TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-10-28, n. 202201044

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-10-28, n. 202201044
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201044
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2022

N. 01044/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00341/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Brescia, via Ferramola, 14;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto, n. -OMISSIS-, con cui il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria pro tempore ha disposto che il ricorrente continui a rimanere sospeso cautelarmente dal servizio in via facoltativa, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o endoprocedimenale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 21 ottobre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. In data -OMISSIS- il ricorrente, commissario coordinatore della Polizia Penitenziaria, unitamente all’ex direttore del carcere presso cui prestava servizio e a una ventina di agenti e funzionari, è stato indagato per i reati di cui agli artt. 353 c.p. (“ Turbativa della libertà degli incanti ”) e 319 c.p (“ Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ”), sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, conseguentemente, sospeso dal servizio, ex art. 7 comma 1 del d.lgs. 449/92.



2. Il -OMISSIS- la misura cautelare è stata sostituita con quella della sospensione, per otto mesi, dall’esercizio delle funzioni di servizio e, il -OMISSIS-, Direttore Generale del Personale e delle Risorse dell’Amministrazione Penitenziaria ha confermato la sospensione del ricorrente.



3. Il -OMISSIS- il G.I.P. competente ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare a decorrere dal successivo -OMISSIS- e, il medesimo giorno, è stato notificato al ricorrente il provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che ha prorogato, in via facoltativa, la sospensione dal servizio.



4. Con ricorso, notificato il 19 aprile 2019 e depositato il successivo 3 maggio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo perché asseritamente illegittimo.



5. Il 6 maggio 2019 si è costituito il resistente con una comparsa di stile e, il successivo 7 giugno, ha depositato della documentazione, tra cui una relazione sui fatti di causa.



6. Il -OMISSIS- il G.U.P. ha disposto la parziale archiviazione del procedimento penale instaurato a carico del ricorrente, relativamente agli illeciti di cui agli artt. 110, 319 e 319bis c.p. e l’amministrazione procedente ha confermato la sospensione, con provvedimento n. -OMISSIS- (notificato al ricorrente il successivo 15 agosto), che non è stato impugnato.



7. Con memoria depositata, il 18 ottobre 2022, l’amministrazione resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse perché il ricorrente non avrebbe impugnato l’ultimo provvedimento di sospensione.



8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 21 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale svoltasi da remoto.

DIRITTO



1. Prima di esaminare il merito del ricorso il Collegio è tenuto a valutare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse eccepito dall’amministrazione resistente.

L’eccezione è infondata.

Come noto, i principi generali del processo amministrativo, desumibili dall'art. 24, comma 1, Cost. e dall'art. 100 c.p.c., qualificano l’interesse a ricorrere come quella condizione dell’azione che « corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente;
sussiste pertanto interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento;
interesse che deve comunque essere caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell'attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e della concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente)
» ( ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 4 agosto 2022, n.6916).

Ciò posto, il Collegio non ritiene che l’omessa impugnazione dell’ultimo provvedimento di sospensione faccia venire meno l’interesse al ricorso, posto che, come del resto evidenziato in udienza dallo stesso difensore del ricorrente, il nuovo provvedimento opera necessariamente ex nunc , e i suoi effetti sono limitati al periodo successivo al parziale proscioglimento, con la conseguenza che il ricorrente conserva interesse all’annullamento della precedente sospensione sia sotto i profili economici sia ai fini di un’eventuale azione risarcitoria.

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