TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-09-27, n. 201700746

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-09-27, n. 201700746
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700746
Data del deposito : 27 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2017

N. 00746/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
V V, P G, A K B, A A, G M e T R, rappresentati e difesi dall'avvocato A P, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il servizio Contenzioso dell’A.S.U.R. in Ancona, via Oberdan, 2;

nei confronti di

Regione Marche, G E, F M, B V, M L, B A, F A, A M, O E, Cava Giuseppina, Di Saverio Daria, Carboni Andrea, Coppolaro Luca, Grimaldi Giovanni, Mastro Luisa, Cimino Luca e Virgilii Rosella, non costituiti in giudizio;

Marangoni Francesco, Panichi Valentina, Vella Lucia, Genga Gino, Zucchi Manuela, Fardetti Francesco, Pieroni Elena, Giuliano Tatiana, Filippoli Antonella e Giacomini Stefania, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Terenzi e Paolo Montanari, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Birarelli Alessandra, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Gambini, in sostituzione dell’avvocato Antonio Mastri, precedente difensore, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Stamira, 10;

per l'annullamento:

- della Determina del Direttore dell'Area Vasta n. 2 n. 861/AV2 del 7.7.2016 avente ad oggetto " Graduatorie dei Medici interessati agli incarichi vacanti in ambito regionale di CA e EST/118 rilevati all’1.3.2015 per titoli.

DGRM

667/2003
";

- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

e, relativamente ai motivi aggiunti, per l'annullamento:

- della Determina del Direttore dell'Area Vasta n. 2 n. 122/AV2 del 31 gennaio 2017 avente ad oggetto " graduatorie dei medici interessati agli incarichi vacanti in ambito regionale di AP, CA ed Est/118 rilevati al 01 settembre 2015 per trasferimento e per graduatorie titoli.

DGRM

667/2003 e s.m.i.
"

- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, di Francesco Marangoni, di Valentina Panichi, di Lucia Vella, di Gino Genga, di Manuela Zucchi, di Francesco Fardetti, di Elena Pieroni, di Tatiana Giuliano, di Alessandra Birarelli, di Antonella Filippoli e di Stefania Giacomini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2017 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, i ricorrenti, tutti esercenti la professione medica nell’ambito della medicina generale sulla base di contratti a tempo determinato, impugnano gli atti indicati in epigrafe con cui l’ASUR delle Marche – Area Vasta n. 2 ha disposto l’approvazione delle graduatorie dei medici interessati alle zone carenti negli ambiti dell’Assistenza primaria, della Continuità assistenziale e dell’Emergenza territoriale/118, lamentando la loro omessa inclusione in dette due ultime graduatorie. Tale esclusione è dipesa dal fatto che i ricorrenti non risultano inseriti nelle graduatorie regionali relative ai settori della Continuità assistenziale e dell’Emergenza territoriale/118, rispettivamente approvate, in via definitiva, con determinazioni del direttore generale n. 757 e n. 758 dell’11 novembre 2014 (di cui gli atti odiernamente gravati rappresentano l’attuazione) e rimaste, peraltro, inoppugnate.

Essi sostengono che l’ASUR avrebbe errato nell’eseguire la sentenza di questo Tribunale n. 624 del 2015 provvedendo al loro inserimento nella sola graduatoria regionale relativa al settore dell’Assistenza primaria, atteso che le statuizioni contenute nella suddetta pronuncia dovevano intendersi estese anche alle graduatorie regionali relative agli altri settori della Medicina generale, all’interno delle quali i ricorrenti aspiravano di essere collocati;
ciò sulla base del fatto che il ricorso n. 106 del 2015 conterrebbe censure valide per tutti gli ambiti della Medicina generale e che i ricorrenti non avrebbero mai limitato il proprio interesse professionale alla sola categoria dell’Assistenza primaria, come si desumerebbe anche dal complesso degli atti impugnati con tale ultimo gravame.

A sostegno del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti deducono diversi profili di illegittimità.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, l’ASUR intimata e i controinteressati indicati in epigrafe.

Con ordinanza n. 305 del 2016 il Tribunale non ha accolto l’istanza cautelare e ha fissato l’udienza pubblica del 26 maggio 2017 per la trattazione del ricorso nel merito.

Con ordinanza n. 5046 del 2016 il Consiglio di Stato, nel decidere sull’appello cautelare proposto avverso la suddetta pronuncia, ha respinto il ricorso assumendo, in particolare, che “ l’appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris, tenendo conto che le due graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vacanti per i settori della continuità assistenziale e dell’emergenza sanitaria territoriale non sono state tempestivamente impugnate, al tempo, dagli odierni appellanti ”.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

Come condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella citata ordinanza n. 5046 del 2016 - oltre che, prima ancora, nel decreto di questo Tribunale n. 265 del 2016, reso inaudita altera parte - nonché sostenuto dalla stessa ASUR nei propri scritti difensivi, il ricorso n. 106 del 2015 è stato inequivocabilmente rivolto avverso i soli atti di approvazione della graduatoria relativa al settore dell’Assistenza primaria (e quelli ad essi connessi), sicché correttamente l’ASUR, nel dare esecuzione alla sentenza n. 624 del 2015, ha ritenuto che gli effetti di detta pronuncia fossero limitati ai provvedimenti espressamente gravati con il citato ricorso n. 106 del 2015 e non fossero estensibili anche alle graduatorie relative agli altri ambiti della Medicina generale.

Non vale, infatti, a fondare l’assunto dei ricorrenti la circostanza che, tra i provvedimenti impugnati con il ricorso n. 106 del 2015, figuri anche il modello di domanda per l’inserimento nelle graduatorie regionali, unico per tutti i settori della medicina generale (peraltro impugnato “ si opus ” e sempre in vista della soddisfazione dell’interesse principale fatto valere, ossia l’inserimento nella graduatoria regionale relativa al settore dell’Assistenza primaria), né rileva il fatto che la nota del 9 maggio 2013 non contenesse uno specifico riferimento al settore nel quale gli aspiranti intendevano convenzionarsi (perché questo nulla prova rispetto all’individuazione dell’interesse azionato), e neppure rileva il contenuto dell’art. 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale (che prevede la mera possibilità di una graduatoria unica regionale per tutti i settori della medicina generale in luogo di quattro distinte graduatorie);
ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il loro interesse è stato dai medesimi puntualmente delimitato e circoscritto proprio attraverso l’impugnazione delle sole determinazioni del direttore generale dell’ASUR n. 566 dell’8 settembre 2014 e n. 756 dell’11 novembre 2014, recanti l’approvazione della graduatoria regionale relativa al settore dell’Assistenza primaria, mentre l’Amministrazione ha provveduto a formare ed approvare quattro distinte graduatorie regionali, una per ciascun ambito della Medicina generale, che non sono state tutte espressamente gravate.

Inoltre, anche la domanda di riesame presentata dagli interessati nell’ottobre del 2014 riguardava la sola omessa inclusione degli stessi nella graduatoria relativa al settore dell’Assistenza primaria, senza alcun riferimento agli altri ambiti della Medicina generale.

I ricorrenti, pertanto, data la ormai definitività, per mancata tempestiva impugnazione, degli atti di approvazione delle graduatorie regionali nei settori della Continuità assistenziale e dell’Emergenza territoriale/118, non hanno di che dolersi rispetto ai provvedimenti gravati in questa sede, dal momento che essi hanno carattere meramente attuativo delle citate determinazioni del direttore generale n. 757 e n. 758 dell’11 novembre 2014, che ne costituiscono il presupposto.

Né è condivisibile la doglianza con la quale gli stessi lamentano il mancato annullamento d’ufficio delle altre graduatorie da parte dell’ASUR, sul rilievo che quest’ultima avrebbe dovuto fare “ buona applicazione dell’insegnamento contenuto in sentenza ” (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo);
per principio pacifico, infatti, il potere di autotutela appartiene alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione, la quale non ha obbligo di provvedere in tal senso, neppure a fronte dell’istanza del privato che ne stimoli l’esercizio.

Per tutte le suesposte ragioni, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

III. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alle peculiarità della complessiva vicenda amministrativa da cui trae origine la presente controversia.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi