TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400540
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2024

N. 00540/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2019, proposto da
P F, M P e T A, rappresentati e difesi dall'avvocato R A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante 270;

contro

Comune di Casamassima, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli;

nei confronti

Ambito di Raccolta Ottimale Bari 5 (A.R.O. Ba 5), R.T.I. "C.N.S."- "Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l." - "Impregico S.r.l.” Già “Impresa del Fiume S.p.A.”, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera di Giunta Comunale n. 85/2018 del 8.7.2018 sottoscritta dal Sindaco del Comune di Casamassima, pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 09.07.2018 al 25.07.2018, nella parte in cui, presupposto il <<potere di integrazione della motivazione degli atti amministrativi di cui all'ordinamento generale ed in applicazione dell'art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n.241>>, a tanto provvede avuto riguardo agli atti ivi indicati -relativi alla

TARI

2017- già impugnati ed annullati a mezzo della sentenza n. 869/2018 del 13.06.2018 del Tar Puglia Bari, Sezione II;

- della delibera di Giunta Comunale n. 85/2018 del 08.07.2018 sottoscritta dal Commissario Prefettizio del Comune di Casamassima, pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 09.07.2018 al 25.07.2018, nella parte in cui, presupposto il <<potere di integrazione della motivazione degli atti amministrativi di cui all'ordinamento generale ed in applicazione dell'art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n.241>>, a tanto provvede avuto riguardo agli atti ivi indicati -relativi alla

TARI

2017- già impugnati ed annullati a mezzo della sentenza n. 869/2018 del 13.06.2018 del Tar Puglia Bari, Sezione II;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, pur se ignoto ed in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli istanti premettono di essere iscritti nel ruolo T.a.r.i. del Comune di Casamassima quali titolari di utenze domestiche e residenti nel medesimo Comune nell’anno solare 2017, e che con il ricorso n. 754/2017 proposto innanzi a questo Tribunale hanno impugnato le deliberazioni consiliari del medesimo Comune di approvazione del Piano Economico Finanziario - PEF T.a.r.i. 2017- e della Relazione al PEF (delibera di C.C. n. 24/2017 e relativi allegati), delle conseguenti tariffe (delibera di C.C. n. 26/2017 e relativi allegati), nonché la determinazione dirigenziale di approvazione della lista carico T.a.r.i. per l’esercizio 2017 (determina n. 518/2017).

Con sentenza n. 869 del 13.6.2018 il ricorso è stato accolto.

In seguito sono stati emessi i seguenti atti:

Deliberazione del Sindaco con i poteri della Giunta Comunale n. 85/2018 del 8.7.2018, con la quale è stato conferito incarico per la proposizione di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Puglia n. 869/2018;
e la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 85/2018 del 8.7.2018.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale in seguito all’opposizione del Comune di Casamassima, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, gli interessati hanno impugnato le predette deliberazione dell’8.7.2018, deducendo i seguenti motivi:

1) Nullità dei provvedimenti impugnati ex art. 21 septies della legge 7.8.1990, n. 241.

La coesistenza dei due atti impugnati di identico contenuto, una del “Sindaco con i poteri della Giunta Comunale”, l’altra del “Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale” impedirebbe di riferire con certezza l’atto all’organo di provenienza, vale a dire al soggetto titolare del potere con conseguente richiesta di accertamento della nullità ex art. 21 septies Legge n. 241/1990;

2) Violazione ed omessa applicazione degli artt. 36, 38, 42, 46, 47, 48, 50 e 54 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. Sviamento di potere.

La proclamazione del Sindaco del Comune di Casamassima sarebbe avvenuta in data 25.6.2018, mentre la Giunta Comunale è stata nominata dal Sindaco in data 11.7.2018. Ne conseguirebbe che con l’impugnata delibera in cui si fa riferimento al “Sindaco con i poteri della Giunta Comunale”, il Sindaco non avrebbe potuto esercitare le prerogative della giunta non ancora nominata (posto che l’atto impugnato è del 8.7.2018).

Anche la impugnata delibera del “Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale” sarebbe illegittima in quanto non sarebbe ammissibile alcuna proroga della giunta uscente, considerato che il Sindaco assume tutti i poteri e le funzioni inerenti la carica sin dal momento della proclamazione, avvenuta in data antecedente rispetto all’atto impugnato;

3) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 42 D.lgs. 18.8.2000, n. 267. Incompetenza.

Gli atti impugnati violerebbero l’art. 42, comma 4 del Tuel, e sarebbero risultano viziati da incompetenza dell’organo deliberante;

4) Violazione, errata applicazione, malgoverno dell’art. 21 octies Legge 07.08.1990, n. 241 con riferimento ai, pure violati, artt. 1 e ss. - metodo normalizzato e tariffa- art.

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