TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-06-21, n. 201301460
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01460/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01484/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avv. L V, con domicilio eletto presso L V in Lecce, via Liborio Romano,51;
contro
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. M G C, F T, con domicilio eletto presso M G C in Lecce, Ufficio Legale C/ Amm.Ne Prov.Le;
Comune di Diso, rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso T M in Lecce, via Mannarino N. 11/A;
nei confronti di
Zincherie Adriatiche Srl, rappresentata e difesa dall'avv. S S D, con domicilio eletto presso S S D in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
per l'annullamento
della determinazione n. 185 del 14/06/12, pubblicata sul BURP n. 93 del 28/06/12, della Provincia di Lecce avente ad oggetto la verifica "ex post" di assoggettabilità a VIA (art. 16 della L.R. n. 11/2001, art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006) dell'impianto per l'applicazione di strati protettivi di metallo fuso, denominato "Zincherie Adriatiche" sito nel Comune di Diso;
del parere del 16/04/12 del Comune di Diso con il quale è stato espresso "...parere favorevole al procedimento per la verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152";
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché,
della determinazione n.388 del 15.11.12, con la quale la Provincia di Lecce ha precisato ed integrato la precedente determinazione n.2208 dell'11.10.12,
della determinazione n.185 del 14.06.12, pubblicata sul BURP n.93 del 28.06.12, della Provincia di Lecce avente ad oggetto la verifica "ex post" di assoggettabilità a VIA (art.16 della L.R. n.11/2001, art. 20 della D. Lgs. n.152/2006) dell'impianto per l'applicazione di strati protettivi di metallo fuso, denominato "Zincherie Adriatiche" sito nel Comune di Diso,
del parere del 16.04.12 del Comune di Diso con il quale è stato espresso "parere favorevole al procedimento per la verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 03.04.2006 n.152",
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce , di Comune di Diso e di Zincherie Adriatiche Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. C L e uditi per le parti l’avv. L V, per i ricorrenti, l’avv. M G C, per la Provincia, l’avv. T M per il Comune, e l’avv. prof. E S D E, in sostituzione dell’avv. prof. S S D, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, proprietari di alcune abitazioni ubicate nel comune di Spongano vicino all’industria delle Zincherie Adriatiche, hanno impugnato la determinazione della Provincia di Lecce avente a oggetto la verifica ex post di assoggettabilità a VIA dell’impianto per l’applicazione di strati protettivi di metallo fuso, denominato “Zincherie Adriatiche”, escludendolo dall’applicazione delle procedure di Via in quanto l’attività “non comporta apprezzabili effetti negativi sull’ambiente”.
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e/o elusione della sentenza del Tar Lecce, 14 dicembre 2011, n. 2083; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento. 2. Violazione dell’art. 16 l.r. 11/2001; violazione dell’art. 20 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. 3. Violazione dell’art. 16 e 17 l.r. 11/2001; violazione degli artt. 6 e 20 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere errore sui presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento.
Deducono i ricorrenti: che la decisione di questo Tribunale statuiva la necessità di un procedimento di VIA e non uno screening ambientale; che non è stato acquisito il parere del comune di Spongano; che il parere del comune di Diso in realtà è nel senso della procedura di VIA; che comunque il comune di Diso ha rilevato solo parzialmente la presenza di vincoli paesaggistici; che è contraddittoria e immotivata la decisione di esclusione dalla VIA per l’inesistenza di effetti negativi sull’ambiente; che sono state realizzate un numero di vasche non coincidenti con quelle autorizzate e che le modifiche edilizie e tecnologiche hanno inciso sulla maggiore produttività dell’impianto, che non è stata presa in esame la vicinanza con il parco naturale “Costa Otranto – S. Maria di Leuca e Bosco Tricase”; che lo studio delle emissioni gassose in atmosfera e delle emissioni sonore è del tutto carente; che non sono stati esaminati gli effetti dell’attività industriale sulla salute umana; che lo smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento ha un impatto significativo; che vi sono impatti negativi sull’ambiente.
Il comune di Diso si è costituito con atto del 22 ottobre 2012 e, con memoria del 17 novembre 2012, ha rilevato che l’impianto non è soggetto a procedura di VIA.
Le Zincherie, con controricorso del 16 novembre 2012, hanno rilevato: che l’impianto in questione è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e non a VIA obbligatoria; che il comune di Spongano ha partecipato al procedimento; che comunque i comuni interessati sono solo quelli in cui deve essere realizzato il progetto; che il parere del comune di Diso è favorevole alla esclusione da VIA; che non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica; che il mutamento delle dimensioni delle vasche non comporta un mutamento delle capacità produttive; che il numero delle vasche esistenti coincide con il numero delle vasche autorizzate; che l’opificio ricade al di fuori del perimetro del parco naturale; che dalle misurazioni effettuate non è mai emerso un superamento dei limiti imposti dalla normativa di settore; che l’alterazione dell’ambiente riguarda l’ambiente come sistema e non singole posizioni.
La Provincia si è costituita con controricorso del 16 novembre 2012 e ha dedotto che: l’attività non era soggetta a VIA obbligatoria; che tra i comuni interessati rientrano solo quelli nel cui ambito territoriale il progetto deve essere realizzato;che le disposizioni del comma 5 art. 1.03 NTA del PUTT paesaggio escludono i territori costruiti dall’applicazione delle norme di tutela dettate per gli ATE e per gli ATD; che nello stabilimento non si compiono operazioni di recupero rifiuti.
I ricorrenti, con motivi aggiunti del 9 gennaio 2013, hanno impugnato la determinazione della Provincia di Lecce del 15 novembre 2012, con la quale è stata precisata la precedente determinazione dell’11 ottobre 2012, nel senso che era un errore materiale la qualificazione dell’attività industriale in esame così come riportata, perché la categoria valutata ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA è quella relativa a “c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante … applicazione di strati protettivi di metallo …”, paragrafo 3, allegato IV d.lgs. 152/2006.
I ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 16 e 17 l.r. 11/2001; violazione degli artt. 6 e 20 d.lgs. 152/2006; violazione dell’allegato V, parte II, d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Le parti hanno poi depositato ulteriori memorie.
Nella pubblica udienza del 20 marzo 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Si può procedere all’esame contestuale del ricorso e dei motivi aggiunti, posto che con questi ultimi sono state riproposte, avverso la successiva determinazione provinciale, le medesime censure.
1.1- I ricorrenti, anzitutto, hanno dedotto l’elusione del giudicato di cui alla sentenza della Sezione del 14 dicembre 2011 n. 2165, con la quale veniva considerato che l’impianto è assoggettato a VIA obbligatoria, secondo le previsioni del punto 3.c dell’Allegato IV al d.lgs. n. 152/06 e del punto A.2 della L.R. n. 11/2011.
Il motivo (poi abbandonato) è infondato, alla luce della successiva pronuncia del 14 dicembre 2012 n. 2076 con cui, in sede di ottemperanza, questo Tribunale ha chiarito che il riferimento nella sentenza invocata al punto A.2. della l.r. 12 aprile 2001 n. 11 (“impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici”) era frutto di un