TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2016-03-01, n. 201600638
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00638/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02370/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2015, proposto da:
N M, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabellini Piero e P S , con domicilio legale presso la Segreteria del presso Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;
contro
Questura di Ragusa, in persona del Questore p.t.,
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione in via cautelare,
-del provvedimento Cat. A.11/Imm./Div.P.A.S. prot. n° 735/15 del 18-7-2015, con il quale il Questore della Provincia di Ragusa ha respinto la richiesta del rinnovo di soggiorno ed invitato il ricorrente a lasciare il territorio nazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Sig. N M vedeva respinta la domanda di rinnovo del proprio permesso di soggiorno con provvedimento Cat. A.11/Imm./Div. P.A.S. prot. n. 735/15 del 18/07/2015, a causa della insufficienza dei redditi dallo stesso percepiti.
Il Sig. N M contestava la legittimità di tale provvedimento con ricorso inviato per la notifica il 06/10/2015, notificato il 08/10/2014 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 04/11/2015, producendo in allegato documentazione idonea a comprovare in atto il possesso di redditi idonei da parte dello stesso.
L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite del competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di memoria in segreteria il 04/02/2016, all’interno della quale veniva richiesta un rinvio della trattazione per la non avere il secondo ancora ricevuto dalla seconda la trasmissione della documentazione relativa ai fatti di causa.
Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe nella camera di consiglio del 26/11/2015, riteneva di dover preliminarmente onerare l’Amministrazione intimata non ancora costituita del deposito di una relazione in segreteria che meglio chiarisse come essa fosse giunta a ritenere il soggetto istante non in possesso di redditi idonei a garantirne la sussistenza. All’incombente così disposto con ordinanza collegiale istruttoria n. 2795/15, l’Amministrazione intimata ometteva però di ottemperare, malgrado la comunicazione dell’avviso di deposito di un tale provvedimento fosse dalla stessa stato ricevuto già il 02/12/2015
L’11/02/2016 il ricorso in epigrafe giungeva all’esame del Collegio in sede di rinnovato scrutinio della domanda cautelare con esso incidentalmente proposta;qui il Collegio, ritenuto di non dover disporre il richiesto rinvio dell’esame del ricorso in epigrafe in sede cautelare, ritenute sussistere tutte le condizioni previste dall’art. 60 c.p.a., e previo avviso di ciò data ai difensori delle parti, così passava a definitivamente statuire nel merito a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a..
Il Collegio, valutato in particolare il contenuto delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente relative ai due anni immediatamente precedenti a quello di adozione del provvedimento impugnato ed allegate al ricorso in epigrafe (attestanti un reddito imponibile di euro 9.410,00 per l’anno 2013, e di euro 10.740,00 per l’anno 2014), e tratti argomenti di prova a norma dell’art. 116, secondo comma, c.p.a. dal contegno omissivo dell’Amministrazione intimata quanto alla veridicità dei dati reddituali esposti dal ricorrente all’interno della documentazione allegata al ricorso – ed altresì attenendosi all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può legittimamente fondarsi sull'unico elemento inerente all'insufficienza del reddito percepito dallo straniero nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno, soprattutto qualora l'interessato abbia dimostrato la titolarità attuale di un'attività lavorativa che, nella logica del legislatore, comporta una disponibilità reddituale sufficiente a garantire il suo sostentamento, quindi ad evitare che egli gravi sull'erario o che ricorra a condotte illecite per procurarsi i mezzi di sussistenza. La contraria impostazione, d'altronde, finirebbe per valorizzare in modo esclusivo elementi riferiti al passato, laddove la mancanza di contestazioni in merito ad eventuali condotte illecite dello straniero durante il pregresso periodo di permanenza in Italia esclude l'esistenza di una situazione di pericolo legata alla mancata percezione di redditi ”(T.A.R. Liguria, sez. II, sent. 14 novembre 2013, n. 1337) -, ritiene quindi fondato il primo motivo di ricorso (formulato forse non ineccepibilmente come vizio di eccesso di potere per la richiesta di adempimenti non previsti dalla legge, piuttosto che come vizio di violazione e/a falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs, n. 286/1998), e con legittimo assorbimento dei rimanenti altri, accoglie pertanto il ricorso in epigrafe, per gli effetti annullando il provvedimento con esso impugnato.
Il collegio statuisce sulla refusione delle spese di lite fra le parti secondo la soccombenza.