TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-09-18, n. 202305125
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Pubblicato il 18/09/2023
N. 05125/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05479/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5479 del 2021, proposto da:
-OMISSIS- in qualità di Amministratore unico e l.r.p.t. della società -OMISSIS-(di seguito: -OMISSIS-), rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Anfiteatro Laterizio 127;
contro
Prefettura di Napoli, ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da registri di giustizia;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento:
1. del PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO ANTIMAFIA prot. n. -OMISSIS- della Prefettura Ufficio territoriale del Governo (UTG) di Napoli – Area 1 Staff 2 OSP Antimafia, notificato a mezzo pec in pari data alla società ricorrente avente ad oggetto la trasmissione del provvedimento interdittivo antimafia;
2. del PROVVEDIMENTO emesso dall'ANAC – UFFICIO SANZIONI SOA E OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI E ANNOTAZIONI- prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Comunicazione di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”;
3. della DISPOSIZONE DIRIGENZIALE prot. n. -OMISSIS- notificata in pari data, con cui Comune di Napoli ha disposto la cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso non alimentare della società -OMISSIS-
4. nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e dei seguenti ulteriori atti, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli, di ANAC e del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS- è Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società -OMISSIS-, con sede in Napoli.
La società -OMISSIS- è stata colpita dall’interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- con la quale la Prefettura di Napoli aveva emesso nei suoi confronti interdittiva antimafia e dei conseguenziali provvedimenti da parte dell’ANAC e del comune di Napoli.
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato oltre alla menzionata interdittiva anche i conseguenti provvedimenti emessi dall’ANAC, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la “Comunicazione di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione” e dal comune di Napoli, prot. n. -OMISSIS- con cui è stata disposta la cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso non alimentare.
2.- La società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione di legge;difetto di motivazione;manifesta illegittimità e infondatezza dei fatti rilevati;violazione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.;irrilevanza del mero legame di parentela come indizio di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa.
I vincoli di parentela con soggetti esposti con le organizzazioni criminali mafiose non sarebbero da soli sufficienti a giustificare l’emissione dell’interdittiva antimafia.
Nel caso in discussione, non è emerso alcun indizio che faccia presumere la sussistenza di rapporti tra-OMISSIS-- Amministratrice unica e rappresentante legale pro tempore di -OMISSIS- e -OMISSIS-, socia unica, ed i loro familiari, ossia i fratelli-OMISSIS-e -OMISSIS-, cognati di-OMISSIS-e figli di -OMISSIS-. Tant’è che, nell’impugnata informativa, emessa dalla Prefettura di Napoli, non è presente alcuno specifico riferimento dal quale ricavare la sussistenza di un nesso di causalità tra le attività svolte dai predetti-OMISSIS-e -OMISSIS- e l’impresa commerciale della ricorrente società -OMISSIS-.
Al contrario, in senso favorevole alle ragioni della ricorrente, la Prefettura avrebbe dovuto considerare che:
a) l’attività di -OMISSIS- è sempre stata condotta in modo imparziale e lontano da contaminazione con gli affari illeciti riferibili al clan camorristico “-OMISSIS-”;
b) gli organi di -OMISSIS- sono estranei a qualsiasi vicenda penalmente rilevante in quanto-OMISSIS-e -OMISSIS- non hanno carichi pendenti né iscrizioni nel casellario giudiziale, come da certificati prodotti agli atti della causa;
c) è irrealistico pensare ad un utile-profitto che un’associazione di tipo mafioso possa attingere da un‘attività di piccole dimensioni, come appunto la società ricorrente, la quale si occupa principalmente di vendita all’ingrosso di beni di tipo non alimentare.
2) eccesso di potere sulla natura preventiva della misura interdittiva –– diniego di giustizia.
Il provvedimento prefettizio appare irragionevole e quindi illegittimo per insufficiente motivazione, manifesta illogicità, erronea e travisata valutazione dei fatti presupposti, avuto particolare riguardo ai caratteri dell’attualità, dell’obiettiva congruità e della concretezza.
La Prefettura avrebbe compiuto un abuso di potere a danno della libertà di iniziativa economica, sulla base di elementi probatori meramente indiziari, fondati sui soli legami di parentela dell’amministratrice e della socia dell’odierna ricorrente con-OMISSIS-e-OMISSIS-
3) Difetto della pericolosità sociale in concreto.
La Prefettura, sulla base degli elementi sopra esposti, non avrebbe considerato in alcun modo la carenza dei profili che conducono ad una prognosi di pericolosità sociale della società ricorrente.
3.- La Prefettura di Napoli e l’ANAC, con atto depositato il 22 dicembre 2022, si sono costituite in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ordinanza presidenziale prot. n. -OMISSIS-sono stati disposti incombenti istruttori a carico della Prefettura di Napoli.
Quest’ultima ha dato riscontro col deposito della documentazione richiesta nelle date del 29 dicembre 2021 e del 4 gennaio 2022. Il Comune di Napoli, a sua volta, ha depositato documentazione in data 2 febbraio 2022.
Con memorie, depositate dalla Prefettura il 2 febbraio 2022 e dal Comune di Napoli il successivo 3, le amministrazioni resistenti hanno difeso la legittimità del rispettivo operato, chiedendo entrambe il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 244 del 10 febbraio 2022, la Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari provvisorie.
La Prefettura, con memoria deposita il 13 aprile 2022, ha ribadito le proprie posizioni in merito all’infondatezza delle censure formulate dalla ricorrente.
In vista dell’udienza pubblica del 24 maggio 2023, la ricorrente ed il comune di Napoli hanno prodotto memorie.
Conclusa l’udienza pubblica, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
4.1. - Va premesso che, secondo giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questa Sezione, l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile e non inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.
Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non frammentario, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, questa Sezione, n. 3195/2018;Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011).
Per questo profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione “parcellizzata” di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.
Nel caso di specie, il provvedimento antimafia impugnato si regge sul carattere significativo degli stretti rapporti di parentela che l’amministratrice unica e la socia unica hanno con soggetti direttamente collegati all’organizzazione criminale, denominata clan “-OMISSIS-”, stabilmente insediato ed operante nel comune di Sant’Antimo e nel territorio ad esso contiguo. Questa circostanza è da sola sufficiente ad assumere ruolo significativo ai fini della prevenzione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 d. lgs 159/2011.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'interdittiva antimafia, la Pubblica amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari - che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose - laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del più probabile che non, che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (cfr., ex multis, recente: Cons. Stato, Sez. III, 7.08.2023, n. 7601).
4.2. - Nella fattispecie in esame, nell’ambito di -OMISSIS-, -OMISSIS-è socia unica e -OMISSIS-, amministratrice unica e rappresentante legale.
-OMISSIS- è la nuora di -OMISSIS- in quanto coniugata col figlio di costei, -OMISSIS- nato a -OMISSIS- -OMISSIS-è la madre anche di -OMISSIS-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, e -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-pertanto fratelli di -OMISSIS-
-OMISSIS- e-OMISSIS-sono amministratori rispettivamente della società "-OMISSIS-" e della società “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- entrambe colpite da provvedimento antimafia interdittivo, in quanto ritenute permeabili al clan camorristico “-OMISSIS-”.
Inoltre -OMISSIS- oltre ad essere socia unica di -OMISSIS- è anche socia di minoranza della citata società -OMISSIS- gestita dal figlio -OMISSIS-OMISSIS-.
O, sul conto dei predetti-OMISSIS-e -OMISSIS- sono emersi elementi di controindicazione antimafia, illustrati in dettaglio nei seguenti atti:
- verbale GIA n. -OMISSIS-;
- ordinanza di custodia cautelare (OCC) n. -OMISSIS- (relativa all'operazione giudiziaria della DDA di Napoli cd. '" -OMISSIS-");
- verbale GIA n. -OMISSIS-
Dai predetti atti, ed in particolare dall’OCC n. -OMISSIS-, risulta che i menzionati fratelli -OMISSIS- e-OMISSIS-sono destinatari del capo d'imputazione n. 26 di cui alla richiamata OCC. n. -OMISSIS-, nel quale è descritto che, insieme a -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-OMISSIS- e -OMISSIS-, sono imputati del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. l, 512-bis, 416-bis c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. attribuivano fittiziamente la titolarità del terreno e dell'immobile ubicato in -OMISSIS- di Sant’Antimo alla società -OMISSIS- -OMISSIS-OMISSIS-, sul quale poi, previo abbattimento del fabbricato preesistente, venivano edificate n. 23 unità immobiliari, sempre intestate alla -OMISSIS- -OMISSIS- successivamente vendute (la prima in data 5.09.2018), i cui proventi venivano ripartiti tra -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. e comunque al fine di agevolare le attività del clan camorristico -OMISSIS- di cui -OMISSIS- -OMISSIS- è reggente e -OMISSIS-OMISSIS- è affiliato.
Nella fattispecie in esame, pertanto, gli elementi assunti già in sede di riunione del GIA, unitamente alla valutazione dei fatti acquisiti, hanno posto in evidenza come l'azione imprenditoriale della famiglia -OMISSIS- sia caratterizzata, nel suo complesso, da rapporti di contiguità con soggetti inseriti stabilmente in contesti fortemente intrecciati con la criminalità organizzata, e segnatamente con personaggi di spicco del Clan -OMISSIS-, e quindi permeabile ai voleri di questa organizzazione criminale con la quale peraltro sono documentati chiari e solidi rapporti di cointeressenza economica.
All'esito dell'esame delle risultanze informative sopra illustrate sono emersi, infatti,
qualificanti e rilevanti elementi indiziari a carico di-OMISSIS-e -OMISSIS-, cognati dell’Amministratore unico e figli della socia unica della società ricorrente, i quali hanno intensi legami d’affari con soggetti appartenenti al clan camorristico “-OMISSIS-”, saldamente operante nel comune di Sant’Antimo ed in territori contigui, rendendo altamente probabile il pericolo concreto ed attuale di un'interferenza degli ambienti criminali nei confronti della stessa società ricorrente, benché quest’ultima operi in un ambito commerciale diverso dal settore edile in cui hanno agito e tratto profitto i fratelli -OMISSIS-.
È sulla base dei rilievi di cui sopra che nasce l’impugnato provvedimento interdittivo, atteso che, in via del tutto plausibile, la Prefettura ha valutato che la stessa -OMISSIS- sia una società riconducibile ad interessi riferibili alla criminalità organizzata. Non è un caso che la socia unica di -OMISSIS-, -OMISSIS- sia anche socia di minoranza della società -OMISSIS- -OMISSIS- la quale, nel sodalizio d’interesse relativo alla speculazione edilizia nel comune di Sant’Antimo, ha giocato un ruolo non secondario.
4.3. - Parte ricorrente, in data 16 maggio 2023, ha depositato memoria e documentazione dalla quale si evince che -OMISSIS-ha ceduto l’intera sua partecipazione alle quote sociali in favore di -OMISSIS-. La cessione, avendo comportato l’uscita dalla società ricorrente di -OMISSIS- madre dei figli pregiudicati -OMISSIS--OMISSIS-, costituirebbe, secondo la ricorrente, il fatto nuovo positivo volto a sancire l’irreversibile suo allontanamento da qualunque pericolo di permeabilità a possibili infiltrazioni mafiose.
Il rilievo non persuade il Collegio secondo cui, nell’economia del presente giudizio, la cessione delle quote sociali appaiono irrilevanti.
In primo luogo, la cessione è solo successiva all’adozione della misura interdittiva. Inoltre, anche dopo la cessione, l’assetto proprietario ed il controllo della società rimangono saldamente nelle mani di-OMISSIS--OMISSIS-, l’amministratore unico e rappresentante legale, anch’essa legata da stretti vincoli di parentela, per essere la cognata, con -OMISSIS--OMISSIS-, il che suffraga e non depotenzia i dubbi prospettati dalla Prefettura in merito all’esistenza di contaminazioni con le organizzazioni criminali che appaiono ben lontani dall’essere risolti.
D’altronde, a supportare il carattere di attendibilità del provvedimento prefettizio, non va trascurato il diffuso e persistente interesse del clan “-OMISSIS-” ad inserirsi, tramite società intestate a prestanomi, nel tessuto imprenditoriale legale del comune di Sant’Antimo e del territorio limitrofo.
4.4.- Infine, il collegamento di esponenti della famiglia -OMISSIS- con la criminalità organizzata trova ulteriore conferma nelle circostanze alla base della recente decisione – il decreto -OMISSIS-- adottata dal Tribunale di Napoli, sez. Misure di Prevenzione, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura del controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-bis, commi 6 e 7, d. lgs 159/2011, inoltrata dalla citata ditta -OMISSIS-, riconducibile al menzionato -OMISSIS- -OMISSIS-
5.- La legittimità dell’interdittiva antimafia comporta, altresì, la reiezione delle censure volte a contestare il provvedimenti dell’ANAC di revoca del Comune che, rappresenta una logica e vincolata conseguenza del citato provvedimento interdittivo, come dispone l’art. 94, comma 2, d lgs 159/2011, secondo cui: “Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite” (cfr., ex plurimis, questo TAR n. 1220/2023, Cons. Stato, n. 1125/2023).
Gli artt. 84 e 91 d lgs. 159/2011, infatti, obbligano il Prefetto ad informare gli Enti richiedenti non solo sulla presenza o meno di cause di divieto o di sospensione dei procedimenti, ma anche sulla sussistenza o meno di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o impresa interessata.
Il principale obiettivo dell’impianto normativo, in tema di interdittive antimafia, è di evitare il coinvolgimento dell’amministrazione pubblica e degli enti pubblici equiparati, in rapporti economico-finanziari, nel campo delle opere e lavori pubblici, delle pubbliche forniture, delle concessioni di opere, beni e servizi pubblici, in quello dell’erogazione di danaro o altre agevolazioni pubbliche, dei provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, con soggetti che risultano, in qualche modo, controindicati per tentativi di infiltrazioni mafiose.
Ne deriva, pertanto, la piena legittimità dei provvedimenti assunti, peraltro di carattere vincolato per effetto dell’interdittiva, dall’ANAC e dal comune di Napoli.
6.- Le spese, in relazione alla natura degli interessi coinvolti, possono eccezionalmente compensarsi.