TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202201548

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202201548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201548
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 01548/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01500/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2018, proposto da
Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C B, M F e G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato P T in Firenze, via dei Servi 38;

contro

Città Metropolitana Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'atto dirigenziale n. 1792 del 06/08/2018, con il quale la Città Metropolitana di Firenze ha disposto la risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15 comma 1, lett. b), f) e h), del contratto di appalto n. 21505/2012, stipulato in data 12/11/2012 con il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop.va;

della nota Prot. n. 0037601 del 7/08/2018, con cui la Città Metropolitana di Firenze trasmetteva l'atto dirigenziale n. 1792 del 6/08/2018;

della deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 12/09/2018 di presa d'atto della risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 del contratto n. 21505/2012;

Nonché per quanto occorrere possa della determinazione dirigenziale n. 1356 del 24/07/2012 con cui si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della procedura ristretta indetta con determinazione dirigenziale n.1182 del 06/04/2009 ed ogni atto conseguenziale e dipendente quali il provvedimento di approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante, oltre che del verbale di consegna parziale e definitiva dei lavori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6), del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 novembre 2022 il dott. Giovanni Ricchiuto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Consorzio Integra, società cooperativa, ha impugnato l’atto dirigenziale n. 1792 del 06/08/2018, con il quale la Città Metropolitana di Firenze ha disposto la risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 15 comma 1, lett. b), f) e h), del contratto di appalto n. 21505/2012, stipulato in data 12/11/2012.

L’oggetto dell’appalto riguardava la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla strada regionale n. 222 ”chiantigiana”.

Nel ricorso si sostiene che la ricorrente si sarebbe trovata, nel corso dell’esecuzione, a dover risolvere alcune interferenze, applicando quanto previsto sul punto dal capitolato (art. 62, co. 2, lett. k) e, in particolare, per quanto concerne l’aggiornamento dell’elenco delle interferenze e la stima dei relativi costi per la rimozione, che venivano presuntivamente quantificati nell’importo complessivo di euro 1.187.900,00.

Al contrario l’Amministrazione sostiene che la ricorrente non si sarebbe prontamente attivata, conseguendo un ritardo nell’esecuzione dei lavori.

Veniva così attivato il procedimento che si concludeva con la risoluzione ora impugnata, disposta per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 15 del contratto, in quanto a parere della stazione appaltante “dalla consegna definitiva dei lavori, avvenuta in data 08.06.2017, l’impresa esecutrice ha mostrato crescenti difficoltà nel rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori tali da dover ripetutamente revisionare il cronoprogramma esecutivo per compensare il ritardo accumulato” e che la stessa impresa “più volte invitata a documentare le motivazioni e le cause dei ritardi, non ha prodotto alcun elemento giustificativo che la esonerasse dalle sue responsabilità”.

Nell’impugnare detto provvedimento si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione e la carenza di potere, oltre all’incompetenza del Rup ad adottare l’atto dirigenziale di risoluzione del contratto di appalto impugnato;

2. la nullità dell’atto dirigenziale di risoluzione del contratto per intervenuta carenza di interesse;
a parere della ricorrente la volontà della stazione appaltante alla risoluzione del contratto sarebbe riemersa soltanto successivamente alla notificazione dell’atto di citazione da parte del Consorzio Integra;

3. la violazione di legge e l’illegittimità dell’atto dirigenziale di risoluzione del contratto per carenza dei presupposti di affidamento dell’appalto;
a parere della ricorrente, malgrado sia stato approvato dalla stazione appaltante il progetto esecutivo, quest’ultimo non risulterebbe comprensivo, nel quadro economico allegato, di alcuna voce di costo per la rimozione delle interferenze, nonostante la loro rimozione costituisse elemento imprescindibile.

Si è costituita la Città Metropolitana di Firenze che ha evidenziato come il Consorzio Integra abbia proposto un autonomo ricorso innanzi al Tribunale di Firenze (che ha assunto il n. RG 11282/2018), denunciando la pretesa inerzia della stazione appaltante e chiedendo la condanna di quest’ultima ad adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Il Consorzio Integra ha notificato, altresì, un secondo atto di citazione (RG 16875/2018), finalizzato all’accertamento dell’illegittimità dell’escussione della polizza fideiussoria posta in essere dalla Città Metropolitana di Firenze.

Quest’ultima, e con riferimento al presente ricorso, ha eccepito il difetto di Giurisdizione di questo Tribunale, essendosi in presenza di una fattispecie che incide nella fase di esecuzione del contratto.

Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza straordinaria e di smaltimento del 28 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione, così come richiesto dalle parti in causa.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di Giurisdizione di questo Tribunale, in luogo del Giudice ordinario territorialmente competente, essendo fondata l’eccezione dell’Amministrazione resistente.

1.1 La fattispecie in esame riguarda unicamente questioni inerenti la relazione tra società e Amministrazione nell’ambito dell’esecuzione del contratto di appalto, nella quale i due soggetti operano in condizioni di parità.

1.2 Come confermato da un costante orientamento giurisprudenziale, la risoluzione anticipata del contratto, ancorché disposta autoritativamente, è di competenza del Giudice Ordinario perché incide su un rapporto di natura privatistica in cui le parti sono in condizione di parità, come nel caso dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore, non implicando l'esercizio di poteri discrezionali dell'Amministrazione.

Così pure nel caso in cui l'Amministrazione ottenga la risoluzione del contratto invocando la clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., la controversia tra le parti contraenti appartiene alla giurisdizione ordinaria per essere l'atto risolutivo esercizio di diritto potestativo governato dal diritto comune e non di poteri autoritativi di matrice pubblicistica dell'amministrazione pubblica nei confronti del privato.

1.3 Anche questo Tribunale ha avuto modo di precisare che “sulle controversie relative agli atti di risoluzione del contratto di appalto intervenuti nella fase di esecuzione sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, essendosi in presenza di atti paritetici” (TAR Toscana, sez. I, sent. 687/2022), e ciò anche laddove si tratti di risoluzione anticipata disposta in via unilaterale dall’amministrazione poiché, anche in tal caso, al giudice è rimessa la “valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell’appaltatore alla prosecuzione del rapporto e ciò indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla committente, la quale non ha natura provvedi mentale, nonostante il carattere unilaterale della risoluzione” (TAR Toscana, sez. I, sent. 1625/2021, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2128/2019).

1.4 L’esistenza di diritti soggettivi, unitamente alla contestuale assenza dell’espressione di un potere autoritativo, è desumibile dall’esame della delibera di risoluzione ora impugnata.

1.5 In quest’ultima l’Amministrazione rileva come “dalla consegna definitiva dei lavori, avvenuta l’8 giugno 2017, l’impresa esecutrice ha mostrato crescenti difficoltà nel rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori tali da dover ripetutamente revisionare il cronoprogramma esecutivo per compensare il ritardo accumulato;
tali ritardi sono stati puntualmente rilevati e immediatamente contestati sia dalla Direzione dei lavori sia dal collaudatore in corso d’opera”.

1.6 Sempre dall’atto di risoluzione è possibile constatare che la motivazione alla cessazione degli effetti del contratto è da ricondurre: a) a ritardi nell’esecuzione dei lavori, malgrado l’avvenuta approvazione del progetto e le ripetute modifiche al cronoprogramma;
b) l’impresa, più volte invitata a documentare le motivazioni e le cause dei ritardi, non avrebbe prodotto alcun elemento giustificativo che la esonerasse dalle sue responsabilità;
c) l’impresa, a fronte di specifici ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei lavori e dal RUP, avrebbe più volte disatteso gli adempimenti ed i tempi prescritti senza addurre alcun giustificato motivo.

1.7 In considerazione di detti inadempimenti la Città Metropolitana di Firenze ha disposto la risoluzione del contratto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 e, soprattutto, dell’art. 15 del contratto nella parte in cui disciplina le cause di risoluzione tra cui, in particolare: lett. b): inadempimento alle disposizioni contrattuali o della DL circa i tempi di esecuzione;
lett. f): rallentamento di lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
lett. h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera.

1.8 È, pertanto, confermato come la fattispecie di cui si tratta incide su diritti soggettivi, conseguenti la conclusione del contratto e relativi alla fase esecutiva di quest’ultimo, senza che risulti dimostrato il venire in essere di alcun potere autoritativo.

1.9 Nemmeno è rilevante l’affermazione in base alla quale la Giurisdizione del TAR Toscana sarebbe menzionata dallo stesso provvedimento di risoluzione ora impugnato, in quanto detta erronea indicazione determina semplicemente un’irregolarità dell’atto, del tutto ininfluente per determinare un qualche affidamento.

2. In conclusione il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del giudice ordinario territorialmente competente, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.

2.1 Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo è riproposto innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi