TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-01-15, n. 201400040
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N. 00040/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03369/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3369 del 2009, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio legale presso la Segreteria del TAR Catania in Catania, via Milano 42a;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore ;entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del Decreto n. 2571/D 0Posizione 636109/A del Direttore della Divisione della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, III Reparto – 9^ Divisione – 2^ Sezione del Ministero della Difesa del 16/12/2008 di mancato riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermita' patite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. G P, Brigadiere dei C.C. in quiescenza dal 01/12/2008, vedeva concludersi con esito negativo il procedimento avviato con istanze del 29/01/2001 e del 25/06/2001 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui lo stesso risultava affetto (bronchite cronica). Più in particolare la reiezione delle precitate istanze avveniva con il Decreto n. 2571/D Posizione 636109/A del Direttore della Divisione della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, III reparto – 9^ Divisione – 2^ Sezione del Ministero della Difesa, adottato il 16/12/2008, e comunicato al ricorrente il 06/10/2009.
Ritenendo illegittimo un tale provvedimento, il Sig. G P lo impugnava con ricorso a questo T.A.R., notificato il 05/12/2009 e depositato presso gli uffici di Segreteria del giudice adito il 30/12/2009.
Si costituivano in giudizio per le Amministrazioni intimate, contestando le addotte censure chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese.
Ciò premesso, il Collegio ritiene preliminarmente attratto alla propria giurisdizione il provvedimento impugnato, stante l'impossibilità per il giudice contabile di conoscere incidentalmente della legittimità di provvedimenti attinenti al servizio precedentemente prestato da soggetto pur in stato di quiescenza al momento della presentazione della domanda giurisdizionale ( ex plurimis, Corte del Conti, II sez. Centr. App., sent. 20 ottobre 2005, n. 345/A). Su di esso pertanto il Collegio passa a statuire, secondo l’ordine dei proposti motivi di ricorso.
I) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della contraddittorietà, della carenza istruttoria e del difetto di motivazione.
Contrariamente alla tesi del ricorrente, in sede di parere reso dal Comitato di Verifica si è tenuto conto delle condizioni ambientali in cui il ricorrente ha prestato servizio (servizi esterni anche in ambienti assai freddi ed umidi a Mistretta, Capizzi, ecc.), giacchè è solo in base alla loro specifica considerazione che l'Organo consultivo ha potuto affermare come, nei confronti di dette condizioni ambientali, “ l’interessato (avrebbe potuto) adeguarsi con opportuno abbigliamento ”. Sol per questo debbono quindi essere rigettate le censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria e difetto di motivazione.
Nè miglior sorte tocca al postulato vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto il ricorrente, piuttosto che rappresentare un quadro assolutamente distonico in relazione agli elementi fattuali e giuridici presi in considerazione dall’amministrazione intimata, si è limitato a contrapporre al provvedimento finale un’autonoma valutazione di merito circa l'eziologia della propria patologia;con ciò commettendo al giudice adito un sindacato che esorbita dai propri poteri, giacchè “ in sede di decisione di un ricorso avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità contratta da un pubblico dipendente, il Giudice amministrativo non può impingere nel merito, specialmente se tecnico, di valutazioni che competono esclusivamente all’Amministrazione, né tanto meno sostituire la valutazione di merito dell’Amministrazione con una propria determinazione di merito di segno opposto che direttamente conceda il beneficio richiesto dall’interessato ” (Consiglio di Stato, sez IV, sent. 16 ottobre 2009, n. 6352).Viene pertanto respinto il primo motivo di ricorso.
In ogni caso, da tempo è stato chiarito in giurisprudenza che data la specifica competenza del parere Comitato e la prevalenza del relativo parere su tutti gli altri, non sussistono i presupposti per il configurarsi di alcuna contraddizione (cfr. da ultimo Cons. di Stato, sent. n. 3329 del 1 giugno 2011, Sez. 3^).
Efficace e rilevante si appalesa, per il resto, l'obiezione dell'Avvocatura dello Statto laddove si evidenzia che il ricorso, per la sua astrattezza, sembra postulare una sorta di " presunzione di causalità " necessaria tra servizio ed infermità contratte dai pubblici dipendenti in costanza di esso, mentre tale principio opera solamente per le pensioni di guerra o per prigionia per effetto dell'espressa previsione di cui agli artt. 3 e 4 della L. n. 313/1968.
Per il resto, il Collegio può solamente richiamare i principi da ultimo affermati in materia dalla Seconda Sezione del Cons. di Stato (cfr. par. n. 5030 dell' 11 ottobre 2011 secondo cui:
a) a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il Comitato di verifica è il solo organo competente, ai sensi dell'art. 11 comma 1 ad accertare "la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale fra i fatti e l'infermità o lesione";
b) l'atto di riconoscimento (o di diniego) dell'equo indennizzo è emesso a conclusione di un procedimento in cui intervengono pareri di organi tecnico/consultivi caratterizzati da discrezionalità tecnica quanto alla riconduzione della menomazione all'integrità fisica e alla malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio;
c) l'equo indennizzo è istituto di sicurezza sociale posto dall'ordinamento a tutela dell'inabilità
d) rispetto a quanto previsto in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il riconoscimento dell'equo indennizzo presuppone che il fatto di servizio abbia causa o concausa efficiente rispetto alla patologia contratta, nel senso che quest'ultima debba risultare non semplicemente contratta dal pubblico dipendente durante il tempo di servizio (in occasione del lavoro) ma, più specificatamente, la patologia deve essere etiologicamente collegata alle finalità del servizio;
e) il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti;
f) in materia di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio e concessione del relativo equo indennizzo, il giudice amministrativo, al fine di esercitare il sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, può avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio, pur non potendo tale strumento essere utilizzato per supplire a un onere probatorio non assolto dalla parte, atteso che qualora gli elementi costitutivi della pretesa in ricorso rientrino nella disponibilità del privato occorre che il ricorrente supporti la propria domanda, allegandoli e dimostrandoli in giudizio.
II) Superamento del termine massimo di durata del procedimento.
Anche questo motivo di ricorso viene rigettato dal Collegio, aderendo al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento non vizia l’atto conclusivo sopravvenuto alla scadenza di questo ” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 ottobre 2013, n. 4980;Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 giugno 2012, n. 2264;Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 10 giugno 2010, n. 3695;Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 gennaio 2009, n. 140).
Ad ogni modo, va ricordato che solo termini espressamente qualificati dalla legge come perentori potrebbero implicare le conseguenze invalidanti postulate in ricorso, ma lo stesso ricorrente omette di precisare quale norma sancisca la perentorietà del termine invocato (cfr. Cons. di Stato, sent. 9569 del 29 dicembre 2010, Sez. VI, secondo cui salva espressa previsione contraria, i termini di conclusione del procedimento amministrativo devono considerarsi ordinatori e non perentori).
Tenuto conto dei motivi che hanno spinto il ricorrente ad agire, e che appaiono connessi alle garanzie fondamentali che il secondo comma dell’art. 38 della Costituzione assicura al cittadino/lavoratore, il Collegio ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione totale delle spese processuali fra le parti, in deroga al principio della soccombenza.