TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-08-27, n. 202001621

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-08-27, n. 202001621
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202001621
Data del deposito : 27 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2020

N. 01621/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02844/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2844 del 2012, proposto da
Sia Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R N, con domicilio eletto presso Patrizia Suma in Milano, via F. Bellotti, 15;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. P P, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

Comune di Limbiate, Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Milano, Ente Parco delle Groane, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- in parte qua , della delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. IX/3814 (pubblicata sul

BURL

Serie Ordinaria n. 32 del 7 agosto 2012), avente ad oggetto “ Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco delle Groane ” e di tutti i relativi allegati (planimetrie di Piano: tavola 1/A e tavola 1/B;
vincoli e tutele: tavola 2/A e 2/B), nonché dell’allegata dichiarazione di sintesi finale “ ai sensi della L.R. 12/2005, della DCR 351/2007 e della DGR 761/2010 e dell’art. 17 c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 e degli inidirizzi della DCR 351/2007 commi 5.16 e 6.7 e dell’Allegato 1, c.

6.10 alla DGR 10 novembre 2010 n. 9/761
” per la parte in cui l’area di proprietà della ricorrente viene interamente classificata in “zona per servizi di interesse comunale”;

- del decreto della Struttura strumenti per la pianificazione della Regione Lombardia n. 5064 del 26 giugno 2012, non conosciuto dal ricorrente;

- del decreto della Struttura valorizzazione aree protette e biodiversità della Regione Lombardia n. 5123 dell’8 giugno 2012, non conosciuto dal ricorrente, in quanto occorrer possa;

- della nota del delegato alla trasparenza e del dirigente della U.O. sistema dei controlli regionali della Regione Lombardia in data 16 aprile 2012, non conosciuta dal ricorrente, in quanto occorrer possa;

- del decreto del direttore generale Sistemi verdi e paesaggio n. 1334 del 22 febbraio 2012, con il quale è stato ricostituito il gruppo di lavoro interdirezionale per l’istruttoria relativa alla variante del PTC del Parco delle Groane, scaduto il 31 dicembre 2011, integrandolo con un rappresentante della DC Affari istituzionali e legislativo, non conosciuto dal ricorrente, in quanto occorrer possa;

- del decreto della Struttura valorizzazione aree protette e biodiversità della Regione Lombardia n. 11259 del 25 novembre 2011, non conosciuto dal ricorrente, in quanto occorrer possa;

- della deliberazione di G.C. di Limbiate n. 159 del 27 luglio 2011, avente ad oggetto, “ Comune di Limbiate – Variante al PTC del parco delle Groane, Area FG. 18 mappali 15, 16, 17 – Richiesta di modifica destinazione d’uso rispetto a quanto previsto dalla variante urbanistica del Parco delle Groane ”;

- del decreto del direttore generale Sistemi verdi e paesaggio n. 6892 del 12 luglio 2010, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro interdirezionale per l’istruttoria relativa alla variante del PTC del Parco delle Groane, non conosciuto dal ricorrente, in quanto occorrer possa;

- dei verbali relativi alle riunioni del gruppo di lavoro interdirezionale relativi alla variante al PTC del Parco delle Groane tenutesi in date 18/05/2010, 16 giugno 2010, 21/07/2010, 27/02/2012, 6/05/2010, 15/07/2010, 7-13-20/09/2010, 7/10/2010, 30/11/2010, 12/01/2011, 21-26/10/2011, 17/11/2011, 2/04/2012;

- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, successivo o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento del giorno 14 luglio 2020 la dott.ssa L P tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge n. 27/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso in epigrafe, Sia Costruzioni s.r.l. ha impugnato deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. IX/3814 del 25 luglio 2012, recante l’approvazione della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento (PTC) del Parco delle Groane, pubblicata sul B.U.R.L. – Serie Ordinaria – n. 32 del 7 agosto 2012, unitamente agli atti alla stessa presupposti e connessi.



2. La società ricorrente è proprietaria nel Comune di Limbiate di un’area di circa 36.000 mq, ricompresa altresì nel perimetro del Parco delle Groane, istituito con L.R. n. 31/1976. Tale compendio – catastalmente identificato al foglio 18, mappali n. 15 e n. 16 – era classificato come “ zona per servizi di interesse comunale – parcheggi ” nel previgente strumento del 2004.



3. La Regione Lombardia, con la deliberazione della Giunta regionale n. IX/3814 del 25 luglio 2012 approvava la Variante generale al PTC del Parco, adottando una serie modifiche per aumentare la tutela naturalistica e limitare il consumo di suolo.

Fra le aree per le quali il PTC adottato proponeva delle modifiche rientrava anche quella di parte ricorrente. In particolare, a differenza del piano adottato – il quale classificava una parte dell’area (22.500 mq) a “ zona affidata alla pianificazione comunale orientata ” – la DGR 3814/2012 di approvazione della variante, a seguito delle determinazioni istruttorie del Gruppo di Lavoro, non riteneva condivisibile tale destinazione e riconduceva l’area alla destinazione: “ Zona per servizi di interesse comunale art. 38 NTA ”, respingendo quindi la richiesta di alcuni gruppi consiliari del Comune di Limbiate di modificare la destinazione dell’area in “ zona affidata alla pianificazione comunale orientata ”.



4. Assumendo l’illegittimità di siffatta modifica della Variante generale al PTC del Parco, la società ha dunque proposto il ricorso in epigrafe.

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