TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-10-26, n. 202101540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-10-26, n. 202101540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101540
Data del deposito : 26 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2021

N. 01540/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00553/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2021, proposto da
I P, rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale militare, Direzione per l’impiego del personale militare della Marina, Stato Maggiore della Marina, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;



per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla Direzione Generale per il personale Militare (PERSOMIL) in data 06/04/2021, prot. M_D GMIL REG2021 0159875 06-04-2021, notificato in data 08/04/2021, di rigetto della richiesta di congedo straordinario senza assegni avanzata ai sensi dell’art 1506 D. Lgs. 66/2010, presentata il 20 febbraio 2021;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. A V e udito l’avv. E. Geraci, in sostituzione dell'avv. F.sca Tusa, per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1) Il militare ricorrente è ufficiale medico della Marina Militare ed impugna il provvedimento prot. n. 0159875 06-04-2021 (doc. “a” ricorso) con cui il Ministero della Difesa ha respinto la sua domanda, del 20 febbraio 2021 (v. doc. 10 ricorso), di collocamento in congedo straordinario senza assegni, proposta ai sensi dell’art. 1506, comma 1, lett. “d”, D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare, C.O.M.) – ai sensi del quale “ 1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice: (…) d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni ” – per poter frequentare, con decorrenza 22 febbraio 2021, la scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile dell’Università di Bari.

2) Il provvedimento impugnato si fonda sulle seguenti considerazioni:

- 2.a) l’art. 40, comma 2, D. Lgs n. 368/1999 (secondo cui “ Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza ”), non sarebbe applicabile ai medici della Sanità Militare in formazione specialistica, i quali sono invece destinatari della lex specialis di cui all’art. 757 C.O.M.;

- 2.b) il predetto art. 757 prevede, al primo comma, che, per le esigenze di formazione della Sanità Militare, sia prevista una riserva di posti per il personale medico militare presso le scuole di specializzazione, nell’ambito della programmazione di cui all’art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 368/1999 (secondo il comma 1 dell’art. 757, “ Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare ”);

- 2.c) al comma 3, il cit. articolo 757 esclude l’applicazione dell’art. 40, comma 2, D. Lgs. n. 368/1999 (secondo il cit. comma 3, “ Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999 ”);

- 2.d) sarebbe inconferente la circolare n. M_D GMIL1 II 5 1 0416819 del 15.11.2012, posto che l’art. 46, comma 2, del cit. D. Lgs. n. 368/1999 ha disposto l’abrogazione, tra l’altro, dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 257/91, ai sensi del quale “ Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 ”;

- 2.e) risulterebbe quindi inapplicabile al caso di specie l’art. 1506 C.O.M. (il cui comma 1, lett. “d”, prevede “ il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni ”), che fa “ rinvio espresso alla Legge n. 398/1989, nel cui ambito di applicabilità non ricadono le scuole di specializzazione mediche, che soggiacciono, invece, alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 368/1999 ” (come testualmente si legge nel provvedimento impugnato, pagg. 2-3);

- 2.f) in ogni caso, la Direzione per l’Impiego del Personale Militare della Marina ha reso parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza del militare ricorrente, in quanto “ non risulta possibile procedere al necessario ripianamento della posizione che lascerebbe vacante [il militare]” ovvero, per ripianarla, si determinerebbe “ una criticità in un altro elemento di organizzazione della Forza Armata ”.

3) Con tre motivi di censura, il militare ricorrente:

- 3.a) denuncia che l’Amministrazione militare ha violato il disposto di cui al cit. art. 1506 C.O.M.;

- 3.b) evidenzia che, poiché è un medico privo di specializzazione e senza alcun incarico particolare, nel caso di specie non ricorre nemmeno l’unico motivo che sarebbe astrattamente ostativo alla concessione dell’invocato congedo, rappresentato dalla particolare professionalità e dalla peculiarità dell’impiego del militare, circostanze, queste, che, ai sensi della Circolare interna del 15 novembre 2012 n. MDGMIL1 II 5 1 0416819 (doc. 9 ricorso), devono essere chiaramente indicate dall’organo competente in caso di rigetto dell’istanza di congedo;

- 3.c) sostiene quindi che l’Amministrazione sia incorsa nei vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, per aver violato il cit. art. 1506 e per non aver rispettato quanto previsto dalla richiamata circolare (v. primo e secondo motivo di ricorso, con i quali si denunciano violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 1506 C.O.M. in violazione degli artt. 97 e ss. della Costituzione, violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990 in relazione agli artt. 97 e 3 della Costituzione, eccesso di potere e falsa applicazione di legge anche in relazione alla Circolare Persomil del 15 novembre 2012);

- 3.d) censura, poi (v. terzo motivo, con cui si denunciano violazione di legge, difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto d’istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta e sviamento di potere), l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato laddove, nello stesso, si afferma che il cit. art. 1506 non può applicarsi al caso di specie, in quanto tale articolo fa “ rinvio espresso alla Legge n. 398/1989, nel cui ambito di applicabilità non ricadono le scuole di specializzazione mediche, che soggiacciono, invece, alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 368/1999 ”, senza che l’Amministrazione abbia fornito alcuna argomentazione a sostegno di tale assunto;

- 3.e) evidenzia (sempre nel terzo motivo) che l’Amministrazione ha ingiustificatamente ritenuto che, per la formazione specialistica dei medici militari, si applichi solo l’art. 757 C.O.M. (riferito, invece, al personale che, su decisione dell’Amministrazione, viene inviato in formazione specialistica), obliterando, di contro, la portata generale e residuale dell’art. 1506 cit.

4) Con ordinanza cautelare del 7 maggio 2021, n. 265, questa Sezione ha accolto la domanda di tutela in via d’urgenza (al fine di consentire alla ricorrente la regolare frequentazione della scuola di specializzazione per cui è causa), ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 ottobre 2021 e ha rinviato al definitivo la regolamentazione delle spese della fase cautelare (e con ordinanza n. 4706 del 1.09.2021, il Consiglio di Stato

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