TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-12-11, n. 202318576

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-12-11, n. 202318576
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318576
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 18576/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14294/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14294 del 2019, proposto da
Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

QCII Basilicata XXXIX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M F, F S M, A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S M in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;



per la condanna

della società QCII Basilicata XXXIX s.r.l. alla restituzione al Gestore dei Servizi Energetici - GSE - s.p.a. dell’importo delle tariffe incentivanti indebitamente percepite ai sensi del D.M. 28 luglio 2005 per due impianti fotovoltaici dei quali si è qualificata soggetto responsabile, pari complessivamente a 443.818,12 euro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Qcii Basilicata Xxxix s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Premesso che:

-il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. propone ricorso per la condanna della QCII Basilicata XXXIX s.r.l. alla restituzione dell’importo di 443.818,12 euro, nel presupposto di due provvedimenti di decadenza dell’ammissione a tariffa incentivante, per la violazione rilevante di cui all’allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, lett. j, “ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”, in relazione a due impianti fotovoltaici, e della formulazione di richiesta stragiudiziale di restituzione degli incentivi, rimasta inevasa;

-aggiunge il Gestore di aver già proposto ricorso per ottemperanza per il recupero della somma, assumendo come sentenza ottemperanda quella che aveva rigettato l’azione di annullamento della decadenza, e rende noto, con la memoria del 5 ottobre 2023, che detta azione di recupero delle somme attraverso l’ottemperanza è stata rigettata in primo e secondo grado;

-il ricorrente rileva il carattere certo, liquido ed esigibile delle somme, a seguito della definitività della decadenza, anche per effetto del passaggio in giudicato, intervenuto nel corso di questo giudizio e dedotto nella sopracitata memoria, delle sentenze di questo TAR n. 7405 e 7507 del 2017, confermate in appello dal Consiglio di Stato con sentenze n. 2486 e 2495 del 2022, e del relativo rigetto della proposta impugnativa giurisdizionale delle decadenze;

-le somme non sono state restituite e, nell’ambito della giurisdizione attribuita al giudice amministrativo dall’art. 133, lett. o, c.p.a., il ricorrente conclude per la condanna della resistente alla restituzione delle somme oltre interessi legali fino al saldo;

-si è costituita in giudizio la QCII Basilicata XXXIX s.r.l., deducendo in sintesi: (i) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; (ii) abuso del processo, per avvio dell’azione di recupero del credito prima della definitività dei provvedimenti di decadenza; (iii) necessità di sospensione del processo ex art. 39 e 79 c.p.a., 295 c.p.c., per la pendenza di giudizi amministrativi di impugnazione delle decadenze; (iv) violazione del ne bis in idem in relazione al concomitante procedimento presso la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto; (vi) illegittimità dei provvedimenti di decadenza e conseguente infondatezza dell’azione di recupero; (vii) in subordine, applicabilità della novella introdotta dall’art.1, della l. n. 128 del 2019 in relazione al quantum da restituire;

-in corso di causa, le parti hanno presentato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a., informando dei seguenti aggiornamenti: (i) le domande di annullamento dei provvedimenti di decadenza, come anticipato, sono state in via definitiva rigettate dalle sentenze di questo TAR n. 7405 e 7507 del 2017, confermate in appello dal Consiglio di Stato con sentenze n. 2486 e 2495 del 2022; (ii) la società odierna resistente è stata coinvolta in un giudizio di

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