TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-07-10, n. 201201394

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-07-10, n. 201201394
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201394
Data del deposito : 10 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01035/2008 REG.RIC.

N. 01394/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01035/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2008, proposto da Inergia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti V C I, C O, I C e G B C, con domicilio eletto presso l’avv. V C Jbrenghi in Bari, via Abate Eustasio, 5;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. M L, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;

Assessorato all’Ecologia Settore Ecologia della Regione Puglia;

nei confronti di

Edison Energie Speciali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti F T, M C e Gnaro R Nrnicola, con domicilio eletto presso l’avv. Gnaro R Nrnicola in Bari, via Piccinni, 150;

per l’annullamento

della determinazione del 29 aprile 2008, n. 246, con cui il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia ha escluso dalla procedura di VIA con prescrizioni il progetto proposto dalla società ricorrente nel Comune di Stornara;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Edison Energie Speciali s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti G B C, M L e Gnaro Notarnicola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Sia la ricorrente Inergia s.p.a. che la controinteressata Edison Energie Speciali s.p.a. presentavano in pari data (30 marzo 2007) domanda di autorizzazione unica e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento alla realizzazione di due parchi eolici nel Comune di Stornara.

La Regione Puglia procedeva, ai sensi dell’art. 8 del regolamento regionale n. 16/2006, alla valutazione integrata delle due istanze.

Inergia s.p.a. impugna in questa sede la determinazione della Regione Puglia n. 246/2008 con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia ha escluso dalla procedura di VIA il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica proposto dalla stessa istante, nella parte in cui ha imposto l’eliminazione di 8 dei 14 aerogeneratori originariamente indicati.

Rileva che, proposte così facendo, l’Amministrazione regionale si è illegittimamente sostituita alla valutazione finale del progetto, ex lege di competenza della conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003 (censura sub 1);
che il procedimento di screening deve precisare unicamente eventuali criticità ambientali, ma non può individuare specificamente - come viceversa accaduto nel caso di specie - gli aerogeneratori ritenuti incompatibili (giudizio, quest’ultimo, rientrante nelle attribuzioni della conferenza di servizi);
che, pertanto, il provvedimento della Regione è viziato da incompetenza;
che, diversamente ragionando, si finirebbe per ammettere un inammissibile potere autorizzatorio della Regione, riservato ex lege in via esclusiva alla conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003;
che illegittimamente la Regione ha effettuato in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA valutazioni in ordine a interferenze/sovrapposizioni con il progetto della controinteressata Edison, valutazioni rientranti nella competenza della citata conferenza di servizi (censura sub 2);
che sono, altresì, contestabili la valutazioni operate dalla Regione con riferimento all’aerogeneratore n. 14 (censura sub 3);
che, diversamente da quanto affermato dalla Regione nel provvedimento gravato, l’aerogeneratore n. 14 non è localizzato al margine di un’area classificata zona a rischio R2 dal PAI, bensì all’esterno di tale area;
che è errata la valutazione effettuata dalla Regione in ordine all’aerogeneratore n. 5 (censura sub 4);
che parimenti non corretto è l’apprezzamento della Regione relativo alla distanza di sicurezza dalle abitazioni delle pale contrassegnate dai nn. 1, 2 e 4 (censura sub 5);
che è stato, altresì, violato l’art. 10 bis legge n. 241/1990, essendo stato omesso il preavviso di rigetto (censura sub 6).

Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere in parte respinto ed in parte accolto nei sensi e nei limiti di seguito esposti.

Preliminarmente, deve essere evidenziato che il ricorso non è inammissibile, posto che il gravato provvedimento nella parte in cui sottopone a VIA taluni aerogeneratori proposti dalla società istante è evidentemente in grado di produrre una lesione immediata nella sfera giuridica della stessa società (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2009, n. 1213).

Nel merito, con riferimento al primo motivo di gravame (incompetenza), va rimarcato che ai sensi del comma 8 dell’art. 16 legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (disposizione contenente la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) “L’Autorità competente può subordinare l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare;
può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite.”.

In virtù dell’art. 2, comma 1, lett. i) legge regionale n. 11/2001 per “Autorità competente” si intende “l’Amministrazione che effettua la procedura di VIA”, nel caso di specie la Regione al cui competente Ufficio l’odierna ricorrente presentava in data 30 marzo 2007 la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA.

Ritiene questo Giudice che l’Autorità competente ( i.e. la Regione) possa legittimamente subordinare l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente (tra cui in linea generale - come avvenuto nel caso di specie - anche la soppressione di determinati aerogeneratori considerati ambientalmente critici) sulla base di valutazioni tecniche non censurabili in questa sede poiché non inficiate da vizi macroscopici.

Diversamente, la conferenza di servizi è competente - ai sensi dell’art. 12 dlgs n. 387/2003 - in ordine alla determinazione finale relativamente al rilascio o meno della autorizzazione unica.

Ne consegue che, in linea generale, alcuna incompetenza dell’Ufficio regionale ai danni della conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003 è ravvisabile nella fattispecie per cui è causa nel momento in cui il primo ha deciso, in sede di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, la soppressione di determinati aerogeneratori considerati ambientalmente critici.

Ne discende la reiezione di tale censura.

Il secondo motivo di gravame deve, invece, essere accolto.

Invero, l’Amministrazione regionale ha operato nel caso di specie in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA la valutazione in ordine alle cd. sovrapposizioni tra il progetto della ricorrente Inergia e quello della controinteressata Edison Energie Speciali (“gli aerogeneratori n. 9, 10, 11 e 14 distano meno di 5 volte il diametro del rotore da quelli n. 1, 2, 3 e 4 della società Edison Energie Speciali (progetto presentato il 30 marzo 2007)”).

A tal riguardo, ha sottolineato T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 19 settembre 2011, n. 1369:

«… le eventuali sovrapposizioni tra impianti proposti da soggetti diversi avrebbero dovuto trovare attenzione in una fase procedimentale successiva e distinta, ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.

Il richiamo di tali circostanze all’interno della decisione sulla valutazione d’impatto ambientale costituisce sintomo di uso sviato del potere da parte della Regione, che ha illegittimamente giudicato incompatibili, dal punto di vista ambientale, la realizzazione di aerogeneratori che, in sé considerati e per sua stessa ammissione, non determinerebbero alcun impatto ambientale negativo. …».

In base alle argomentazioni espresse dalla sentenza da ultimo menzionata, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, all’Amministrazione regionale - come correttamente sottolineato da parte ricorrente - è inibito in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA esprimere valutazioni in ordine alle cd. sovrapposizioni, essendo le stesse riservate alla conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003.

Ne deriva che la determinazione regionale gravata deve essere annullata con riferimento alla valutazione negativa in tema di sovrapposizioni espressa per gli aerogeneratori n. 9, 10, 11 e 14 della proposta della ricorrente Inergia s.p.a.

Quanto al terzo motivo di gravame, va evidenziato che il criterio tecnico utilizzato dalla Regione per valutare la compatibilità ambientale della pala n. 14, desumibile dal piano di assetto idrogeologico (PAI), è valido ancora oggi, anche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del regolamento regionale n. 16/2006 che all’art. 14 richiamava espressamente il PAI.

Peraltro, seguendo il principio del tempus regit actum , non residuano dubbi in ordine alla attuale utilizzabilità del PAI nel procedimento di screening .

Infatti, il D.M. Sviluppo Economico del 10.9.2010, al punto 5.1 dell’Allegato 4, specifica che: «andrà valutata con attenzione l’ubicazione delle torri in prossimità di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) elaborati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modificazioni».

Venendo al merito della doglianza, la deducente contesta l’espressione “al margine” impiegata nel provvedimento impugnato, in quanto tale connotazione geografica segnalerebbe appunto che la pala n. 14 è al di fuori della zona di rischio R2.

Tuttavia, come si evince dalla cartografia relativa al progetto versata in atti (produzione documentale dell’8 giugno 2009) in scala 1:5.000, il baricentro dell’aerogeneratore n. 14 si trova a meno di 5 mt. dal confine con l’area contrassegnata dal PAI come zona a rischio idrogeologico R2 (circostanza, quest’ultima, non specificamente contestata dalla ricorrente e, quindi, da ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2 cod. proc. amm.). Ciò giustifica l’utilizzazione, nel corpo motivazionale del censurato provvedimento, dell’espressione “al margine”.

Come statuito dal punto 3 dell’Allegato 4 del D.M. del 10.9.2010, «l’analisi degli impatti deve essere riferita all’insieme delle opere previste per la funzionalità dell’impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall’ubicazione e dalla disposizione delle macchine».

Pertanto, un impianto eolico non è certamente costituito dal solo “palo” o pilastro con il relativo baricentro, bensì da tutto un “insieme di opere previste per la funzionalità dell’impianto”.

Nella specie, la prossimità del baricentro dell’aerogeneratore n. 14 alla zona di rischio R2 è tale che gran parte dell’impianto insiste nell’area stessa, essendo possibile ipotizzare che l’installazione di una pala (quale quella in questione) richieda uno sbancamento del terreno per un’area di diametro almeno pari a 15 mt.

E’, del resto, sufficiente esaminare nel provvedimento impugnato il paragrafo “Pertinenze”, (“Le piazzole di pertinenza dell’impianto avranno una superficie di 1500 mq in fase definitiva ... . La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.”) per constatare come sia l’area di occupazione nella sua estensione sia le opere connesse finiscano con l’interessare in modo rilevante l’area a rischio R2.

Inoltre, le attuali Linee Guida Nazionali in materia di fonti rinnovabili espressamente impongono - come detto - ai competenti Uffici regionali di valutare «con attenzione l’ubicazione delle torri in prossimità di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeolozico (P.A.I.)» (Allegato 4, punto 5.1, cit.).

Il che dimostra come per essere assoggettato a VIA l’aerogeneratore non debba necessariamente ricadere all’interno di un’area a rischio idrogeologico, essendo sufficiente che sia collocato “in prossimità” (ovvero a margine) di detta area.

Pertanto, la prescrizione impugnata si rivela sotto tale profilo ineccepibile e legittima.

Con il quarto motivo di ricorso la deducente denunzia l’illegittimità della “esclusione” (nel senso di assoggettamento a VIA in parte qua del progetto presentato) dell’aerogeneratore n. 5 fondata sulla circostanza per cui detto aerogeneratore “… dista circa 30 m da un tratturo segnalato nel PUTT/P …”, non potendosi applicare - secondo la prospettazione di Inergia s.p.a. - l’art. 14, comma 3, punto c del regolamento n. 16/2006 e non essendovi alcuna norma che vieti l’installazione a distanza (30 mt. nella specie) da un tratturo, sia pur segnalato nel PUTT/P, come invece rilevato nel gravato provvedimento dal Servizio Ecologia della Regione Puglia.

In particolare, l’art. 14, comma 3, lett. c del regolamento regionale n. 16/06 prescriveva che la «distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali non può essere inferiore a 300 m;
tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale».

La doglianza è infondata.

La ricorrente ha argomentato in ordine alle norme tecniche del PUTT/P concernenti l’ambito territoriale esteso C), ma ha nel contempo trascurato di considerare che nel novero degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) perimetrati dal PUTT/P, all’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi