TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-25, n. 202007111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-25, n. 202007111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007111
Data del deposito : 25 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2020

N. 07111/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03495/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3495 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Viminale 43, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Viminale n. 43;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

con ricorso introduttivo

- della nota GDAP PU - 0035239 del 31 gennaio 2017 avente a oggetto “P.C.D. 13 gennaio 2017 recante ‘disposizioni organizzative di adeguamento degli Uffici centrali e territoriali di questa Amministrazione al D.M. 2 marzo 2016': nota di chiarimento”;

- della nota GDAP PU - 0035242 del 31 gennaio 2017 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse avente ad oggetto “procedure di conferimento degli incarichi superiori della dirigenza penitenziaria” e del relativo allegato che contiene “elenco dei posti di funzione in argomento”;

- della nota GDAP PU - 0061594 del 21 febbraio 2017 avente a oggetto “incarichi superiori - comunicazione dell'apertura delle procedure di conferimento degli incarichi superiori” e comunque di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque conseguente e connesso, anche infraprocedimentale e ancorché non conosciuto, relativo alla Casa Circondariale di Reclusione di -OMISSIS- ‘G. Pagliei';

con primo atto recante motivi aggiunti,

- della nota n. 59881 del 1° agosto 2017 mediante la quale il ricorrente è stato provvisoriamente assegnato al Provveditorato regionale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con decorrenza 5 settembre 2017 e di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque conseguente e connesso, anche infraprocedimentale e ancorché non conosciuto, ivi compresi il provvedimento di sostituzione del medesimo durante il periodo di congedo ordinario (n. 59950 del 1° agosto 2017), il provvedimento di assegnazione della dott.ssa -OMISSIS--alla C.C. di -OMISSIS- dal 6 settembre 2017 (nota n. 59951 del 1° agosto 2017) e la nota n. 245182 del 27 luglio 2017, citata dall'Amministrazione nel provvedimento di assegnazione provvisoria, allo stato non resa disponibile;

con secondo atto recante motivi aggiunti,

- del verbale di insediamento della Commissione per la valutazione dei dirigenti del 5 aprile 2017 e della nota D.A.P. n. 0110257 del 30 marzo 2017 di convocazione della suddetta Commissione, conosciuti in occasione dell'accesso agli atti ottenuto il 23 novembre 2017;

- della graduatoria finale relativa alla direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS-, pubblicata il 17 ottobre 2017, ove il ricorrente risulta collocato nella quarta posizione con attribuzione del punteggio di 63.74 e, quindi, dell'elenco relativo ai posti di funzione per la sede di -OMISSIS-;

- del verbale n. 5 relativo alla valutazione del ricorrente;

- del provvedimento di estremi sconosciuti di assegnazione della dott.ssa T m alla direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS- e della relativa scheda di valutazione, unitamente al d.m. 28 settembre 2016 concernente le “Determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché le misure di coordinamento finalizzate al conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità” e per quanto occorrer possa del d.m. 2 marzo 2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso introduttivo il dott. -OMISSIS- riferisce di essere direttore della Casa Circondariale di -OMISSIS- dopo aver partecipato alla relativa procedura selettiva e a seguito di un contenzioso definito con sentenza del Consiglio di Stato n.4289/2014 che gli ha riconosciuto il diritto a ricoprire il posto di Direttore presso la predetta C.C. “fino all’attuazione delle procedure di negoziazione di cui all'art.20 e ss.del d.lgs. n.63 del 2006”.

In data 31 gennaio 2017 il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria con nota GDAP PU-0035239 ha precisato che “ indubitabilmente dalle disposizioni contenute nell'art.16 del DPCM n.84/2015 discende che tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono caducati a seguito della individuazione degli incarichi dirigenziali generali” e con nota GDAP-PU -0035242 del 31 gennaio 2017 il Ministero ha reso noto l'avviso delle procedure di conferimento degli incarichi superiori della dirigenza penitenziaria rendendo noto l'elenco dei posti di funzione disponibili e le sedi.

Il dott.-OMISSIS-, dopo aver riscontrato che nell'elenco allegato al predetto avviso del 31 gennaio 2017 figurava anche la Casa Circondariale di -OMISSIS-, dove lo stesso è direttore, ha inoltrato in data 8 febbraio 2017 reclamo di indisponibilita' del posto indebitamente messo a concorso, nonostante la intagibilità della posizione come indicata nella predetta sentenza.

1.1.In seguito al mancato riscontro da parte dell’Amministrazione ha proposto ricorso avverso gli atti indicati in epigrafe ed ha dedotto i seguenti motivi: 1 ) la violazione del giudicato : della sentenza del Cons. di Stato n.4589/2013 in ottemperanza e di quella successiva n.4289/2014 con cui è stato riconosciuto l'incarico di Direttore sino all'attuazione delle predette procedure negoziate, che allo stato non sarebbero state ancora adottate, rendendo quindi nulli per contrasto con il giudicato i provvedimenti del 31 gennaio 2017 e l'elenco dei posti di funzione superiore nella parte in cui comprende anche l'Istituto di -OMISSIS-, che non potrebbe essere assegnata ad altri fino all’attuazione delle procedure di negoziazione di cui all'art.20 e ss.del d.lgs n. 63/2006, fatto diverso da quanto disciplinato dall'art.16 del DPCM n.84/2015 ( da cui si vorrebbe far discendere la caducazione irragionevolmente degli incarichi dirigenziali non generale).

2 ) Violazione e falsa applicazione del d.lgs.n.63/2006. Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al DPMC n.84/2015.Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà. Difetto di istruttoria. Carenza della motivazione : la ratio del DPCM n.84/2015 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e della relazione illustrativa non dovrebbe essere travisata in quanto la riorganizzazione (art.6 e 16 DPCM) riguarderebbe i Dipartimenti del Ministero (uffici dirigenziali generali e non generali) e dei Provveditorati regionali (anch’essi uffici dirigenziali di livello generale), non gli Istituti penitenziari con la caducazione dei posti di Direzione. In data 31 ottobre 2016 sono stati pubblicati i decreti ministeriali adottati sulla scorta del decreto ministeriale 2 marzo 2016, a sua volta emanato al fine di dare attuazione al dPCM n.84 del 2015. Rileva in particolare che il decreto ministeriale 22 settembre 2016, non sarebbe attuativo del dPCM n. 84 del 2015, ha individuato ai sensi dell’art. 9 comma 2 del d.lgs. n.63 del 2006 la diversa rilevanza degli istituti penitenziari e degli uffici dirigenziali nell’ambito dell’amministrazione centrale e dei provveditorati Regionali, con la previsione per alcune direzioni penitenziarie di una mera modificazione della classificazione e non di una riorganizzazione nel senso di cui al dPCM n. 84 del 2015. Pertanto l’art. 16 del dPCM sopracitato risulterebbe interpretato in modo arbitrario dall’Amministrazione nella nota GDAP-

PU

003539 impugnata laddove prevede la caducazione di tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale, involgendo i posti di direttore e vice direttore di tutti gli istituti penitenziari, senza tra l’altro alcuna motivazione riguardo all’inserimento dell’Istituto Penitenziario di -OMISSIS- nell’elenco dei posti disponibili.

Pertanto il ricorrente manifestando l’interesse di mantenere l’incarico di direttore della casa circondariale di -OMISSIS- spettante in forza di una sentenza coperta da giudicato fino all’espletamento delle procedure di negoziazione di cui agli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 63 del 2006 ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati previa sospensione dell’efficacia degli stessi.

1.2.Si è costituita in giudizio in resistenza l’Amministrazione intimata che con memoria ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del gravame per diversi profili e comunque la infondatezza dello stesso attesa la correttezza del comportamento dell’Amministrazione in relazione alla durata dell’incarico dirigenziale di direttore titolare della Casa Circondariale di -OMISSIS-, riconosciuta al ricorrente in esecuzione della sentenza n. 4589 del 2013 del Consiglio di Stato, incarico conferito con decorrenza 16 luglio 2011 e per 3 anni nel rispetto della normativa vigente, in quanto la mancanza del primo contratto di categoria della dirigenza penitenziaria, previsto dagli art.20 e ss del d.lgs.n.63 del 2006, non potrebbe far intendere la formula “ fino all’attuazione delle procedure di negoziazione di cui all’art.20 e ss. del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n.63” come una durata sine die degli incarichi dirigenziali (tra l'altro il ricorrente avrebbe svolto le funzioni di direttore anche dopo la scadenza del triennio 2011-2014, in attesa della definizione delle procedure organizzative del Dipartimento). La resistente si oppone anche alle ulteriori censure sulla violazione del d.lgs.n.63/2006 e delle previsioni di cui al DPMC n.84/2015 in quanto i provvedimenti impugnati si inquadrerebbero all’interno della complessa riforma del Ministero della Giustizia avviata dal dPCM n. 84 del 2015 riguardante tutti i dipartimenti con la ridefinizione dei posti di funzione, a cui hanno fatto seguito i decreti ministeriali attutivi (decreto ministeriale 2 marzo 2016 di individuazione presso il DAP degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei compiti l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali periferici dell’amministrazione penitenziaria;
decreti attuativi

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