TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202401792

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202401792
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401792
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 01792/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01205/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2022, proposto da
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;

contro

Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato via Vecchia Ognina, 149;

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

- della deliberazione dell'-OMISSIS-del -OMISSIS-, nella parte in cui rigetta l'istanza di salvaguardia ex art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, presentata dal Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS-;

- del relativo verbale dell'-OMISSIS- del -OMISSIS-, sempre nella parte di interesse;

- e di ogni atto presupposto e/o connesso anche allo stato non conosciuto, compresa l'Istruttoria senza data redatta dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico dell'-OMISSIS-, pervenuta al Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS-.

e per l'accertamento e/o la dichiarazione della possibilità del Comune di -OMISSIS- di giovarsi della salvaguardia disposta dalla citata norma.

In via tuzioristica per l’annullamento – e comunque per la disapplicazione – degli artt. 4 e 9 dello Statuto dell'-OMISSIS-, pubblicato sul sito -OMISSIS-, nella parte in cui stabilisce il funzionamento dell'assemblea dei rappresentanti secondo la quota di partecipazione di ogni Comune.

Sempre in via tuzioristica per l’annullamento e, comunque, per la disapplicazione di eventuale diverso Statuto e/o regolamento di funzionamento dell'assemblea, non pubblicati sul sito istituzionale e non conosciuti, sempre nelle parti in cui contenessero regole di calcolo delle maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per approvare deliberazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana e dell’-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di -OMISSIS- è compreso nel-OMISSIS- giusto Decreto Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità 29 gennaio 2016, n. 75, e provvede all’approvvigionamento idrico tramite l’estrazione di acqua potabile da un pozzo su un terreno di sua proprietà, in una zona a poche decine di metri dal confine del -OMISSIS-, ma vincolata dal Piano Paesaggistico Provinciale adottato con D.A. n. 031/GAB del 3 ottobre 2018.

Il -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS- ha chiesto al-OMISSIS- l’autorizzazione per la gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, producendo in allegato alla relativa domanda la Relazione tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Nella seduta del -OMISSIS- l’Assemblea dell’-OMISSIS- ha genericamente posto il tema delle “istanze di salvaguardia” al 6° punto dell’o.d.g. Dalla lettura del verbale si apprende che in quell’occasione sono state valutate due istanze di salvaguardia presentate, rispettivamente, dal Comune di -OMISSIS- e da quello di -OMISSIS-. L’istanza di quest’ultimo è stata rigettata con il voto favorevole di 24 comuni, rappresentanti il 36,96% delle quote. È subito da segnalare che in quella seduta sono stati presenti 25 sindaci (quello di -OMISSIS- è intervenuto alle h. 11.00), con una percentuale quindi di 37,06%.

Con ricorso notificato il 25/07/2022 il Comune di -OMISSIS- ha contestato il provvedimento menzionato da ultimo, chiedendone l’annullamento in uno con quello - in alternativa alla loro disapplicazione - degli artt. 4 e 9 dello Statuto dell’-OMISSIS-, pubblicato sul sito -OMISSIS-, nella parte in cui stabilisce il funzionamento dell’assemblea dei rappresentanti secondo la quota di partecipazione di ogni Comune;
nonchè la disapplicazione di eventuale diverso Statuto e/o regolamento di funzionamento dell’assemblea, non pubblicati sul sito istituzionale e non conosciuti, sempre nelle parti in cui contenessero regole di calcolo delle maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per approvare deliberazioni.

Non si costituiva in giudizio il pur intimato Comune di -OMISSIS-.

Si costituiva invece in giudizio il competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in difesa dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e della Regione Siciliana: ma al solo scopo, nel secondo caso, di contestare la legittimazione processuale passiva dell’ente/Regione inteso in modo indifferenziato, e nel secondo, quella dell’Assessorato Regionale Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in assenza di poteri amministrativi esercitati da quest’ultimo nell’ambito della presente controversia.

Si costituiva anche -OMISSIS-, che però soltanto all’interno della successiva memoria depositata in segreteria il 03/10/2022 proponeva in rito eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice adito e di sopravvenuta improcedibilità del ricorso dopo lo spirare del termine ultimo dell’1 luglio 2022, previsto per il conservarsi delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma dall’art. 147, commi 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 152/2006.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva rigettata con ordinanza n. -OMISSIS-, in quanto il Collegio aveva ritenuto che difettassero, nel caso in esame, “ i requisiti richiesti dalla legge per la salvaguardia della gestione comunale delle risorse idriche a causa dell’assoggettamento del Comune ricorrente alla procedura di infrazione comunitaria per violazione dell’art. 4 della direttiva consiglio 917271/CEE del 21 maggio 1991, in ordine allo smaltimento acque reflue ”, ed altresì “ l’insussistenza di un pregiudizio irreparabile concreto ed attuale derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, anche alla luce delle misure provvisorie attuabili sulla base delle “Convenzioni per il periodo transitorio” predisposte dall’-OMISSIS- ”.

In data 9 maggio 2024 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe. Con dichiarazione raccolta a verbale il difensore del Comune ricorrente rappresentava il persistere di un interesse di quest’ultimo ad una decisione nel merito: tenuto conto che pur dopo il termine ultimo del -OMISSIS-e l’adozione della (mai cautelarmente sospesa, da parte dal giudice adito) deliberazione dell'-OMISSIS-del -OMISSIS- – che aveva rigetta l'istanza di salvaguardia ex art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, presentata dal Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS- -, quest’ultimo era stato in via di fatto mantenuto nella gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato nell’ambito del territorio comunale. Il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.

I – Innanzitutto, con riguardo all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito, il Collegio ritiene di dovere escludere che esso sussista nel caso di specie.

L’-OMISSIS- intimata, nelle proprie difese, si richiama ad una interessante pronuncia del TAR Brescia del 2021. Tuttavia sul punto esiste ormai una pronuncia della Corte Regolatrice successiva ad essa, rappresentata da Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 9 giugno 2022, n. 18639, dove, con argomentazioni che il Collegio intende far proprie per intero, ciò si è stabilito: “ ritiene il Collegio che la specifica controversia oggi all'esame delle Sezioni Unite - avente ad oggetto il diritto, vantato dal Comune di Altofonte, alla salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico da parte dell'Amministrazione municipale, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 147, comma 2 bis, come novellato dalla L. n. 221 del 2015, art. 62 - non possa ritenersi compresa nella giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Al riguardo si osserva che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 147 - dopo la previsione, contenuta nel comma 1, che "i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della L. 5 gennaio 1994, n. 36" e che "gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito" dispone, nel comma 2 bis, talune deroghe alla suddetta previsione. Detto comma 2 bis, infatti, da un lato, nei casi in cui l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, consente l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali minori (comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane);
d'altro lato, per i comuni appartenenti alle categorie descritte nelle lettere a) e b) del comma, fa espressamente salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma. Per quanto qui specificamente interessa, il comma 2 bis in esame fa salve, nella lettera b), "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico";
il medesimo comma dispone poi che "ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti". Nella presente controversia si discute, in sostanza, della sussistenza, in capo al Comune di Altofonte, delle caratteristiche alle quali la lett. b) del comma 2 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 147, collega la possibilità di gestire il servizio idrico in forma autonoma;
sussistenza negata dall'ente di governo d'ambito territorialmente competente (l'A.T.I. di Palermo) con la Delib. 25 giugno 2020 e rivendicata dal Comune con l'impugnazione di tale Delib. dal medesimo proposta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La Delib. impugnata nel presente giudizio non è, dunque, riconducibile alla categoria dei provvedimenti che "per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione od eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorrano, in concreto, a disciplinare direttamente le modalità di utilizzazione di quell'acqua o l'assetto e la struttura dei beni del demanio idrico" (SSUU n. 2710/2020 cit., p. 14;
dove si precisa altresì che non è "sufficiente che sui relativi regimi quelli incidano solo in via indiretta, riflessa, mediata od occasionale"). Detta Delib., infatti, non ha ad oggetto nè l'utilizzo delle acque, nè la loro regimazione, nè l'esecuzione di opere incidenti sull'utilizzo o sulla regimazione delle stesse;
essa riguarda l'organizzazione, e non l'esercizio, del servizio idrico e, pertanto, non rientra nella categoria dei provvedimenti "in materia di acque pubbliche". Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo
”.

II – Passando all’esame della eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, il Collegio osserva quanto segue.

Il Comune ricorrente ha avuto conoscenza della decisione (ritenuta a sé pregiudizievole) assunta nella seduta del -OMISSIS- dell’Assemblea del-OMISSIS- in data -OMISSIS-. Il comma 2-ter dell’art. 147 del D. Lgs. n. 152/2006 ha espressamente previsto che “ entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente ”. Il Comune ricorrente, dopo che al -OMISSIS- aveva chiesto al-OMISSIS- l’autorizzazione per la gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, non poteva quindi omettere una tempestiva risposta all’eventuale mancato accoglimento della propria istanza. Se quindi, in via ordinaria, sussiste un termine massimo di 60 giorni - in base al combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a. – per contestare la legittimità di un determinato provvedimento amministrativo, nel caso concreto il termine utile per quella contestazione era ancora più ridotto: perché era soltanto di 20 giorni, decorrendo dall’-OMISSIS- (giorno successivo a quello di conoscenza del diniego dell’istanza ex art. 147, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 152/2006) e cessando il 01/07/2022 (data di scadenza del termine fissato dell’art. 147, comma 2 ter, del D. Lgs. n. 152/2006). Entro tale termine il Comune ricorrente avrebbe dunque dovuto non solo procedere alla notificazione ed al deposito in segreteria della copia notificata del gravame, ma altresì chiedere (al suo interno o con istanza autonoma) ed ottenere un provvedimento cautelare – se del caso, mediante il più agile strumento del Decreto Presidenziale Monocratico – che interinalmente conservasse in capo allo stesso la “ gestion (e) del servizio idrico in forma autonoma ”.

Ma dopo il 01/07/2022, tutta l’attività processuale comunque volta dal Comune di -OMISSIS- era - o meglio, secondo quanto si dirà a seguire, sarebbe stata - ex ante condannata alla assoluta inutilità.

Infatti l’eventuale effetto retroattivo di una sentenza costitutiva di annullamento in esito alla udienza pubblica del 9 maggio 2024 non avrebbe potuto affatto riportare indietro le lancette dell’orologio. Ove anche -OMISSIS-, in ottemperanza ad un futuro giudicato, fosse obbligata a riesaminare l’istanza del -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, essa non potrebbe infatti che adottare un nuovo provvedimento, il quale non potrebbe non tener conto dello scadere frattanto del termine ultimo del 01/07/2022 per la conferma delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma.

Tuttavia la situazione di fatto si è evoluta in senso assolutamente difforme dalle previsioni normative sopra richiamate.

Infatti, in un modo scarsamente comprensibile, il Comune di -OMISSIS-, pur dopo:

a) l’adozione della deliberazione dell'-OMISSIS-del -OMISSIS-, nella parte in cui rigetta l'istanza di salvaguardia ex art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, presentata dal Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS-;

b) il rigetto della domanda cautelare di sospensione della sua efficacia con ordinanza n. -OMISSIS-;

c) lo scadere del termine previsto dal comma 2-ter dell’art. 147 del D. Lgs. n. 152/2006;

è stato mantenuto dal-OMISSIS- nella gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato nell’ambito del territorio comunale.

Non essendo quindi a tutt’oggi la gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato nell’ambito del territorio del Comune di -OMISSIS- “ conflui (ta) nella gestione unica individuata dal medesimo ente (di governo)”, sussiste il perdurante interesse di tale ente locale a vedere definita nel merito la presente controversia.

III – Il Collegio ritiene innanzitutto di dover evidenziare, in negativo, come nessuna delle doglianze proposte (quantomeno con i primi due motivi di ricorso) dal Comune ricorrente abbia mai imputato all’Amministrazione intimata una violazione sostanziale dell’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, attaccando piuttosto, strumentalmente, o il procedimento seguito dal-OMISSIS- per giungere all’adozione degli atti (poi) contestati, o profili concernenti la competenza di quest’ultima ad esercitare i relativi poteri.

Ma proprio perché dalla intrinseca legittimità dei provvedimenti avversati non può in alcun modo prescindersi, è opportuno, innanzitutto, esporre il contenuto dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi