TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-10-23, n. 201503011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-10-23, n. 201503011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201503011
Data del deposito : 23 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02205/2013 REG.RIC.

N. 03011/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02205/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2013, proposto da:
Anna Dell'Anna, rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio eletto presso Pietro Nicolardi in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Comune di Copertino;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 19835 notificato in data 10.9.2013;della delibera di C.C. n. 25 del 31.10.2012, nonchè di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente a non corrispondere al Comune di Copertino la somma pari ad euro 4.934,67 per aggiornamento del contributo di costruzione ed euro 1.068,91 per aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, dichiarando l'illegittimità di ogni pretesa integrazione dei costi precedentemente determinati con permesso a costruire n. 122/09;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2015 la dott.ssa A L e uditi per le parti i difensori E' presente l'avv. F. Abbadessa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con provvedimento in data 05/10/2009 il comune di Copertino rilasciava in favore della sig.ra Dell’Anna Anna il permesso di costruire nr 122/2009 relativo al progetto di sopraelevazione di un fabbricato ad uso residenziale in via Genova e fissava in € 6.721,41 per oneri di urbanizzazione ed in € 1.191,95 il contributo relativo al costo di costruzione, regolarmente versato dalla ricorrente.

Orbene, nonostante l’Amministrazione avesse verificato il pagamento del contributo edilizio ed assegnato il termine di un anno per la realizzazione delle opere, con la nota impugnata il responsabile di settore invitava la sig.ra Dell’Anna ad integrare gli oneri concessori a suo tempo determinati (richiedendo il versamento dell’ulteriore somma di € 4.934,67 per aggiornamento del costo di costruzione ed € 1.068,91 per aggiornamento oneri urbanizzazione) ritenendo ciò necessario in base a disposizioni sindacali e della Corte dei Conti.

Avverso tale determinazione insorge pertanto la sig.ra Anna Dell’Anna la quale ne deduce l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

violazione art. 7 e 21, nonies, della L. n. 241/90;
difetto assoluto di motivazione, violazione, e/o falsa applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/01,eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, errore sul presupposto, violazione del principio tempus regit actum, ingiustizia manifesta.

Non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il comune di Copertino e all’udienza pubblica del 16/9/2015, sulle conclusioni del difensore di parte ricorrente, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso pone una questione già affrontata da questo Tribunale (sent. n.48/2013 e n. 2058/2013) che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, ha ritenuto di dover affermare la irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare, con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo degli oneri concessori, in applicazione del principio “ tempus regit actum ”.

Il Collegio, pertanto, non ravvisando motivo per un diverso orientamento, ritiene di poter ribadire le conclusioni raggiunte, richiamandone le argomentazioni svolte.

L’art. 16 del D.P.R n. 380/2001 stabilisce che “ la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata ” mentre “ la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione ”.

Se i contributi concessori devono essere stabiliti, secondo la lettera della norma, al momento del rilascio del permesso di costruire, “ a tale momento occorre dunque avere riguardo par l’entità dell’onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio ” (T.A.R. Puglia – Lecce sent. n. 2058/2013).

Ciò significa che le delibere comunali di adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono trovare applicazione esclusivamente “ per i permessi rilasciati a far tempo dall’epoca di adozione dell’atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore ” ( T.A.R. Puglia – Lecce sent. n. 48/2013)


Di conseguenza, una volta che la determinazione degli oneri concessori sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigente all’epoca del rilascio del permesso di costruire, non può che rivelarsi “ illegittima la pretesa dell’Amministrazione di addossare al titolare del permesso edilizio rilasciato anni prima l’ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento ”.

D’altro canto la convenienza a realizzare o meno l’intervento edilizio non può prescindere da una valutazione degli oneri concessori quale significativa componente dei costo complessivo;
per cui, un adeguamento del contributo ex post si tradurrebbe in un alea insopportabile per chi, ove a conoscenza di un diversa e maggiore entità del contributo, si sarebbe magari astenuto dall’iniziativa economica intrapresa.

Né vale argomentare che la clausola “ salvo conguaglio ” inserita nel permesso di costruire a suo tempo rilasciato possa legittimare una richiesta, - intervenuta a quattro anni dal rilascio del titolo -, di adeguamento del contributo a delibere comunali intervenute anni dopo il rilascio del permesso di costruire;
è evidente, infatti, che in tale ipotesi la richiesta avanzata dal Comune di Copertino non costituisca un semplice “ conguaglio ”, che consente di correggere eventuali omissioni e/o errori di calcolo in cui sia eventualmente incorsa l’Amministrazione, ma piuttosto rappresenti un’inammissibile applicazione retroattiva delle determinazioni comunali a carattere regolamentare che hanno proceduto con ritardo ad adeguare le tariffe comunali in materia di calcolo degli oneri concessori alla cornice normativa già vigente da tempo.

Nella specie, quindi, l’integrazione del costo di costruzione (Euro 4.934,67) e degli oneri di urbanizzazione (Euro 1.068,91), richiesta dal comune di Copertino con il provvedimento impugnato, non può che apparire ingiustificata e contraria a quanto disposto dell’art. 16 del D.P.R. n. 380 la cui violazione viene dalla ricorrente fondatamente denunciata.

Per le suesposti ragioni il ricorso merita d’essere accolto, mentre ricorrono valide ragioni (la peculiarità delle questioni fattuali e giuridiche oggetto della causa) per dichiarare irripetibili le spese processuali.

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