TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-01-30, n. 202300693
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Pubblicato il 30/01/2023
N. 00693/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04629/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4629 del 2022, proposto da
Labconsulenze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S S D e W P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torrecuso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Bruno Mantovani in Napoli, via Morgantini 3;
nei confronti
Traffic Tech S.r.l. e I.C.A. – Imposte Comunali Affini - S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Torrecuso n. 172 del 29.8.2022 recante aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra Traffic Tech s.r.l. e I.C.A. - Imposte Comunali e Affini s.r.l. dell'appalto “per la fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, nonché la fornitura a noleggio a canone fisso, manutenzione ordinaria e straordinaria di misuratori di velocità per il rilevamento delle violazioni ex art. 142 del Codice della Strada. Supporto legale per i ricorsi Amministrativi e Giurisdizionali nonché il servizio di gestione degli incassi e recupero coattivo”;
- della nota PEC di comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016, trasmessa a Labconsulenze s.r.l. in data 8.9.2022;
- della nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Torrecuso prot. n. 9646 dell'8.9.2022, recante “Avviso aggiudicazione definitiva”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara nella parte in cui ammettono alla procedura di gara il costituendo RTI tra Traffic Tech s.r.l. e I.C.A. - Imposte Comunali e Affini s.r.l. ritenendo sussistenti i requisiti di partecipazione;
PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
E PER LA CONDANNA
a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torrecuso e di Traffic Tech S.r.l. e di I.C.A. – Imposte Comunali Affini - S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente società ha impugnato la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Torrecuso del 29 agosto 2022 recante l’aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra Traffic Tech s.r.l. e I.C.A. - Imposte Comunali e Affini s.r.l. dell’appalto “ per la fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, nonché la fornitura a noleggio a canone fisso, manutenzione ordinaria e straordinaria di misuratori di velocità per il rilevamento delle violazioni ex art. 142 del Codice della Strada. Supporto legale per i ricorsi Amministrativi e Giurisdizionali nonché il servizio di gestione degli incassi e recupero coattivo ”.
Premette in fatto la ricorrente che:
- con bando di gara pubblicato sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 35 del 23 marzo 2022 il Comune di Torrecuso indiceva una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto “ per la fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, nonché la fornitura a noleggio a canone fisso, manutenzione ordinaria e straordinaria di misuratori di velocità per il rilevamento delle violazioni ex art. 142 del Codice della Strada. Supporto legale per i ricorsi Amministrativi e Giurisdizionali nonché il servizio di gestione degli in-cassi e recupero coattivo ”, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016, per un importo complessivo nel triennio pari ad € 720.000,00 (IVA esclusa);
- alla procedura partecipavano solo due operatori economici, ovvero l’odierna ricorrente (posizionatasi al secondo posto della graduatoria di merito con un punteggio complessivo di 90,372/100) e il costituendo RTI tra la mandataria Traffic Tech e la mandante I.C.A. - Imposte Comunali e Affini (di seguito ICA), posizionatosi al primo posto della predetta graduatoria con un punteggio complessivo di 92,347/100;
- all’esito delle operazioni di gara veniva disposta l’aggiudicazione in favore del RTI controinteressato.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti per resistere il Comune di Torrecuso e la Traffic Tech (mandataria del RTI) nonché la mandante ICA, eccependo in rito la tardività del gravame.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 1886 del 27 ottobre 2022.
Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’infondatezza del ricorso consente al Collegio di prescindere dall’esame della eccezione di tardività del gravame formulata dalle controinteressate.
Con il primo articolato motivo di ricorso la ricorrente lamenta la mancanza in capo alla mandataria del RTI, Traffic Tech, del requisito di partecipazione alla gara ossia l’iscrizione nell’albo ministeriale di cui all’art. 53 del d.lg. n. 446/1997 il cui possesso sarebbe obbligatorio sulla base della normativa di settore nonché della lex specialis .
Secondo parte ricorrente il disciplinare di gara era chiaro nel richiedere quale requisito di idoneità professionale, la “ Iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e disciplinato dal D.M. 11/09/00, n° 289 e s.m.i, con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 bis del D.L. 25.03.2010 n. 40 convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010 ”. Sennonché, prosegue la ricorrente, la Traffic Tech (mandataria del costituendo RTI), che ha assunto su di sé l’87,50% delle quote di esecuzione e di partecipazione al RTI, non risulterebbe iscritta al suddetto albo.
Da quanto precede il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per mancanza del requisito richiesto dalla lex specialis .
Il motivo è infondato.
Vale premettere che:
1) nel bando di gara il servizio relativo alla riscossione coattiva delle entrate comunali (per la quale è pacificamente richiesto il requisito della iscrizione all’albo ministeriale di cui al citato art. 53) era indicato come prestazione secondaria;
2) si è al cospetto di un RTI di tipo verticale (Traffic Tech mandataria, ICA mandante) ossia di un “raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie” (così l’art. 48, comma 2 del d.lg. n. 50/2016);
3) come evidenziato dalla difesa comunale (non smentita sul punto dalla ricorrente) nella domanda di partecipazione alla gara il RTI ha specificato che l’esecuzione della prestazione secondaria relativa al servizio di riscossione coattiva delle entrate dell’ente locale è in capo alla sola mandante ICA (in possesso del requisito di iscrizione nell’albo di cui al citato art. 53);
4) il punto 2.3.6 del disciplinare di gara ha chiarito (in riferimento ai consorzi ma si veda quanto si dirà in prosieguo) che “ Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo dei Concessionari tenuto presso il Ministero delle Finanze deve essere posseduto dal solo soggetto Concessionario per la Riscossione nell’ambito del consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici ”;
5) a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata in data 3 marzo 2022 (circa l’estensibilità di quanto previsto per i consorzi anche ai RTI) la stazione appaltante ha precisato che “ relativamente al Consorzio detto requisito deve essere posseduto dal soggetto Concessionario per la Riscossione nell'ambito del consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Nel caso di RTI, il requisito è soddisfatto in relazione alla tipologia di raggruppamento utilizzato. Nel caso di tipo orizzontale, deve essere posseduto dalla mandataria e dai mandanti;mentre nel caso di raggruppamento di tipo verticale tale requisito deve essere posseduto da una delle mandanti designata all'esecuzione del servizio di riscossione poiché trattasi di prestazione secondaria prevista nel capitolato di appalto ” (cfr. documentazione depositata dalla difesa comunale).
Dalla ricostruzione che precede emerge che non eseguendo la Traffic Tech (mandataria del RTI di tipo verticale) la prestazione secondaria relativa alla riscossione coattiva delle entrate comunali non doveva essere iscritta all’albo dei concessionari di cui al più volte citato art. 53. Tale requisito di idoneità professionale era richiesto (e posseduto) solo in capo alla mandante del RTI, ICA incaricata appunto della esecuzione della prestazione secondaria prevista dal bando ossia della riscossione coattiva delle entrate dell’ente locale.
Sotto tale profilo, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo di ricorso, la mandataria Traffic Tech non ha reso una “dichiarazione falsa e/o fuorviante” in ordine al possesso in capo ad essa del requisito in parola. La Traffic Tech nell’evidenziare in sede di domanda di partecipazione che per lo svolgimento del servizio era necessaria l’iscrizione all’albo dei concessionari di cui all’art. 53 intendeva evidentemente riferirsi alla mandante ICA incaricata della esecuzione della prestazione in questione.
Per concludere sul punto, trattandosi nella fattispecie di un RTI di tipo verticale con la previsione di prestazioni ben distinte tra le imprese partecipanti (cfr. la stessa tabella riepilogativa contenuta nel ricorso), il requisito di idoneità professionale (della iscrizione all’albo di cui all’art. 53) per l’esecuzione della prestazione secondaria del servizio di riscossione coattiva dell’entrate dell’ente locale è stato legittimante ritenuto sussistente (e sufficiente) solo con riferimento alla mandante (ICA).
Sempre con il primo motivo di ricorso la ricorrente evidenzia che, comunque, la mandataria Traffic Tech si era obbligata a eseguire la seguente prestazione secondaria “ Servizio di Supporto per il recupero Bonario del credito per verbali non oblati né opposti nei termini di legge e/o parzialmente oblati ”.
Si tratterebbe di un’attività in relazione alla quale sarebbe obbligatoria l’iscrizione alla nuova sezione speciale dell’albo di cui all’art. 53 prevista dall’art. 1, comma 805 della legge 160/2019.
Segnatamente, il comma 805 stabilisce che “ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate ”.
Al riguardo, prosegue la ricorrente, nelle more dell’adozione del regolamento attuativo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha previsto con la risoluzione n. 4/DF del 13 aprile 2021 una procedura di iscrizione provvisoria all’albo de quo propedeutica alla partecipazione alle gare;la Traffic Tech non avrebbe dimostrato di “ possedere l’attestazione, rilasciata dal Dipartimento delle Finanze a seguito di apposita richiesta, dell’iscrizione provvisoria per la specifica gara alla quale intend[eva] partecipare ”.
La prospettazione non può essere accolta.
In disparte la considerazione che nel bando mancava ogni riferimento al possesso di tale requisito di idoneità professionale (ossia dell’iscrizione alla sezione separata di cui all’art. 53 cit. istituito dall’art. 1, comma 805 della legge n. 160/2019) per svolgere le attività di supporto propedeutiche alla riscossione coattiva delle entrate comunali, il Collegio rinvia a quanto condivisibilmente sostenuto da questo T.A.R. (sez. I, n. 2175/2022).
In quella sede la ricorrente lamentava l’illegittimità della gara indetta in quanto in tesi l’amministrazione avrebbe dovuto prevedere nell’ambito della lex specialis , quale requisito di idoneità professionale, l’iscrizione nella sezione separata dell’albo di cui all’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, istituita dall’art. 1, comma 805, della L. n. 160 del 2019.
Il T.A.R. ha in proposito osservato che “ l’operatività della menzionata sezione separata dell’albo è subordinata all’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal medesimo art. 1, comma 805, che dovrà fissarne i criteri generali. Il decreto regolamentare, come può desumersi dal tenore letterale della norma ha natura di regolamento attuativo – integrativo, in quanto espressamente finalizzato a stabilire “le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”. È evidente, quindi, che l’amministrazione non avrebbe potuto prevedere nella lex specialis, quale requisito di idoneità professionale, l’iscrizione alla sezione separata di un albo che, a tutt’oggi, non risulta operativa;peraltro, in attesa dell’adozione del decreto regolamentare di cui sopra, per l’attività di supporto alla riscossione degli enti locali delle entrate extra tributarie non è allo stato richiesta l’iscrizione ad un albo, ragion per cui l’eventuale previsione del requisito in questione nell’ambito della lex specialis non solo non è necessaria ma risulterebbe per di più illegittima, perché irragionevole (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, n. 380/2017, i cui principi, seppur affermati prima della entrata in vigore della l. n. 160/2019, risultano applicabili alla fattispecie de qua quantomeno sino alla effettiva adozione del regolamento attuativo – integrativo di cui all’art. 1, co. 805, della l. n. 160/2019). …Né appaiono conferenti le indicazioni rese dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 4/DF del 13 aprile 2021, richiamata dalla ricorrente, laddove è prospettata la possibilità per gli operatori che svolgono funzioni di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali di richiedere l’iscrizione provvisoria nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;iscrizione provvisoria qualificata successivamente, nell’ambito del medesimo documento, quale adempimento necessario nei confronti dei predetti operatori per partecipare alle gare bandite dagli enti locali per l’affidamento delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;requisiti che è previsto per la partecipazione stessa alla gara e non tanto per l’esecuzione dell’attività. Al riguardo è essenziale considerare che la risoluzione del Ministero non può sostituirsi ad un regolamento ministeriale, il quale è individuato dall’art. 1, comma 805, L. 160/2019 quale fonte normativa integrativa ed attuativa ”.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.