TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-10-25, n. 202200832

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-10-25, n. 202200832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200832
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2022

N. 00832/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00644/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2021, proposto dal Comune di Ceprano (FR), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. F S, con domicilio digitale eletto all’indirizzo p.e.c. francescoscalia@legalmail.it;

contro

Ministero dell’interno e Prefettura di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti

A S, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

1) del decreto prefettizio prot. n. 60075 del 24 settembre 2021, notificato in pari data, con il quale il dott. A S, Segretario generale del Comune di Frosinone, è stato nominato quale commissario ad acta presso il Comune di Ceprano, per provvedere a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 entro il 30 ottobre 2021;

2) di ogni altro atto, presupposto o conseguente, inclusa in ogni caso la nota prefettizia prot. n. 51408 del 10 agosto 2021, con cui il Comune ricorrente è stato diffidato ad adottare entro e non oltre il 31 agosto 2021 i documenti contabili dell’esercizio finanziario 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Frosinone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Il Comune di Ceprano con deliberazione consiliare n. 17 del 24 aprile 2017, dato atto dell’impossibilità di ripianare debiti fuori bilancio per l’importo di euro 1.860.198,33, con le modalità e misure ordinarie previste dagli artt. 188 e 193, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243- bis del medesimo decreto.

Non avendo l’ente locale rispettato il termine per l’approvazione del bilancio al 31 luglio 2021, come previsto art. 52, comma 2, d.l. 25 maggio 2021 n. 73, conv. nella l. 23 luglio 2021 n. 106, il Prefetto di Frosinone lo ha diffidato con nota prot. n. 51408 del 10 agosto 2021 a provvedere entro il 31 agosto 2021, ammonendo che in caso di inottemperanza sarebbe stato avviato il procedimento di scioglimento ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. c), e 2, d.lgs. n. 267 del 2000.

Con delibera n. 39 del 25 agosto 2021, il Consiglio comunale di Ceprano, dando atto del permanere degli equilibri di bilancio, ha approvato il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed ha, altresì, dato atto che lo schema di bilancio 2021-2023 presenta gli equilibri previsti dalla legge.

Ciononostante, con decreto prefettizio prot. n. 60075 del 24 settembre 2021, notificato in pari data, il dott. A S, Segretario generale del Comune di Frosinone, è stato nominato quale commissario ad acta presso il Comune di Ceprano, per provvedere a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 entro il 30 ottobre 2021.

Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 28 settembre 2021, il Comune di Ceprano ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:

I) violazione degli artt. 141, commi 1, lett. c) e 2, 193, commi 2 e 4, d.lgs. n. 267 cit., perché l’atto adottato si fonda sul presupposto errato che il Comune di Ceprano non abbia approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 agosto 2021, laddove il documento contabile è stato, invece, approvato con la citata delibera consiliare del 25 agosto 2021, immediatamente eseguibile e comunicata al Prefetto;

II) difetto assoluto di attribuzione, dato che il potere prefettizio si limita ad accertare o meno se il documento contabile sia stato adottato nel termine imposto dalla legge e, a seguito di diffida, in quello così assegnato, senza alcuna possibilità di sostituire il Consiglio comunale nella verifica della permanenza degli equilibri di bilancio.

Si è costituita l’Amministrazione dell’interno con memoria di puro stile cui ha fatto seguito il deposito, in data 16 ottobre 2021, della relazione prot. n. 61382 del 30 settembre 2021 con la quale la Prefettura di Frosinone ha rappresentato che: a) la delibera consiliare n. 39 del 2021 sarebbe “ malamente redatta ”; b) il responsabile del settore economico-finanziario dell’ente locale nel parere contrario reso sulla proposta n. 45 del 12 agosto 2021, poi sfociata nella suddetta delibera consiliare, ha affermato che: “ tale impostazione di bilancio di previsione, influendo sulla sua veridicità ed attendibilità, ad avviso dello scrivente pregiudica l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli organi competenti ”; c) l’assessore al bilancio del Comune di Ceprano avrebbe ammesso che l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità avrebbe dovuto essere effettuato per ciascuno degli anni degli esercizi in parola; d) nella delibera n. 39 del 2021 gli equilibri di bilancio avrebbero dovuto ricevere un’autonoma rilevanza; e) l’organo di revisione ha espresso parere non favorevole con relazione prot. n. 11142 del 12 agosto 2021; f) l’Amministrazione non ha mai comunicato l’approvazione degli equilibri di bilancio ed ha fatto pervenire la delibera consiliare n. 39 cit. “ solo dopo la notifica del decreto di nomina del commissario ad acta”.

All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda di tutela cautelare, questa sezione staccata con ordinanza 20 ottobre 2021 n. 328, alla stregua della sommaria delibazione che caratterizza tale fase del giudizio, ha concluso per l’esistenza di un fumus boni iuris nella prospettazione di parte ricorrente, “ dato che l’art. 193, comma 2, d.lgs.18 agosto 2000 n. 267, richiede che l’organo consiliare provveda con delibera “a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente” i provvedimenti ivi previsti e che, nel caso di specie, la delibera consiliare n. 39 del 25 agosto 2021, non considerata dalla Prefettura di Frosinone nell’adozione dell’atto gravato, reca, tra l’altro, al punto n. 1 l’esplicita presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio ”.

Nel prosieguo del giudizio, le parti hanno depositato documenti e, in particolare, l’Amministrazione resistente l’11 febbraio 2022 ha versato in atti la relazione del commissario ad acta prefettizio datata 27 ottobre 2021, con la quale il medesimo organo straordinario ha rassegnato la conclusione per cui non sono stati rispettati gli equilibri di bilancio per l’anno 2021. In data 8 settembre 2022, il Comune di Ceprano ha depositato la delibera consiliare n. 14 del 30 maggio 2022 recante approvazione del rendiconto della gestione 2021, rispetto al quale hanno espresso parere favorevole sia il responsabile del settore economico-finanziario sia l’organo di revisione.

Nelle conclusioni rassegnate in vista della discussione del merito del ricorso, nella memoria del 15 settembre 2022 il Comune di Ceprano ha sottolineato come i contenuti della relazione prefettizia del 30 settembre 2021, che ha natura di scritto difensivo, integrino inammissibilmente la motivazione dell’atto impugnato, che si fondava sulla sola circostanza dell’omessa presa d’atto degli equilibri di bilancio. Inoltre, ha fatto rilevare come l’attività del commissario ad acta governativo successiva alla pronuncia dell’ordinanza cautelare del 20 ottobre 2021 debba ritenersi svolta in carenza assoluta di potere, essendo egli stato sospeso ope iudicis dall’incarico. La Prefettura di Frosinone, invece, nella memoria del 17 settembre 2022 ha insistito per il rigetto del gravame. Infine, nella replica del 28 settembre 2022, l’ente locale ricorrente, dopo aver preliminarmente eccepito la tardività della memoria dell’Amministrazione resistente ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., ha ribadito le argomentazioni a sostegno delle sue ragioni.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1 In via preliminare, aderendo alla specifica eccezione articolata da parte ricorrente si dispone lo stralcio dagli atti del processo della memoria depositata alle ore 13.30 (dunque dopo le ore 12.00) del 17 settembre 2022, siccome tardiva ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

2.2 Quanto al primo ordine di censure, si premette che nei giudizi di impugnazione, come quello in esame, la legittimità dell’atto gravato va valutata con riguardo esclusivo alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui esso fu emanato, restando irrilevanti le eventuali sopravvenienze, secondo il principio tempus regit actum (Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2022 n. 4587;
sez. II, 21 giugno 2021 n. 4759;
sez. IV, 3 giugno 2021 n. 4246;
sez. III, 15 maggio 2012 n. 2801).

Nel caso di specie, dall’esame degli atti di causa è incontroverso che il Comune di Ceprano abbia approvato il 25 agosto 2021 la delibera consiliare nella quale si dava atto del permanere degli equilibri di bilancio;
tuttavia, altrettanto pacifico è che l’ente locale non abbia comunicato alla Prefettura di Frosinone né pubblicato sull’albo pretorio tale delibera se non dopo aver ricevuto il provvedimento impugnato. In tal senso, non solo la nota di trasmissione della stessa versata in atti dall’Amministrazione civica, recante la firma del Segretario generale dell’ente, è priva di data e numero di protocollo, ma ciò che è peggio è che il certificato di pubblicazione al n. 469 dell’albo pretorio civico dà atto che l’adempimento è stato curato soltanto il 22 settembre 2021, cioè un giorno dopo l’avvenuta ricezione del provvedimento gravato.

Conseguentemente, valutando la legittimità dell’atto rispetto allo stato di fatto esistente al 21 settembre 2021, la Prefettura di Frosinone, non essendo stata notiziata dell’avvenuta adozione della delibera consiliare n. 39 cit., correttamente ha provveduto all’adozione del provvedimento qui impugnato che, dunque, sotto tale profilo appare immune dalle criticità ipotizzate, non rilevando che in data successiva alla sua adozione l’ente locale abbia finalmente comunicato e pubblicato un atto la cui esistenza non era stata esternata.

2.3 Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del decreto impugnato per difetto assoluto di attribuzione, dato che tra i poteri conferiti al Prefetto non sarebbe contemplata la possibilità di sostituire il Consiglio comunale con un commissario ad acta al fine di approvare il bilancio dell’ente locale.

Anche il mezzo di gravame in parola si appalesa, ad un attento esame, infondato, dato che il potere di commissariamento de quo deriva dall’art. un., l.8 marzo 1949 n. 277 che, abrogando e sostituendo l’art. 19, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, attribuisce al Prefetto il potere di inviare “ appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge […]”. Infatti, ai sensi dell’art. 273, comma 5, d.lgs. n. 267 cit., “ Fino all’entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell’articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l’ordinamento vigente ”.

E, ritiene il collegio che l’art. 19, r.d. n. 383 del 1934, nel testo introdotto dall’art. un., l. n. 277 del 1949, sia ancora vigente perché l’attuale ordinamento degli enti locali non osta alla persistenza di tale potere prefettizio, che è congruente non solo con gli ambiti di autonomia loro garantiti– che non possono certo spingersi a consentire l’omissione di un fondamentale atto di gestione previsto dalla legge – ma anche con le attribuzioni di vigilanza complessivamente spettanti agli Uffici territoriali del Governo, anche nella specifica materia degli enti locali dissestati. A tale ultimo riguardo, si dà atto che “ l’organo regionale di controllo ” ( i.e. il CORECO di cui agli artt. 55 e ss., l. 10 febbraio 1953 n. 62) cui fa testuale riferimento l’art. 141, commi 1, lett. c), e 2, d.lgs. n. 267 cit., non sia più operativo all’indomani dell’abrogazione dell’art. 130 Cost. da parte dell’art. 9, comma 2, l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (nel Lazio, la l. reg. 13 marzo 1992 n. 26 che ne recava la disciplina organica è stata formalmente abrogata dall’all. D, l. reg. 20 giugno 2017 n. 6). Tuttavia, l’art. 141, commi 1, lett. c), e 2, d.lgs. n. 267 cit. prevede che, esaurita una fase commissariale dell’ente locale promossa dall’organo regionale di controllo, la procedura di scioglimento del Consiglio comunale per omessa approvazione del bilancio nei termini prescritti sia avviata dal Prefetto territorialmente competente.

Conseguentemente, nell’impossibilità di applicare lo speciale potere di commissariamento intestato dall’art. 141, comma 1, lett. c) e 2, d.lgs. n. 267 cit., all’organo regionale di controllo, per sopravvenuta sua soppressione, alla fattispecie di cui è causa torna ad espandersi l’omologa potestà tutoria di ordine generale prevista dall’ancora vigente art. 19, r.d. n. 383 cit., di cui gli atti impugnati sono espressione.

3. – La peculiarità e la novità delle questioni trattate consentono di compensare integralmente le spese di giudizio.

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