TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-31, n. 202423890

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-31, n. 202423890
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202423890
Data del deposito : 31 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2024

N. 23890/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04255/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4255 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Gisella Mesoraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 17 marzo 2021, notificato in data 1° febbraio 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 17 marzo 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 17 marzo 2021, notificato in data 1° febbraio 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 17 marzo 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi dal rapporto informativo della Questura di Reggio Emilia del 2 maggio 2018, deferimenti per i reati di cui agli artt. 460 e 648 c.p. oltre ad una notizia di reato per “falsi in genere” a carico del coniuge convivente.

Tali elementi hanno quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza, dandone comunicazione all’interessata con ministeriale in data 24 giugno 2020, rimasta senza riscontro.

L’impugnativa è stata affidata ai motivi di diritto che di seguito si riportano:

I. Nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 , ovvero per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992 , atteso che nessuno dei reati contestati è riconducibile personalmente alla ricorrente, bensì al coniuge della stessa.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 91/1992 , essendo stato emanato il provvedimento di diniego oltre il termine di conclusione del relativo procedimento.

IV. Eccesso di potere , per avere il Ministero emanato un provvedimento tardivo, imputando alla richiedente gli eventuali fatti reati, peraltro solo notizie di reato, a carico del marito.

V. Carenza di istruttoria , risultando la motivazione del provvedimento impugnato di mero stile e senza riferimento alcuno all’attività lavorativa svolta dal coniuge della ricorrente, al suo inserimento sociale, alla sua famiglia ed all’integrazione di quest’ultima nella comunità locale.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le doglianze ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego gravato.

Con memoria depositata in data 28 ottobre 2024, la ricorrente ha ribadito l’illegittimità del diniego impugnato per assenza di non solo corresponsabilità rispetto agli ipotetici reati commessi dal marito, ma anche perché tali reati non sono stati mai forse commessi, atteso che si fa riferimento a denunce di polizia mai sfociate in un procedimento penale e quindi mai giudicati.

All’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza in materia di cittadinanza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.

In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una

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