TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-03-07, n. 202401534
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 01534/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02873/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2873 del 2023, proposto da
G A S, G S, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, A N, V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M L E, L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F C D T, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
a) dell’ordinanza n. 16 del 18 aprile 2023, a firma del Vicesindaco del Comune di Casalnuovo di Napoli, avente ad oggetto “rimozione rifiuti illeciti in località Salice su area distinta in catasto al F. 16 p.lla 716”;
b) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 0030193 del 4 agosto 2022;
c) degli esiti degli accertamenti in loco esperiti dall’ufficio VAIT e dal personale della Polizia Municipale di cui si dà atto nell’ordinanza sub a), in particolare, della nota prot. n. 239/Vait del 26 maggio 2022;
d) di tutti gli atti richiamati in quelli impugnati e/o menzionati sopra o di seguito nel ricorso, se e in quanto lesivi;
e) di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata l’ordinanza n. 16 del 18.4.2023, emessa ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, con cui il Comune di Casalnuovo di Napoli – accertato il pericolo per l’igiene pubblica ed il rischio per la pubblica e privata incolumità per il rischio di innesco per incendi – ha ordinato ai ricorrenti proprietari dell’area (foglio 16, p.lla 716), eredi e aventi causa del Sig. Silvestri Giancarlo, deceduto nel 2022 (già comproprietario della predetta particella insieme alla sorella Giuliana, parimenti deceduta), di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, combusti e non, ivi sversati da ignoti e posti sotto ad un cavalcaferrovia, derivati da attività produttiva ed edilizia, alcuni dei quali ritenuti di natura altamente infiammabile.
A sostegno dell’avversata attività provvedimentale l’amministrazione ha addotto la negligenza dei proprietari che non avrebbero provveduto a sporgere denuncia dell’abbandono dei rifiuti e ad apporre mezzi preclusivi dell’accesso, quali catene, recinzioni e cartelli al fine di segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l’accesso (cfr. comunicazione di avvio ex art. 7 della L. n. 241/1990). In ordine alla identificazione dei soggetti obbligati alla bonifica, l’ente ha effettuato ispezioni ipotecarie presso l’Agenzia delle Entrate da cui è emersa la titolarità del fondo in capo ai danti causa dei ricorrenti.
I ricorrenti deducono violazione di legge ed eccesso di potere articolando, in sintesi, le seguenti argomentazioni censorie:
- carenza di legittimazione passiva, difetto di istruttoria, eccesso di potere per carenza dei presupposti: i ricorrenti, figli del deceduto G S, non sono proprietari della particella 716 per aver rinunciato all’eredità del de cuius con atto notarile del 21.6.2022;
- violazione dell’art. 192, comma 3, del Codice dell’Ambiente: i privati non avrebbero alcuna responsabilità a titolo di dolo o colpa per l’illecito sversamento e non sarebbe stato svolto il contraddittorio volto ad appurare eventuali responsabilità dei medesimi a titolo di colpa o dolo, considerato, peraltro, che non avrebbero la disponibilità dell’area in quanto lotto intercluso e, quindi, non sarebbe possibile accedervi per procedere alla rimozione degli sversamenti;
- difetto di istruttoria e di motivazione: i rifiuti rinvenuti sotto il cavalcaferrovia si troverebbero su una diversa particella (717) di proprietà di RFI come da relazione tecnica allegata;
- difetto di istruttoria e di motivazione sotto distinto profilo: la particella 716 (sulla quale, secondo l’amministrazione, insisterebbero i rifiuti) sarebbe stata oggetto di esproprio in favore di RFI, benché non emergente dalla visura catastale, come dimostrerebbero i seguenti elementi: relazione tecnica che attesta il pagamento delle indennità di esproprio ed il rilascio di quietanze; atto notarile del 2015 dal quale emerge che alcune particelle, tra cui la 716, non potrebbero essere alienate in quanto oggetto di esproprio; il concessionario del servizio riscossione tributi del Comune di Casalnuovo ha disposto l’annullamento in autotutela di pregressi avvisi di accertamento Imu sul presupposto che la particella 716 non è di proprietà dei ricorrenti in quanto oggetto di “procedimento di esproprio/compravendita”.
Si è costituito il Comune per resistere al gravame proposto ex adverso.
Quanto alla censura riferita al difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti, l’ente locale rileva che il titolo di proprietà sarebbe stato accertato tramite visure catastali dalle quali non emergerebbe alcuna rinuncia all’eredità né alcun decreto di esproprio.
In riferimento alla violazione del contraddittorio, l’ente espone di aver inoltrato comunicazione di avvio del procedimento e di aver valutato le controdeduzioni prodotte dagli istanti.
Quanto poi all’accertamento dell’elemento soggetto della colpa ex art. 192 del Codice