TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-04, n. 202305675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-04, n. 202305675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305675
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2023

N. 05675/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05207/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5207 del 2019, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di rigetto della domanda per la concessione della cittadinanza italiana-OMISSIS- adottato dal Ministro dell'Interno in data 17/01/2019 e ricevuto dal ricorrente in data 16/03/2019


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 febbraio 2023 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 4 giugno 2015.

II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, essendo emersi sul conto del richiedente una molteplicità di pregiudizi penali, che peraltro ha omesso di dichiarare, ove richiesto, all’atto di presentazione della domanda di cittadinanza.

Dal casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- è emerso:

- -OMISSIS- decreto penale del GIP Tribunale di -OMISSIS- esecutivo il 17/03/2009 per il reato di cui all’art. 650 c.p. ( inosservanza dei provvedimenti dell'autorità );

- -OMISSIS- decreto penale del GIP Tribunale di -OMISSIS- esecutivo il 23/02/2001 per il reato di cui all’art. 650 c.p. ( inosservanza dei provvedimenti dell'autorità ).

Dal rapporto informativo della Questura di -OMISSIS- del 01.02.2016 e dal certificato n. 1-OMISSIS-, risultano a carico dell'interessato le seguenti vicende penali:

- procedimento penale per violazione art. 453 c.p. ( Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ) conclusosi con assoluzione;

- notizia di reato datata -OMISSIS- per violazione di cui all’art. 132 comma 1 D.lgs. 385/93 ( Abusiva attività finanziaria ) e art. 5 comma 3 D.lgs. 153/1997 ( Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega );

- notizia di reato del -OMISSIS- per violazione di cui all’art. 582 c.p. ( lesioni personali ).

III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia per Violazione di legge artt. 10 bis e 21 octies L. 241/90 e L. 91/925; DPR 572/93 , deducendo la non gravità e gli esiti favorevoli intervenuti sul piano penale in relazione alla pluralità di comportamenti contestati oltre che l’integrazione nel tessuto sociale nazionale. In particolare, in relazione ai due decreti penali rappresenta di aver provveduto nel corso del procedimento ad effettuare il pagamento in unica soluzione ed integralmente degli importi a titolo di ammenda comminati nei due decreti penali.

IV. - Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno per resistere al ricorso, con mero atto di stile.

V. – Con ordinanza n. 3879/2019 è stata respinta la domanda cautelare per mancanza del requisito del periculum in mora .

VI. – In vista dell’udienza pubblica l’Amministrazione resistente ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.

Il ricorrente ha replicato con memoria in cui ha ribadito le censure di cui all’atto introduttivo del giudizio, rappresentando che il resto del proprio nucleo familiare, composto da moglie e due figli, hanno acquisito la cittadinanza italiana, ed ha insistito per l’accoglimento della domanda impugnatoria.

VII. – All’udienza del 10 febbraio 2023, svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

I. - Il ricorso è infondato.

II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).

L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.

La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).

A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III,