TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-11-09, n. 202316649
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2023
N. 16649/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08726/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8726 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI DO, EL AR, SS De AF, LA LA BA, PP RS, RI Mrmo, RI Caserta, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso lo studio RL RA in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lazio, Ambiti Territoriali per Le Provincie di Caserta Napoli Roma e Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
decreto n. 495 del 22.06.2016 regolante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui non prevede la possibilità di iscrizione dei ricorrenti nella iii fascia delle graduatorie ad esaurimento (gae) o in subordine nella fascia aggiuntiva (iv fascia)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lazio e di Ambiti Territoriali per Le Provincie di Caserta Napoli Roma e Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano l’annullamento del D.M. n. 495/2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non consentiva ai ricorrenti, quali abilitati con TFA o in possesso di titoli di idoneità all’insegnamento, ad essere collocati nella II fascia o in quella aggiuntiva alla III delle graduatorie ad esaurimento provinciali.
Il ricorso proposto, come da ormai costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, non può trovare accoglimento (si veda Cons. Stato, 4021/2022).
I principi generali del reclutamento del personale docente sono contenuti nel decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, il quale, nella sua versione originaria, stabiliva che l’accesso ai ruoli del personale docente avvenisse mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli.
L’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999 n. 124 del 1999, ha sostituito il comma 1 dell’art. 399 del d.lgs. n. 297/1994 con il seguente testo: “ 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 ”.
Per un lungo periodo il sistema di reclutamento ordinario del personale docente di ruolo, fondato sul meccanismo del concorso pubblico, ha operato in concomitanza con altra forma di reclutamento, basata sull’inserimento e i progressivi aggiornamenti delle c.d. “graduatorie permanenti” nelle quali erano iscritti i docenti abilitati all’insegnamento.
Per effetto dell’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le graduatorie permanenti del personale docente sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE), con alcuni ulteriori inserimenti da effettuare per il biennio 2007/2008, per personale già abilitato o con abilitazione in corso di conseguimento.
Il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), all’art. 5 - bis “ Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento ”, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169, ha consentito l’iscrizione in dette graduatorie anche di coloro che avessero conseguito il titolo abilitante tramite determinati corsi attivati nell’anno accademico 2007/2008.
Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 ( Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ), all’art. 14, comma 2 - ter , aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, pur ribadendo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, ha previsto l’istituzione di una fascia aggiuntiva a decorrere dall’anno scolastico 2012 – 2013, per chi avesse frequentato determinati corsi abilitanti o corsi di laurea in scienza della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.
L’art. 9, comma 20, del decreto legge n. 70 del 2011, sostituendo il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, ha stabilito quanto segue: « A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad