TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2014-10-13, n. 201404959

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2014-10-13, n. 201404959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404959
Data del deposito : 13 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10378/2014 REG.RIC.

N. 04959/2014 REG.PROV.CAU.

N. 10378/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10378 del 2014, proposto da E A, rappresentato e difeso dall'avv. C P Q, con domicilio eletto presso C P Q in Roma, viale Carso n. 57;




contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico - Cineca;



nei confronti di

M T, Francesca Fabrizi;



per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2014/2015 e per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell’ammissione al corso»;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università indicata in ricorso come

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi