TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-12-12, n. 202422488
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2024
N. 22488/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03556/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3556 del 2024, proposto da CA LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione e Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n°232 del 08.02.2024 del Ministero Istruzione e Merito, comunicato al ricorrente con email di pari data, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno, emanato in adempimento alla sentenza del Tar Lazio Sez. IV BIS n°7134/2023, intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento;
del parere del MUR n° 964 del 24 gennaio 2024, atto presupposto endoprocedimentale non noto e richiamato nel decreto di rigetto n°232/2024, nella parte in cui si ritiene che il titolo formativo del ricorrente sia privo di valore legale per mancanza di “apostilla” o altra forma di legalizzazione prevista dalla legge;
a) accertando che il titolo (Adeverinta) del ricorrente è attestato di competenza ex art 11 Dir.UE n°36/2005 abilitante e conferisce il diritto all''insegnamento sul sostegno in Italia, in ottemperanza al punto n°15 della AN plenaria del Consiglio di Stato n°22/2022, (cfr. punto 1 DIRITTO), ordinando al MIM di riesaminare il percorso del ricorrente ai fini della previsione delle misure compensative previste dall''art 22 della Dir.UE n°36/2005, tenuto conto sia della illegittima comparazione disposta senza acquisire il programma del percorso del ricorrente, che del fatto che il MIM ha già emanato decreti di riconoscimento ad oggetto lo stesso percorso sul sostegno della stessa Università Dimitrie Cantemir;
b) accertando che il titolo del ricorrente è comunque abilitante e idoneo all'insegnamento sul sostegno, in quanto titolo assimilabile alle qualifiche ai sensi dell'art.12 della Dir.UE n°36/2005, e che rientra nell'ambito soggettivo di applicabilità come ribadito dal punto n°14 della sentenza della AN RI del Consiglio di Stato n°22 del 29 dicembre 2022 (punto n°2 diritto), ordinando al MIM di riesaminare il percorso del ricorrente ai fini della previsione delle misure compensative previste dall''art 22 della Dir.UE n°36/2005, tenuto conto sia della illegittima comparazione disposta senza acquisire il programma del percorso del ricorrente, che del fatto che il MIM ha già emanato decreti di riconoscimento ad oggetto lo stesso titolo sul sostegno di altri ricorrenti della stessa Università Dimitrie Cantemir;
c) accertare che il percorso sostegno conseguito in Romania dal ricorrente, non presenta differenze incolmabili, rispetto ai requisiti previsti dal D.M. n°249/2010, ordinando al MIM di riesaminare il percorso in ottemperanza ai principi giurisprudenziali della sentenza della CGU n°166/2020, richiamati dalle sentenze della AN RI n°18/2022, in tema di sistema di riconoscimento automatico, applicabile anche alla professione docente, anche ai fini della previsione delle misure compensative di cui all'' art. 22 della Dir. UE n°36/2005 tenuto conto sia della illegittima comparazione disposta senza acquisire il programma del percorso del ricorrente che del fatto che il MIM ha già emanato decreti di riconoscimento ad oggetto lo stesso titolo sul sostegno di altri ricorrenti della stessa Università Dimitrie Cantemir ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Istruzione e Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. CA De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, n. 232 dell’ 8.02.2024, assunto anche sulla base del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, è stata rigettata l’istanza di riconoscimento avanzata dal ricorrente in data 8.11.2021 in relazione al titolo formativo conseguito in Romania per la specializzazione sul sostegno scolastico ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE; l’attestato formativo oggetto dell’istanza è relativo al “Programma Postuniversitario di Formazione e Sviluppo Professionale Continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 13 luglio 2021 con n. 1022;
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego articolando plurime censure inerenti la violazione del procedimento, l’applicazione della normativa nazionale e la contrarietà dell’atto ai principi e alle norme nazionali ed europei in materia.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, tramite l’Avvocatura dello Stato, per resistere all’accoglimento del ricorso.
Con l’ordinanza n. 1854 del 10 maggio 2024, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare; l’ordinanza è stata riformata in appello con ordinanza CdS n. 3339/2024.
All’udienza di merito del 9 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Il Ministero ha adottato il provvedimento di diniego ravvisando: la “non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante” quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Romania e, quindi, quale