TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2013-07-04, n. 201303453
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N. 03453/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05068/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5068 del 2012, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Carratu', con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Sperandeo, in N, via Cilea 183;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di N, domiciliata in N, via Diaz, 11;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'ottemperanza
esecuzione del decreto decisorio di cui al n. 7107/2008 V.G. reso dalla Corte d'Appello di N
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente premette:
- di avere ottenuto dalla Corte di Appello di N il decreto decisorio di cui al n. 7107/2008 V.G., che ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare in suo favore, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, la somma di euro 5.310,00, oltre agli interessi legali, nonché in favore dell’avv. Carratù procuratore antistatario, le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, come nel medesimo decreto decisorio quantificate, con aggiunta di spese generali, IVA e CPA;
- che il suddetto decreto è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione;
- per ottenere l’adempimento parte ricorrente ha notificato atto di precetto;
- che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.
Chiede, quindi, al presente T.A.R. di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata.
Quest’ultima si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
DIRITTO
1) Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.
2) In primo luogo il Collegio rileva la sussistenza della legittimazione passiva dell’intimato Ministero della Giustizia nei giudizi per l'esecuzione del giudicato che condanna l’Amministrazione a corrispondere l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1484;Cons. Stato, Sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5897;Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342).
3) Nel merito della pretesa, osserva il Collegio come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Cassazione, come da certificato della competente cancelleria.
Il comma 6, dell’art.3, della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell’indennizzo sia immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione e, sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto.
In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a., ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484;Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484).
Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie ma non di quelle relative ad atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alle alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;non sono dovute, invece, le non spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., né quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;Tar Campania – N n. 9145/05 ;T.A.R. Campania – N n. 12998/03;C.d.S. sez. IV n. 2490/01;C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza sono quindi dovute solo per le voci suindicate ed, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
4) Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo liquidato come equa riparazione a titolo di eccessiva durata del processo e degli interessi come nel medesimo decreto indicati.
Per quanto riguarda le spese legali indicate nel medesimo decreto il Collegio rileva che le stesse sono state distratte in favore del procuratore antistatario che pertanto ha acquisito autonomo titolo ai fini della loro corresponsione.
Rispetto a tali spese, pertanto, parte ricorrente non ha alcun titolo per procedere in sede di ottemperanza e, conseguentemente, queste ultime non rientrano nell’oggetto della presente pronuncia di esecuzione di giudicato.
5) L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta la Dottoressa C M D T, Direttrice della Segreteria della IV e V Sezione del T.A.R. Campania N, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione in epigrafe e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell'inadempiente Amministrazione, e si liquidano come da dispositivo.
A quest’ultimo riguardo il Collegio precisa che, come già indicato, tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti successivi al decreto ingiuntivo azionato e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione del decreto azionato non ricomprese in detta quantificazione.