TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-11-02, n. 201610820

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-11-02, n. 201610820
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201610820
Data del deposito : 2 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2016

N. 10820/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06703/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6703 del 2009, proposto da:
C C, rappresentato e difeso prima dall’avv. L D M, poi dall'avv. M S, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Alfonso Miola, n.68;

contro

Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

del decreto 21 aprile 2009 del Ministero della giustizia, che ha denegato al ricorrente il riconoscimento di infermita' come dipendenti da causa di servizio, nonchè

per il riconoscimento dell’ascrivibilità a causa di servizio delle stesse infermità con ogni conseguente diritto, e per la declaratoria e la condanna dell’Amministrazione all’erogazione del beneficio e alla corresponsione dell’equo indennizzo, dalla data della domanda sino al soddisfo, oltre accessori.


Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

L’odierno ricorrente ha proposto impugnativa avverso il provvedimento del Ministero della giustizia indicato in epigrafe, recante il mancato riconoscimento in suo favore di alcune infermita' da cui risulta affetto come dipendenti da causa di servizio.

Narra il ricorrente:

- di essere stato assunto alle dipendenze del Ministero il 6 ottobre 1987 in qualità di guardia del corpo degli agenti di custodia, e di essere stato assegnato alla casa circondariale Marassi di Genova, ove ha subito stress emotivi continui e patito estreme condizioni di disagio psico-fisico, derivanti dallo svolgimento di turni intensi e stressanti, dal coinvolgimento in sommosse di detenuti e dalle minacce da questi rivoltegli, dall’espletamento del servizio notturno di sentinella;

- di essere stato successivamente trasferito presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, ove alle condizioni di disagio nella prestazione del servizio si è aggiunta la conclamata turbolenza dei detenuti e la vetustà dell’Istituto penitenziario, gravato da alto tasso di umidità;

- di essere stato, nel corso di tale ultimo servizio, indagato e rinviato a giudizio, congiuntamente ad altri dipendenti dell’Amministrazione, per i reati di cui agli artt. 608 e 81 c.p., e di essere stato poi assolto con formula piena nel 1999, dopo aver subito ingiustamente un processo;

- che in tale contesto di stress psico-fisico e in costanza di detto servizio si sono manifestati i primi sintomi di “sindrome colonopatia spastica e gastropatia ulcerosa”;

- di aver presentato negli anni dal 1997 al 2000 tre istanze di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie “gastropatia antrale superficiale”, “duodenopatia erosiva”, “lombosciatalgia dx da protrusione discale mediana e paramediana dx DI L5 S1 con radicolite irritativi di L1 e S1 a DX”;
“sindrome dell’intestino irritabile con stipsi cronica”, corredate da idonea documentazione medica;

- che, nelle more, le condizioni di lavoro del ricorrente hanno subito un ulteriore peggioramento, con conseguente aggravamento delle predette patologie, sottoposizione a costose cure mediche specialistiche, peggioramento della qualità della vita;

- che solo nel 2003 la Commissione medico ospedaliera di Caserta ha sottoposto il ricorrente a visita per il giudizio diagnostico delle infermità “gastroduodenite ulcerosa”, “esiti di lesione del m. retto anteriore”, “protrusione discale L5-S1 con lombosciatalgia dx”, “sinusopatia fronto-mascellare”, “segni di colonpatia spastica”, ascrivendole complessivamente alla “categoria 7, tabella A, misura max”;

- che il Comitato di verifica per le cause di servizio con parere n. 33267/2004, reso nell’adunanza n. 97/2006 del 27 giugno 2006, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio esclusivamente delle infermità “esiti di lesione del m. retto anteriore” e “sinusopatia fronto-mascellare”;

- che, a fronte delle osservazioni presentate dal ricorrente, il Comitato ha confermato tale posizione con parere n. 44848/2007, emesso nell’adunanza n. 127/2008 del 6 maggio 2008;

- che, infine, l’Amministrazione ha recepito tale parere con il decreto oggetto di impugnativa, per l’effetto non riconoscendo come dipendenti da causa di servizio le ulteriori infermità “gastropatia ulcerosa”, “segni di colonpatia spastica”, “protrusione discale L5-S1 con lombosciatalgia dx”.

Avverso tale determinazione il ricorrente deduce le censure di: violazione e falsa applicazione del R.G. 1024/28, del D.P.R. 1024/28, del D.P.R. 3/57, del D.P.R. 686/57, del D.P.R. 1092/73, del D.P.R. 834/1981, del d.l. 387/87, della l. 472/87, del D.P.R. 349/1994, del D.P.R. 461/01;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10- bis e 21- octies della l. 241/90;
difetto di istruttoria;
eccesso di potere per carenza di specifica e sufficiente motivazione;
eccesso di potere per omesso esame dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto;
illogicità e irragionevolezza manifesta;
incoerenza, travisamento dei presupposti di fatto.

Con le predette doglianze il ricorrente lamenta che l’Amministrazione si sia attenuta al parere del Comitato di verifica in maniera del tutto acritica, ovvero senza tener conto né del verbale della Commissione medico ospedaliera né delle osservazioni e della documentazione prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle sue istanze.

Il ricorrente ritiene poi il provvedimento viziato per mancata considerazione della reale attività di servizio svolto e della copiosa documentazione medica allegata alle istanze stesse.

Il ricorrente contesta ulteriormente la motivazione del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui trattasi, ovvero l’esclusione di ogni efficienza concausale dell’attività lavorativa nell’insorgenza delle patologie, di carattere costituzionale e funzionale, sostenendone la riduttività e l’infondatezza.

In particolare, secondo il ricorrente l’attività in parola, per fattori ambientali, gravosità e impegnatività, mancanza di stabilità negli orari, turnazioni con conseguente alterazione del ritmo circadiano sonno-veglia, disordine alimentare legato al trasferimento di detenuti su lunghi percorsi, avrebbe comportato una situazione di stress emotivo e ambientale, che non potrebbe non considerarsi causa (o quanto meno concausa) unica, efficiente e determinante nella concretizzazione delle predette patologie.

Né, prosegue il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dimostrato dettagliatamente, come richiesto dalla giurisprudenza citata in ricorso, che lo sviluppo delle malattie di cui trattasi è effettivamente indipendente dall’attività lavorativa, che ben potrebbe incidere anche nell’insorgenza di patologie aventi natura endocostituzionale e degenerativa, che la stessa attività potrebbe quanto meno aver accelerato.

Il Comitato di verifica avrebbe infatti omesso di valutare la carriera di servizio del ricorrente e gli accertamenti medici da questi prodotti, e si sarebbe limitato a esprimere al riguardo considerazioni succinte e non esaustive, nonchè prive di chiarimenti sul piano scientifico, concretizzanti un macroscopico travisamento dei fatti, anche sotto il profilo della mancata valutazione dell’avvenuto accertamento del perfetto stato di salute del ricorrente al momento dell’assunzione e dell’evento altamente traumatico dell’ingiusto procedimento penale subito dal medesimo, quale causa scatenante dello stato patologico di cui trattasi.

Altro deficit motivazionale del provvedimento sarebbe poi costituito dal mancato rilievo della discordanza tra i pareri resi dal CMO e dal Comitato di verifica, che avrebbe dovuto comportare l’illustrazione delle specifiche ragioni per cui l’Amministrazione ha ritenuto di attenersi al secondo.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico dell’atto gravato, parte ricorrente ha domandato, previa CTU, l’annullamento del provvedimento e l’accertamento dell’ascrivibilità a causa di servizio delle infermità di cui trattasi e dei conseguenti diritti del ricorrente, con condanna dell’Amministrazione all’erogazione dei benefici richiesti dalla data della domanda sino al soddisfo, oltre accessori.

Si è costituito in resistenza il Ministero della giustizia, che ha concluso per la reiezione del ricorso, di cui ha illustrato l’infondatezza

Parte ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Il ricorso è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 ottobre 2016.

DIRITTO

1. Si controverte in merito alla legittimità del provvedimento del Ministero della giustizia meglio indicato in epigrafe, con il quale, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, sono state respinte per la più parte tre istanze del ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui il medesimo è risultato affetto in sede di visita presso la Commissione medica ospedaliera di Caserta.

In particolare, a fronte delle infermità “gastroduodenite ulcerosa”, “esiti di lesione del m. retto anteriore”, “protrusione discale L5-S1 con lombosciatalgia dx”, “sinusopatia fronto-mascellare”, “segni di colonpatia spastica”, complessivamente ascritte dalla CMO alla “categoria 7, tabella A, misura max”, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio esclusivamente delle infermità “esiti di lesione del m. retto anteriore” e “sinusopatia fronto-mascellare”.

2. Va necessariamente premesso, al fine di delimitare correttamente il campo oggetto dell’odierna disamina, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il giudizio medico legale espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, “salvi i poteri di questi di valutarne ab externo l’irragionevolezza, l’incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività” ( ex multis , C.G.A., 27 marzo 2012, n. 341;
C. Stato, VI, 1° dicembre 2009, n. 7516;
31 marzo 2009, n. 1889).

Ne consegue che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al Comitato di verifica per le cause di servizio, né tanto meno può sostituire la propria valutazione a quella del predetto comitato (C. Stato, IV, 23 marzo 2010, n. 1702 e 16 ottobre 2009, n. 6352), ma può solo censurare la valutazione sul piano della carenza della motivazione ovvero del difetto d’istruttoria.

Ancora, con riferimento all’accertamento svolto dalla Commissione Medica Ospedaliera, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa è granitica nell’osservare che sussiste un netto riparto di competenze tra la Commissione stessa, alla quale compete esclusivamente la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento della sussistenza o meno di una infermità, e il Comitato di verifica per le cause di servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo medico legale in merito al legame causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta sulla persona del richiedente (da ultimo, Tar Lecce, Puglia, 11 aprile 2014, n. 939).

In altre parole, il Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 11, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione medica, ma ciò esclusivamente con riguardo alla diagnosi, essendo, per il resto, l'unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (in tema, Tar Calabria, Catanzaro, I, 25 luglio 2015, n. 1265;
23 febbraio 2015, n. 303).

Ne consegue che l’accertamento della C.M.O. nulla comporta in termini di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio.

Il giudizio del Comitato svolge invero funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l'ordinamento affida a un solo organo, il Comitato di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti (C. Stato, IV, 18 settembre 2012, n. 4950;
VI, 24 febbraio 2011, n. 1149;
IV, 25 maggio 2005, n. 2676;
Tar Lazio, Roma, I- bis , 3 giugno 2008, n. 5398).

Anche da ultimo, è stato ribadito sia come il Comitato di verifica per le cause di servizio sia l'organo tecnico munito di speciale competenza tecnica, di variegata composizione professionale, a cui è affidato dal vigente ordinamento (artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico legale circa il carattere professionale della patologia denunciata ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata dal pubblico dipendente, sia l’inconfigurabilità, in tema di causa di servizio, di contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato (C. Stato, III, 6 agosto 2015, n. 3878).

3. Tanto premesso, si osserva che:

- quanto all’infermità “gastropatia ulcerosa”, il Comitato di verifica ha rilevato che “trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell’equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica;
su tale infermità l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o alimentare”;

- quanto all’infermità “segni di colonpatia spastica”, il Comitato di verifica ha rilevato che “trattasi di un disturbo funzionale, che comporta un’alterazione della motilità del colon, a sfondo neurodistonico, sull’insorgenza e decorso del quale nel caso di specie, il servizio reso, non caratterizzato da condizioni di particolare gravosità e ripetitività, non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante”;

- quanto alla “protrusione discale L5-S1 con lombosciatalgia dx”, il Comitato di verifica ha rilevato che “trattasi di una forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata a usura dei dichi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso del quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.

4. Nel delineato contesto, e in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui al punto 2, i predetti pareri non risultano poter essere fondatamente messi in discussione nella presente sede giudiziale.

In particolare, essi si profilano indenni dalle denunziate mende motivazionali, come correttamente argomentato dalla difesa erariale.

Si tratta, infatti, di conclusioni fondate su argomentazioni assistite da chiarezza e logicità, raggiunte sulla base di un percorso argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di esperienza propria della disciplina tecnica applicata.

Ne consegue che anche il provvedimento conclusivo del procedimento avviatosi a seguito della presentazione da parte del ricorrente delle tre istanze per il riconoscimento delle stesse infermità come dipendenti da causa di servizio si profila assistito da congrua motivazione, nella specie effettuata per relationem al parere del Comitato di verifica.

Invero, uno specifico obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per il caso in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante (C. Stato, IV, 14 dicembre 2004, nn. 8066 e 8054, 26 novembre 2004, n. 7705 e 22 ottobre 2004, n. 6953;
VI, 23 gennaio 2006, n. 179 e 11 novembre 2004, n. 7292).

E nella specie l’Amministrazione si è conformata al parere reso dal Comitato di verifica, il quale, come sopra rilevato, deve considerarsi adeguatamente circostanziato e motivato.

Neanche può dirsi che i procedimenti evidenzino carenze istruttorie.

Si è infatti visto, nel riportare le conclusioni del Comitato di verifica sulla esclusione della dipendenza della causa di servizio delle singole patologie per cui è causa, come esse abbiano preso in considerazione tutti gli elementi acquisiti al procedimento, ivi compreso il servizio effettivamente prestato dal ricorrente, il quale è stato apprezzato specificamente come non esulante dal normale svolgimento dell’attività richiesta al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria nè causativo di stress psico-fisici tali da ingenerare tensioni fisiche ed emotive rilevanti nella fattispecie.

Del resto, lo stesso parere del Comitato di verifica dà atto del previo esame e valutazione di “tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e di tutti i precedenti di servizio derivanti dagli atti”.

Né, sempre sul punto, possono valorizzarsi le contrarie considerazioni svolte dal ricorrente, le quali, per la loro genericità, ovvero per la totale carenza di principi di prova volti ad attestare l’eccezionale o comunque particolare gravosità del servizio prestato dall’interessato, che viene affermata senza indicare alcun specifico elemento a sostegno della tesi proposta, anche quanto al procedimento penale subito dal ricorrente, si profilano inidonee a sovvertire quanto acclarato dal Comitato di verifica.

Consolidata giurisprudenza, infatti, ritiene, per un verso, che nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi o dell'aggravamento di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, e non anche circostanze e condizioni generali e connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa (Tar Puglia, Lecce, I, 7 maggio 2003, n. 2941;
Tar Lazio, Roma, III, 30 novembre 1991, n. 2119;
II, 30 marzo 1989, n. 461), tenuto naturalmente conto delle connotazioni specifiche della stessa, e, per altro verso, che il giudizio che riconduce, come nella specie, le infermità a fattori endogeni dell’interessato rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, e, come tale, è sindacabile solo per illogicità e contraddittorietà (C. Stato, VI, 18 aprile 2007, n. 1769), vizi nella specie non emergenti.

E’ ancora il caso di aggiungere che, per le stesse motivazioni appena espresse, non può tenersi conto del parere medico-legale allegato dal ricorrente.

Infine, il ricorrente non può essere seguito neanche laddove evidenzia una presunta discordanza tra i pareri resi dal CMO e dal Comitato di verifica.

Si è infatti appena sopra visto come l’accertamento della C.M.O. nulla comporti in termini di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, con la conseguenza dell’ontologica inconfigurabilità, nella materia, di una contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato di verifica, di talchè il parere della C.M.O. non determina alcun obbligo motivazionale nell’ambito del provvedimento finale che aderisca alla valutazione effettuata dal Comitato di verifica, nell’ambito della quale, peraltro, lo stesso parere della C.M.O. risulta espressamente essere stato esaminato.

Il giudizio gravato risulta per quanto sopra esente dalle censure dedotte.

5. Alle rassegnate conclusioni consegue la reiezione del gravame.

Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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