TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-10-31, n. 201710914
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Testo completo
Pubblicato il 31/10/2017
N. 10914/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06236/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6236 del 2017, proposto da: M L, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio XI n. 13;
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte di Appello di Roma, Sezione Equa riparazione, sul ricorso R.G. 52627/2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l’esecuzione della pronuncia in oggetto nella parte in cui reca la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore antistatario.
Dedotto il carattere di definitività della pronunzia, come da depositi in atti, ed esposto che l’Amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando giudiziario di cui alla decisione richiamata, ha chiesto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., questo giudice amministrativo dichiari, in esecuzione della pronuncia di cui sopra, l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme dovute, assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere, disponendo immediatamente che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;ha chiesto, altresì, la condanna del Ministero medesimo al pagamento in favore di essa ricorrente di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, protrattosi successivamente al giudicato e alla sentenza di ottemperanza, a titolo di penalità di mora.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Ritiene il Collegio che, sulla base della documentazione depositata e delle deduzioni svolte, non contrastate ex adverso, la pronuncia indicata in epigrafe non abbia, allo stato, ricevuto esecuzione, pure risultando ormai decorso l’intervallo di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/96, convertito in l. 30/97 (secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo e prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto).
Deve, pure, essere dato atto che parte ricorrente ha inviato con pec del 28 dicembre 2016, la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, dPR 445/2000, allegata al d. m. 28 ottobre 2016, in applicazione dell’art. 5 sexies, legge n. 89/2001, ed è decorso, altresì, il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, per cui il ricorso per ottemperanza può essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui appresso.
Con riferimento alla domanda proposta dalla odierna parte ricorrente il Collegio, rilevato l’inadempimento, ordina che il Ministero della Giustizia provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla pronuncia di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate in favore del difensore antistatario.
Il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, entro ulteriori 30 giorni, delle somme indicate in narrativa.
Il predetto organo commissariale viene nominato, ai sensi dell’art. 1, comma 777, punto 8, della legge n. 208/2015, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione per la quale, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia.
Quanto, infine, alla domanda proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., deve darsi atto dei precedenti, oltre che di questo Tribunale, anche del giudice di appello, che non hanno ritenuto ammissibile la domanda di riconoscimento della sanzione quale astreinte anche in relazione alla esecuzione alla liquidazione delle spese processuali liquidate nel decreto del giudice dell’equa riparazione in favore degli avvocati dichiarati antistatari ((Tar Lazio, I bis, nn. 6421 e 6426 del 2015;Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1442 del 2016).
Tale obbligazione, invero, trova titolo nel solo provvedimento del giudice ordinario ed è qualificata come competenza di natura professionale per attività processuali poste in essere dai difensori della parte istante nel giudizio di equa riparazione. Ciò comporta che la medesima obbligazione di cui si chiede l’adempimento è legata solo occasionalmente al riconoscimento dell’equa riparazione, potendo la stessa formare per l’accoglimento di qualsiasi altra azione giudiziaria.
Osserva il Collegio che tale obbligazione è assistita da tutta una variegata serie di garanzie poste a tutela del credito vantato dal difensore della parte vincitrice nei confronti di quella soccombente, nonché dalla possibilità di rivalersi nei confronti del proprio rappresentato.
Pertanto, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (“il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;tale statuizione costituisce titolo esecutivo”), il Collegio ritiene che per ragioni di equità sostanziale non sia applicabile la sanzione da ritardo nell’adempimento, quale astreinte, anche a tale tipo di obbligazione posta a carico dell’Amministrazione intimata dal provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione.
In conclusione, nei limiti sopra indicati, la domanda proposta va accolta.
Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto, oltre che della serialità della questione introdotta, anche della parziale soccombenza.