TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-10-26, n. 202004811

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-10-26, n. 202004811
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004811
Data del deposito : 26 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2020

N. 04811/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04374/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4374 del 2017, proposto da Gpina N F, rappresentata e difesa dall’avv. G A V M, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultima in Napoli, Viale Colli Aminei n. 10 - Parco dei Gerani, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

al decreto decisorio cron. n. 1068/2016 Rep. 2337/2016 reso, nel procedimento R.G.V.G. 938/2016, il 27 maggio 2016 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Quarta Bis, e depositato in data 30 maggio 2016, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che con ricorso, depositato in data 6 novembre 2017, Gpina N F ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio cron. n. 1068/2016 Rep. 2337/2016 reso, nel procedimento R.G.V.G. 938/2016, il 27 maggio 2016 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Quarta Bis, e depositato in data 30 maggio 2016, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 2373 del 12 giugno 2020 questa Sezione,

CONSIDERATO che il ricorso in esame risulta depositato senza l’osservanza delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, in quanto:

- gli atti processuali non risultano sottoscritti con firma digitale, come prescritto dagli artt. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - e ora dall’art. 9 dell’All. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020;

- i seguenti atti: a) la procura alle liti;
b) la copia del decreto decisorio cron. n. 1068/2016, nonché la sua notifica e il certificato di mancata impugnazione, c) la dichiarazione ex art. 5 sexies della L. n. 89/2001 e d) le cartoline di notifica del ricorso sono privi di rituale asseverazione di conformità, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 2017, richiamato espressamente dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e, pertanto, non possono neppure considerarsi prodotti in copia conforme, così come prescrive l’art. 114, comma 2, c.p.a.;
né può ritenersi sufficiente, ai fini della rituale asseverazione di conformità, la nota denominata “attestato di conformità” depositata da parte ricorrente in data 13 novembre 2017, relativa a tutti i documenti depositati, in quanto priva di firma digitale;
”, ha “ RITENUTO che le suddette irregolarità possano essere sanate disponendo a carico della parte ricorrente l’onere di regolarizzare il ricorso e la documentazione nei sensi innanzi indicati, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza a cura della Segreteria, dando avviso, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata regolarizzazione nel termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini della inammissibiltà/irricevibilità del ricorso (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541); ”, ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020;

CONSIDERATO che parte ricorrente ha ottemperato alla suddetta ordinanza limitatamente alla seconda parte, avendo provveduto a depositare: a) la procura alle liti;
b) la copia del decreto decisorio cron. n. 1068/2016, nonché la sua notifica e il certificato di mancata impugnazione, c) la dichiarazione ex art. 5 sexies della L. n. 89/2001 e d) le cartoline di notifica del ricorso muniti di rituale asseverazione di conformità, ma non ha provveduto a regolarizzare il ricorso che, benché nativo digitale, non risulta sottoscritto con firma digitale, come prescritto dagli artt. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - e ora dall’art. 9 dell’All. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, come richiesto nella prima parte della medesima ordinanza;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto e di quanto rappresentato nella suddetta ordinanza n. 2373 del 12 giugno 2020 anche in ordine alle conseguenze della mancata regolarizzazione, di dover conseguentemente dichiarare l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541);

RITENUTO, quanto alle spese, che sussistono e motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, alla luce dell’esito della causa e della costituzione solo formale di parte resistente.

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