TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-06, n. 202300068
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Pubblicato il 06/02/2023
N. 00068/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2019, proposto da E.O., rappresentato e difeso dall’avv. G P G, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via dei Cappuccini 40;
contro
Prefettura di Latina, in persona del Prefetto
p.t.
, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento – previa sospensiva
del decreto prot. n. -OMISSIS- del XX gennaio 2019, notificato il 6 febbraio 2019, con il quale la Prefettura di Latina ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, spedito il 2 marzo 2019 e depositato il successivo giorno 12, il ricorrente, cittadino nigeriano ospite del centro di accoglienza sito in Latina, via -OMISSIS- e destinatario di misure disposte ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Prefettura di Latina ha disposto la revoca delle suddette misure, con la motivazione che in data 8 gennaio 2019, insieme ad altri ospiti del centro, “ in forte stato di agitazione e in evidente stato di ebbrezza alcolica, inveiva contro gli operatori della cooperativa ”, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine;
Considerato che a sostegno delle proprie ragioni E.O. ha denunciato:
I) violazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, per non avere l’Amministrazione comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza, senza dare conto delle ragioni di urgenza che consentono di prescinderne;
II) violazione dell’art. 22, d.lgs. n. 142 del 2015, nonché violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, non sussistendo nella specie quei presupposti di gravità della condotta ascritta al ricorrente per poter applicare la sanzione massima della revoca;
Considerato che, in generale, è illegittima la revoca delle misure di accoglienza che non sia stata preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento per consentire allo straniero di interloquire con l’Amministrazione, stanti le gravi conseguenze che la revoca può determinare per il godimento dei suoi stessi diritti fondamentali, senza che possa invocarsi, a giustificazione dell’omissione di detta comunicazione, un generico allarme sociale che non integra ex se quelle ragioni di urgenza derogatorie rispetto alle normali garanzie partecipative ( ex multis : Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2018 n. 5445;TAR Lazio, Latina, sez. I, 25 febbraio 2019 n. 115;sez. I, 15 ottobre 2018 n. 518;sez. I, 24 settembre 2018 n. 487 e 488;sez. I, 24 luglio 2018 n. 423 e 424;sez. I, 10 luglio 2018 n. 384, 385, 386 e 390;sez. I, 8 giugno 2018 n. 332 e 333);
Considerato che, nel caso di specie, l’allarme sociale posto dalla Prefettura a fondamento dell’omesso invio della comunicazione di avvio si fonda sulla gravità delle condotte tenute dal ricorrente che, dopo essersi posto in stato di ebbrezza alcolica, ha inveito contro gli operatori del centro, il tutto nel quadro di tumulti e disordini posti in essere da più ospiti, con evidente pericolo di reiterazione di tali comportamenti;
Ritenuto che, pertanto, il primo mezzo di gravame sia infondato;
Considerato che la ratio della normativa di cui al d.lgs. 142 cit. è garantire l’ordinato funzionamento delle strutture di accoglienza, sicché la revoca delle misure concesse al cittadino straniero richiedente asilo può essere disposta ogniqualvolta i suoi comportamenti mettano a repentaglio tali esigenze (TAR Toscana, sez. II, 8 febbraio 2018 n. 249;