TAR Trento, sez. I, decreto cautelare 2024-09-10, n. 202400038
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Pubblicato il 10/09/2024
N. 00038/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00135/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2024, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nogaredo, non costituito in giudizio;
nei confronti
I.C. Villa Lagarina Scuola Primaria Alessandro Parisi, Agenzia delle Dogane, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione e concessione di misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 Codice del processo amministrativo,
del “provvedimento di rimozione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, c. 6 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, in applicazione degli artt. 5 e 14 della L.P. n. 13/2015” [numero di protocollo 3917 dd. 06/06/2024], a firma del Sindaco, di data 6 giugno 2024 notificato a mezzo pec in data 7 giugno 2024,
nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento tra i quali la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Nogaredo n. 21 del 30 marzo 2012 e la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Nogaredo n. 29 d.d. 26 ottobre 2017, compreso il Suo allegato A) alla stessa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso in epigrafe e per i motivi in esso dedotti è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare anche inaudita altera parte, del provvedimento che ha imposto al ricorrente la rimozione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, rinvenuti, a seguito del controllo effettuato in data 17 aprile 2024, funzionanti presso l’esercizio da questi gestito in Comune di Nogaredo, in applicazione degli artt. 5 e 14 della L.P. n. 13/2015;
esaminati i motivi dedotti avverso gli atti impugnati;
osservato preliminarmente e con specifico riguardo all’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. che – pur non essendo rilevabile alcun profilo di irricevibilità del ricorso, notificato il cinquantanovesimo giorno dalla notifica del provvedimento impugnato, avvenuta lo scorso 7 giugno – la tempistica con la quale il gravame è stato sottoposto al giudizio del Tribunale (notifica avvenuta il 5 settembre e successivo deposito il 9 settembre 2024), nella specie in sede cautelare monocratica, depotenzia all’evidenza la denunciata urgenza della richiesta, laddove una anticipata presentazione del ricorso avrebbe consentito la disamina in tempi ravvicinati, rispetto all’ordine di rimozione degli apparecchi da gioco, delle censure in sede collegiale e soprattutto nel contradditorio con le parti intimate;
ritenuto in ogni caso che, nella presente fase di sommaria delibazione della fattispecie e riservata ogni eventualmente diversa valutazione da parte del Collegio in sede collegiale di giudizio di cui all’art. 55 c.p.a., l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente non possa trovare allo stato accoglimento, tenuto conto del necessario bilanciamento degli opposti interessi, risultando prevalenti quelli tutelati dal provvedimento impugnato, in applicazione della vigente normativa, rispetto a quelli di carattere economico evidenziati dalla difesa istante, nonché in considerazione, sotto il profilo del fumus, del contrario indirizzo giurisprudenziale in materia anche recentemente assunto da questo stesso Tribunale e confermato in sede di appello (cfr. sentenze TRGA di Trento 51, 52 e 53/2023 di reiezione di analoghi ricorsi avverso altrettanti ordini di rimozione degli apparecchi da gioco, confermate dalle le sentenze della IV sezione del Consiglio di Stato n. 989, 990 e 991/2023;nonché più recentemente sentenze TRGA di Trento n. 75/2024, n.79/2024, n. 128/2024, n. 129/2024);