vano scala accessorio, da realizzare su un terreno di proprietà comunale concesso in diritto di superficie ai proponenti ed esterno alla delimitazione del Piano di recupero. La stessa necessità della adozione della DGC sarebbe la dimostrazione della carenza istruttoria e del difetto dei presupposti per l’approvazione del PDR. I ricorrenti non offrono ulteriori specificazioni o prove sulle carenze tecniche relativamente ai profili infrastrutturali;
- con il secondo motivo i ricorrenti censurano l’errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’approvare il Piano di Recupero, sull’errato (ed iniziale) presupposto che il terreno oggetto del diritto di superficie fosse di proprietà dei proponenti (poi corretto con la delibera n. 13/2019);
- con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’impatto molto gravoso sul contesto circostante l’area di intervento che, densamente popolato, trafficato e già provvisto di servizi, verrebbe gravato da un significativo incremento del traffico veicolare.
Il ricorso, in questa parte, è irricevibile.
In primo luogo il Collegio evidenzia che in caso d’impugnazione di strumenti urbanistici attuativi, quali piani di lottizzazione o piani di recupero, da parte di soggetti terzi non direttamente contemplati in essi, quali i confinanti, il termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'albo del Comune.
“ Il piano di recupero è uno strumento di pianificazione urbanistica, la cui impugnativa, da parte di soggetti ad esso estranei, deve essere fatta entro il termine di decadenza a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione ” (Cons. Stato, Sez. VI, 19.10.2007 sent. 5457)
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “i l piano di recupero rientra nel novero dei piani attuativi, che va notificato individualmente ai proprietari delle aree in esso comprese;il termine decorrente dalla sua pubblicazione e non dalla notifica vale solo per i soggetti non direttamente contemplati;la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio di singole aree finalizzate alla realizzazione di una ben determinata opera pubblica esige la comunicazione individuale ” (Cons. Stato, 09.12.2010, n. 8688). “ I piani di recupero di cui agli art. 28 e 30 l. 5 agosto 1978 n. 457 sono strumenti urbanistici attuativi e, come tali, non hanno natura meramente programmatica ed implicano obblighi (ad effetto immediato) di trasformazione edilizia ed urbanistica per i proprietari e per il comune, di talché anche per loro vale il principio per cui il termine per la loro impugnazione, da parte dei soggetti non direttamente contemplati (quali i confinanti), decorre dalla data in cui ne è stata pubblicata la delibera comunale di approvazione ” (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I Sent., 15/02/2011, n. 77, conforme T.A.R. Lombardia Milano Sez. II Sent., 04/12/2007, n. 6539).
Il Comune ha provato in giudizio che: la D.G.C. n. 26 del 13.2.2018, è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 15.2.2018 (cfr. doc.