TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-10-18, n. 201600566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-10-18, n. 201600566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600566
Data del deposito : 18 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2016

N. 00566/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00422/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Oasi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L R, C.F. RGGLNZ67H19G479H, con domicilio eletto presso l’avv. R C in Ancona, Via De Bosis, 3;

contro

Comune di Gabicce Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A B, C.F. BRTNDR68T18G479M, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico D'Alessio in Ancona, Via Giannelli, 36;

Comune di Gabicce Mare - Settore III Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica Edilizia Pubblica e Convenzionata, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Vannucci Ernesto e Uguccioni Umberto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione n. 44/III Settore del 19/3/2015, emessa dal Responsabile del Comune di Gabicce Mare, con la quale l'Amministrazione irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria per non avere la società provveduto ad ottemperare al contenuto dell'ordinanza n. 99 del 9/7/2013 emessa dal Comune di Gabicce Mare;

relativamente ai motivi aggiunti:

- della determinazione n. 147/III Settore del 17/6/2015, emessa dal Responsabile p.t. del Comune di Gabicce Mare, con cui è stato disposto di: rigettare l’istanza di annullamento e revoca della determinazione n. 44/III Settore del 19/3/2015;
dichiarare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile distinto al catasto al foglio 3, mappale 539, sub 5;
dichiarare il verbale di accertamento della mancata ottemperanza all'ordinanza n. 99 del 9/7/2013, redatto in data 12.3.2015, titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
trascrivere la determinazione emessa e l'unito verbale di accertamento nei pubblici registri immobiliari a favore del Comune di Gabicce Mare;
differire l’immissione in possesso dei beni acquisiti all'esito del provvedimento di dissequestro;

- di ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gabicce Mare;

Vista l’ordinanza n.288/2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Gabicce Mare, distinto al catasto al foglio n. 3, mappale n. 539, sub. 5, sul quale venivano realizzati lavori di ristrutturazione all’esito del rilascio del permesso di costruire n. 78 del 17.12.2007.

A seguito di un sopralluogo eseguito in data 17.11.2009, veniva riscontrata l’esecuzione di opere in difformità dal titolo abilitativo predetto, sicché il Comune adottava l’ordinanza n. 2 del 25 gennaio 2010, con la quale ingiungeva la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001. Detto provvedimento è stato impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso n. 263/2010, tuttora pendente.

In data 25.2.2011 l’interessata presentava al Comune di Gabicce Mare istanza di sanatoria delle opere in parola, ma la domanda veniva respinta con determinazione n. 100 del 18.7.2011 (non impugnata).

Con successiva ordinanza n. 99 del 9 luglio 2013, quindi, veniva ingiunta nuovamente alla ricorrente la demolizione di quanto eseguito in difformità e la riduzione in pristino;
anche tale ultimo provvedimento non risulta impugnato.

Il Comune, vista l’inottemperanza alla predetta ordinanza n. 99, adottava i provvedimenti sanzionatori gravati in questa sede.

In particolare, la ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determinazione dirigenziale del Comune di Gabicce Mare n. 44/III Settore del 19 marzo 2015, con cui le è stata irrogata, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , del DPR n. 380/2001, la sanzione pecuniaria di € 20 mila, per non aver ottemperato all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione di opere abusive;
ha impugnato, altresì, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale del Comune di Gabicce Mare n. 147/III Settore del 17 giugno 2015, con cui è stata rigettata l’istanza di rimozione del precedente atto in autotutela ed è stato dichiarato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale l’immobile in questione.

A sostegno del ricorso introduttivo, la ricorrente deduce, con un unico motivo, l’eccesso di potere sotto distinti profili e il difetto di istruttoria;
in sostanza, la stessa adduce l’insussistenza di una inottemperanza sanzionabile all’ordine di demolizione e quindi l’assenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 31, comma 4 bis , del DPR n. 380/2001, dal momento che detto ordine non poteva essere eseguito, essendo l’immobile sottoposto a sequestro penale preventivo per i reati edilizi contestati in relazione agli abusi di che trattasi (per cui si sono pronunciati, in primo grado, il Tribunale di Pesaro e, in secondo grado, la Corte di Appello di Ancona e per cui pende tuttora ricorso per cassazione innanzi alla Suprema Corte). Asserisce, inoltre, la ricorrente di essersi più volte attivata al fine di ottenere il dissequestro dell’immobile, ma senza esito favorevole e per questo invoca l’applicazione, a suo favore, del principio giurisprudenziale secondo cui, qualora la ditta proprietaria del bene presenti, reiterandola nel tempo, istanza di dissequestro dell’immobile all’autorità giudiziaria penale, ma difetti un provvedimento di liberazione del bene (come nella fattispecie), non le può essere imputata alcuna inottemperanza sanzionabile all’ordine di demolizione, attesa l’impossibilità giuridica e materiale di realizzare le opere di ripristino intimate dall’Amministrazione.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Gabicce Mare ha replicato eccependo che le richieste di dissequestro sono tutte antecedenti all’ordinanza di demolizione e per motivi del tutto diversi dalla volontà di rimuovere l’abuso;
solo in tale ultimo caso, infatti, varrebbe l’assunto secondo cui il sequestro dell’immobile e la mancanza di un provvedimento di dissequestro rappresentano un ostacolo giuridico e materiale all’ottemperanza all’ordine di ripristino.

Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ribadisce le censure già formulate con l’atto introduttivo, lamentando l’illegittimità derivata della determinazione dirigenziale del Comune di Gabicce Mare n. 147/III Settore del 17 giugno 2015;
in particolare, ha controdedotto alla memoria di costituzione del Comune precisando che le diverse istanze di dissequestro presentate all’autorità giudiziaria penale sono state tutte disattese e che non rileva, al fine di valutare il comportamento dell’interessata, il momento in cui queste ultime siano state presentate, ma solo il fatto che la stessa si sia, di fatto, attivata.

A sostegno dei propri assunti la ricorrente ha depositato, nel corso degli adempimenti preliminari alla pubblica udienza del 3 giugno 2016, con il consenso della controparte, l’ultimo provvedimento con cui la Corte di Appello di Ancona ha respinto l’istanza di dissequestro dell’immobile, datato 20 maggio 2016.

Sempre alla pubblica udienza del 3 giugno 2016 la causa è stata posta in decisione.

II. Sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti per i motivi che seguono.

Sulla dedotta impossibilità di dare esecuzione alla demolizione per via del sequestro penale, si osserva, in via generale, che:

- l’esistenza di un sequestro penale su un manufatto abusivo oggetto di ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non rientra tra gli impedimenti assoluti, tali da non consentire di dare esecuzione all’ingiunzione stessa, dato il disposto dell'art. 85 disp. att. c.p.p. Il ricorrente, quindi, è tenuto ad assumere un comportamento diligente, attivandosi per consentire il dissequestro finalizzato ad eseguire la demolizione (T.A.R. Campania Napoli, sez. sez. VII, 10 febbraio 2014, n. 924 e sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 5509);

- pertanto, il soggetto che intenda evitare l’effetto del provvedimento dell’acquisizione gratuita legato ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, ove il manufatto sia stato sottoposto a sequestro penale, deve tenere un comportamento attivo volto ad eliminare l’abuso perpetrato o comunque a sollecitare il dissequestro all’autorità giudiziaria, allo scopo di poter provvedere direttamente alla sua eliminazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3626 e T.A.R. Campania Napoli, n. 924/2014, cit.);

- la legittimazione del Comune all’acquisizione gratuita, infatti, è direttamente stabilita dall’art. 31, comma 3, del DPR n. 380/2001, per il caso in cui il responsabile dell’abuso non abbia provveduto alla demolizione del manufatto nei termini prescritti;

- analogamente, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis , del citato DPR n. 380/2001 è conseguenza della constatata inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.

Nel caso in esame, la società Oasi, proprietaria dell’immobile sottoposto a sequestro, non risulta aver assunto un comportamento diligente finalizzato ad ottemperare all’ordinanza n. 99 del 9 luglio 2013 nei termini indicati;
emerge dagli atti (e la circostanza non è stata smentita dalla ricorrente, anzi è stata dalla stessa confermata), che le istanze di dissequestro proposte dall’interessata all’autorità giudiziaria penale, in uno all’istanza di accesso all’immobile datata 7.9.2012 (tutte respinte), da essa invocate a sostegno della dedotta impossibilità di dare esecuzione alla demolizione, sono state precedenti alla citata ordinanza n. 99/2013 e, comunque, sono state presentate per ragioni del tutto diverse dall’intento di provvedere alla riduzione in pristino.

Nei circa tre anni successivi all’emanazione di tale ordine di demolizione, invece, non risulta che la ricorrente si sia in alcun modo attivata.

Solo nelle more del giudizio, la stessa, all’esito del rinvio della pubblica udienza già fissata per il 4 marzo 2016, ha provveduto ad inoltrare una nuova richiesta di dissequestro al giudice penale, adducendo la necessità di provvedere alla rimessione in pristino in adempimento all’ordinanza del Comune.

Tale istanza di dissequestro, tuttavia, che è stata nuovamente respinta dalla Corte di Appello di Ancona con provvedimento del 20 maggio 2016, non fa venir meno la responsabilità della ricorrente per la protratta inottemperanza successiva all’ordine di demolizione, non potendo detta iniziativa ritenersi satisfattiva dell’onere di diligenza che sulla stessa incombeva al fine di evitare gli effetti, anche ope legis , legati alla scadenza del termine per ottemperare;
ciò anche avuto riguardo alla motivazione del provvedimento con cui da ultimo il giudice penale ha negato il dissequestro del bene, “ essendo ancora il processo sub iudice ” e “ considerato che per le stesse motivazioni addotte a sostegno dell’istanza la permanenza del vincolo non pregiudica gli obbligati alla rimessione in pristino ”.

Per le suesposte ragioni, pertanto, sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti vanno respinti.

III. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, anche avuto riguardo al condizionamento subito dalla ricorrente dall’esito non favorevole delle istanze di dissequestro, ancorché non presentate tempestivamente rispetto all’ordine di demolizione.

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