TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-12-27, n. 202102380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-12-27, n. 202102380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202102380
Data del deposito : 27 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2021

N. 02380/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00224/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2016, proposto da
R B, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis, 214;

contro

Comune di Paola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, domiciliato presso la Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

per l'accertamento e la condanna

al risarcimento danni conseguente alla espropriazione senza titolo di un'area di proprietà del ricorrente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. D G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1- Con atto notificato il 25.2.2016 e depositato l’1.3.2016 Bruno Roberto ha esposto:

-) di essere proprietario degli immobili siti nel Comune di Paola in località Deuda, riportati nel Catasto Fabbricati e Terreni del predetto Ente, foglio n. 26, rispettivamente:

- particella 985, sub 1, cat. D/8 (unità immobiliare adibita a ristorante);

- particella 986, sub 1, cat. D/2 (unità immobiliare adibita a locale deposito);

- particella 989, sub 1, cat. F/1 (unità immobiliare adibita ad area urbana);

- particella 990, sub 3, cat. F/1 (unità immobiliare adibita ad area urbana);

- particella 991, sub 1, cat. C/7, unità immobiliare adibita a tettoia,

- particelle 517, 992, 688, 465, 676, 874 (terreni adibiti in parte a parcheggio e in parte ad attività agricola);

-) che verso la fine del mese di dicembre 2009, il Comune di Paola, senza nessun preavviso e soprattutto senza alcun valido titolo abilitativo e/o espropriativo, e dunque in via di mero fatto, avrebbe illegittimamente occupato i sopra citati terreni di proprietà del ricorrente e più in particolare le predette particelle nn. 676, 874, 465, 992, 990, 989, 988 e 517 s.e. e/o o., installando e/o interrando illegittimamente all’interno dei predetti terreni, varie tubazioni adibite a rete fognaria comunale, nonché varie tubazioni poste a servizio dell’acquedotto comunale, per una superficie complessiva di notevole ampiezza come di seguito precisato;

-) che, in particolare, su tali terreni insistono l’acquedotto comunale per mq. 350, la rete fognaria comunale per mq. 1421, il tracciato dei cavi ferroviari per mq. 790, nonché la fascia di rispetto demaniale (demanio fluviale) per mq. 791 da scorporare dalla superficie della particella 989;

-) che tanto ha comportato, anche se illegittimamente, l’imposizione ed esercizio di una servitù di fatto sui terreni di proprietà del ricorrente, corrispondente a quella descritta dall’art. 1033 c.c., nonché in particolare dagli artt. 1037 e 1043 cod. civ., tant’è vero che la sopra descritta situazione di fatto perdura a tutt’oggi;

-) che, al fine di ottenere l’integrale indennizzo/risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti, aveva adìto la Magistratura ordinaria e, nella specie, il Tribunale di Paola;

-) che, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’Amministrazione comunale resistente, con sentenza n. 368/2015, pubblicata il 7.4.2015, passata in giudicato in data 9.11.2015, la suddetta Autorità giudiziaria – in accoglimento dell’eccezione del Comune di Paola basata sulla sussistenza di una delibera di Giunta Comunale (n. 45 del 2.8.2007) recante approvazione del progetto preliminare per l’ampliamento della rete fognaria con dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, cui aveva fatto seguito l’approvazione del progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 65 del 2008 e la successiva variante approvata con determinazione dirigenziale n. 13 del 2009 – ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta dall’odierno ricorrente, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo.

2- Alla luce della suddetta decisione e dell’art. 59 della legge 18.6.2009 n. 69, con il presente atto l’odierno ricorrente intende riproporre in questa sede e quindi riassumere l’originaria domanda dallo stesso proposta a suo tempo innanzi al Giudice ordinario, al fine contestare il comportamento del Comune di Paola e conseguentemente ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti.

3- In particolare, osserva il ricorrente che l’operato del Comune di Paola che, in via di mero fatto, senza preavviso nè valido titolo abilitativo e/o espropriativo o accordo contrattuale tra le parti, avrebbe fatto attraversare all’interno di sua proprietà varie tubazioni adibite a rete fognaria comunale, nonché varie tubazioni poste a servizio dell’acquedotto comunale, che attraversano il fondo al di sotto del piano di campagna e da cui affiorano in alcuni punti i tombini di ispezione, per una superficie totale di 1.771 mq., per un verso, gli impedirebbe di edificare su tale zona benché detti terreni siano stati recentemente qualificati come edificabili dal nuovo P.S.C. adottato dal Comune di Paola, comportando in tal senso un lucro cessante, dal momento che alcuni terzi, dapprima interessati a proposte di vendita formulate dal ricorrente, avrebbero desistito dal loro proposito una volta appresa dell’esistenza delle stesse.

Inoltre, detta occupazione avrebbe cagionato la totale perdita delle infrastrutture che il ricorrente aveva in precedenza posto sulla superficie dei terreni in questione (perdita del manto erboso, danneggiamento di alberi secolari e delle piante ivi esistenti).

Ancora, l’apposizione di tali opere in prossimità del ristorante agriturismo “La Fiumara”, gestito da lui e dalla di lui moglie, e ubicato in prossimità di tali opere, avrebbe cagionato un notevole danno all’attività economica.

4- Per quanto sopra, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale:

-di accertare e dichiarare che il Comune di Paola, a far data dal mese di dicembre 2009, ha illegittimamente e senza nessun preavviso e o titolo occupato in modo permanente le particelle indicate in premessa installando le suddette opere e conseguentemente condannarlo al ripristino di tali aree libere da ogni peso e/o servitù meglio descritte in narrativa, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali allo stesso cagionati dal Comune di Paola, (consistenti nelle spese vive che egli deve sopportare per rimettere in pristino l’area trasformata permanentemente dal Comune di Paola, nonché per non aver potuto utilizzare tale area/superficie dal mese di dicembre 2009 e fino al soddisfo, ivi incluso il danno da lucro cessante consistente nella minore appetibilità all’acquisto da parte di terzi dei beni in questione e il deprezzamento delle aree di proprietà del ricorrente circostanti quelle occupate;

- in via subordinata, qualora il ripristino dello status quo ante non fosse possibile, sempre previo accertamento dell’illegittima occupazione delle suddette aree, a prescindere dall’adozione o meno da parte del Comune di Paola del provvedimento acquisitivo di cui all’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001, condannare il Comune di Paola al risarcimento dei danni patrimoniali allo stesso cagionati, per l’illegittima occupazione, tenuto anche conto del deprezzamento delle aree circostanti quelle occupate e restanti nella piena disponibilità del ricorrente, per come descritto in narrativa, per tutto il periodo di occupazione senza titolo per cui è causa, tenuto anche conto del danno da lucro cessante consistente nella minore appetibilità all’acquisto da parte di terzi dei beni in questione.

5- Con atto depositato il 31.3.2016 il Comune di Paola ha eccepito che i lavori di realizzazione della rete fognaria comunale sono stati eseguiti in forza di specifici provvedimenti amministrativi.

6- In particolare, con deliberazione della Giunta Comunale di Paola n. 45 del 2.8.2007, previa dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza dell’opera, è stato approvato il progetto preliminare dei “ Lavori di completamento intervento predisposto dal Commissario Delegato: Lavori di Ampliamento della rete fognaria per il collettamento degli scarichi civili nelle contrade Deuda e Castagnelle 1° stralcio ”, mentre con successiva determinazione dirigenziale n. 65 del 19.8.2008 è stato approvato il progetto esecutivo con il corrispondente piano particellare di esproprio e, da ultimo, con determinazione dirigenziale n. 13 del 23.1.2009 è stata quindi approvata la perizia di variante, concernente il tratto fognario per cui è causa.

Da ciò si evince, a detta del Comune, che la realizzazione della rete fognaria da parte del Comune di Paola è direttamente riconducibile all’esercizio della funzione amministrativa e, dunque, di un potere pubblicistico.

Il Comune eccepisce altresì che l’odierno ricorrente e la consorte, comproprietaria dei detti fondi, hanno acconsentito all’esecuzione delle suddette opere, avendone anzi più volte sollecitato la realizzazione e offrendo gratuitamente il sedime di terreno necessario, al fine di dotare del relativo servizio i fabbricati di cui sono proprietari, tra cui l’agriturismo “La Fiumara”, dal momento che il progetto originario di rete fognaria non prevedeva il passaggio nella zona per cui è causa e che ciò è avvenuto solo con la variante approvata con la suddetta determinazione n. 13 del 23.1.2009, di modo che, per evitare gli ingenti costi per l’allaccio dei rispettivi fabbricati alla rete comunale cui i proprietari dell’intera area, sarebbero stati obbligati, si sono determinati ad offrire gratuitamente la superficie necessaria all’esecuzione dei lavori, consentendone la realizzazione senza eccessive formalità, anche attesa l’urgenza di completare l’opera.

Inoltre, osserva il Comune che i lavori in questione non hanno causato alcun danno ai terreni e ai fabbricati di cui l’attore è comproprietario, essendo stati interrati lungo una strada che costituisce l’unica via d’accesso dalla S.S. 18 all’agriturismo in questione, mentre detti terreni avrebbero beneficiato di un consistente incremento di valore.

Ancora, il Bruno, presente all’esecuzione protrattasi per oltre 20 giorni, nulla ha eccepito in contrasto, anzi avendo chiesto alla ditta esecutrice il posizionamento nello scavo della fognatura di un tubo corrugato, acquistato a sue spese, da servire per l’illuminazione delle pertinenze e dei viali dell’agriturismo.

Osserva inoltre il Comune che la domanda di restituzione della superficie occupata libera da pesi e vincoli incontrerebbe le preclusioni di cui all’art. 936, 4° e 5° comma c.c., trattandosi di opere realizzate su richiesta del proprietario del fondo e senza alcuna opposizione nell’anno 2009.

Da ultimo, il Comune eccepisce l’infondatezza delle singole voci di danno, ossia: (- impossibilità di edificazione su tale zona benché detti terreni siano stati recentemente qualificati come edificabili dal nuovo P.S.C., con lucro cessante perché alcuni terzi, dapprima interessati a proposte di vendita formulate dal ricorrente, avrebbero desistito dal loro proposito una volta appresa dell’esistenza delle stesse;
-) perdita totale delle infrastrutture che il ricorrente aveva in precedenza posto sulla superficie dei terreni in questione (perdita del manto erboso, danneggiamento di alberi secolari e delle piante ivi esistenti);
-) danno economico all’agriturismo in prossimità del quale vi sarebbe la fognatura) rilevo che, per un verso, l’indennità di servitù vada commisurata prescindendo da eventuali pregiudizi ad attività economiche e comunque i danni lamentati sono enunciati in termini del tutto generici (anche perché l’apposizione della fognatura all’evidenza è condizione necessaria per poter edificare, ragion per cui non si apprezza un danno).

7- In vista dell’udienza di discussione, con note di udienza congiuntamente redatte dalle parti e depositate il 10.12.2021, reiterate da conforme memoria depositata il 14.12.2021, i procuratori delle parti hanno dato atto dell’intervenuta conciliazione della lite, nelle more della pendenza del giudizio, come da documentazione che si allega alla presente memoria e, pertanto, non hanno più interesse alla definizione del giudizio stante l’intervenuta transazione, con compensazione integrale delle spese di lite, allegando altresì la delibera di Giunta Comunale del Comune di Paola numero 193 dell’11 novembre 2021.

8- All’udienza pubblica del 15.12.2021 il ricorso è stato spedito in decisione.

9- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

10- Osserva la giurisprudenza che: “ Ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, c.p.a ., anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ” ( ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.1.2020, n. 281;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19.7.2021, n. 1472).

11- Nella fattispecie, le convergenti dichiarazioni delle parti rendono univocamente evidente la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla definizione della controversia, ragion per cui, in virtù del principio dispositivo su cui si regge il processo amministrativo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

13- Quanto al regime delle spese, la peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

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