TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-06-05, n. 202401202
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2024
N. 01202/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01817/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato D A S, con domicilio digitale come da P.E.C.
avvdomenicoantoniostasio@pec.ordineforense.salerno.it
e domicilio fisico eletto presso il suo studio sito in Salerno alla via Luigi Guercio, 84;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio X A.T. Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 56;
per l’esecuzione
- della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Salerno --OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato in data 28 novembre 2023 l’odierno deducente ha adito questo Tribunale per l’esecuzione della -OMISSIS- emessa dal Tribunale Civile di Salerno - Sezione Lavoro, con la quale il giudicante ha accolto “parzialmente la domanda e, per effetto, rigettata ogni altra istanza, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della carriera in ragione dell’anzianità di servizio ed in conseguenza, condanna il Miur al pagamento delle differenze retributive maturate antecedentemente al quinquennio precedente la notifica del ricorso, oltre interessi legali” , decisione poi confermata dalla-OMISSIS-, che ha condannato “in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, condanna il M.I.U.R. anche al pagamento in favore della predetta, a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente a n. 3 mensilità retributive, oltre accessori come per legge dalla data della presente decisione;
2. Al riguardo, parte ricorrente ha esposto che:
- l’azionata s-OMISSIS-, munita di attestazione di conformità, venivano notificate in data 21/22 maggio 2018 (a mezzo Ufficiale Giudiziario) al Ministero dell’Istruzione e Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ufficio X Ambito territoriale di Salerno;
- la decisone d’appello è passata in giudicato come emerge dal certificato rilasciato l’8 novembre 2023 dal Funzionario di cancelleria della Corte d’Appello di Salerno;
- è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, in forza del quale “ le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
3. Preso atto del perdurante inadempimento dell’Amministrazione resistente, l’istante ha proposto il presente ricorso chiedendo al Collegio di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato de quo e, quindi, di dichiarare l’obbligo del Ministero intimato di conformarsi alle statuizioni del decisum , di condannarlo a corrispondere le somme richieste assegnando un termine per adempiere, di nominare un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania – Salerno, si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
5. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Nel caso di specie, dalla documentazione versta in atti, emerge che:
- il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Cancelleria di questo T.A.R. il 28 novembre 2023, ossia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, effettuata il 17 novembre 2023, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.l. n. 669/1996, in forza del quale “ le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”;
- le statuizioni contenute nella decisione in epigrafe risultano non aver ricevuto esecuzione;
7. Rilevato che l’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento ( cfr . T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1997, in tema di onere della prova dell’adempimento per tutte Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30 ottobre 2001, n. 13533);
8. Ritenuto, pertanto, che la domanda vada accolta e che, conseguentemente, vada dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sul decisum azionato, procedendo alla necessaria ricostruzione di carriera e corrispondendo alla parte ricorrente le somme, se non già corrisposte, specificate nelle decisioni oggetto di ottemperanza, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora il Commissario ad act a nella persona del Direttore Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con facoltà di delega ad un Funzionario dell’Ufficio, previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al Funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
9. Considerato, quanto alle spese del presente giudizio, che:
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1998);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle per l’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della p.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 maggio 2021, n. 3803 – T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 22 dicembre 2023, n. 3028);
10. Infine, tenuto conto del valore della causa, il Collegio ritiene congrua la determinazione, a titolo di spese e competenze relative al presente giudizio, dell’importo complessivo pari ad euro 1000,00 (mille);
11. Ritenuto, in conclusione, sulla scorta di quanto precede, di accogliere il ricorso nei sensi indicati e di liquidare le spese di giudizio come in dispositivo;