TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-03-17, n. 202001166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-03-17, n. 202001166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202001166
Data del deposito : 17 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2020

N. 01166/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00043/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R V, A C, rappresentati e difesi dagli avvocati R D M, A B, Fabio Cali', con domicilio eletto presso lo studio A B in Napoli, via Piccinni n. 6;

contro

Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate - Riscossione Agenzia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-dell’ordinanza di demolizione n. 22/15 del 15 dicembre 2015, mai notificata agli istanti;

-dell’accertamento di inottemperanza, acquisizione al patrimonio comunale e quantificazione della relativa sanzione n. 14/16 del 17 ottobre 2016, notificata in data 20 ottobre 2016;

-Di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e comunque lesivo dell’interesse del ricorrente, anche interni e non noti.

quanto ai motivi aggiunti del 21.04.2017:

-Dell’ordinanza di demolizione n. 22/15 del 15 dicembre 2015, come depositata in data 24.2.2017 nel giudizio NRG 201700043, ed in particolare dell’allegato avviso di ricevimento della notifica effettuata da Poste Private Marano ai sensi dell’art. 140 cpc;

- Di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e comunque lesivo dell’interesse del ricorrente, anche interni e non noti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\4\2019 :

-della cartella di pagamento n. 071 2018 00269874 04 000 notificata in data 18 febbraio 2019;

- Di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e comunque lesivo dell'interesse del ricorrente, anche interni e non noti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione Agenzia di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16.12.2016 i ricorrenti invocano l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe lamentando:

-Grave difetto dell’atto presupposto per inesistenza e nullità della notifica della propedeutica ordinanza di demolizione n. 22/15;

-Nullità della notifica per grave vizio del procedimento notificatorio;

-in via gradata e subordinata, erronea applicazione della sanzione ex art. 31 D.P.R. 380/2001 in luogo della più blanda sanzione di cui all’art. 37 del D.P.R. 380/2001.

Espongono in particolare i ricorrenti di essere proprietari dell’immobile sito in Marano di Napoli alla Via Vicinale Bosco e di avere ricevuto, in data 20.10.16, la notifica dell’atto di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 22/15 del 15.12.15, fondato sul falso presupposto che quest’ultima ordinanza fosse stata loro notificata in data 02.12.15.

Con motivi aggiunti notificati in data 21.04.2017 i ricorrenti reiterano l’impugnazione della citata ordinanza n. 22/15 del 15.12.2015 e l’avviso di ricevimento della notifica effettuata da Poste Private Marano ai sensi dell’art. 140 c.p.c., depositata agli atti del giudizio dall’Amministrazione Comunale intimata in data 24.02.2017, mentre con i successivi motivi aggiunti del 17.04.2017, i ricorrenti impugnano la cartella di pagamento n. 071 2018 00269874 04 000 loro notificata in data 18 febbraio 2019, per il pagamento delle sanzioni irrogate con la citata ordinanza dirigenziale 14/16 di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunta demolizione ed acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Marano di Napoli, eccependo l’inammissibilità dei motivi aggiunti e l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione Agenzia di Napoli eccependo l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti per difetto di giurisdizione e codesto T.A.R., con le ordinanze cautelari n. 431 e 718 del 2017 e 880 del 2019, ha denegato le invocate sospensive degli atti di volta in volta impugnati;
quindi, all’udienza pubblica del 25.02.2020, sulle conclusioni di parte, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò posto, osserva il Collegio che va respinto il ricorso principale, mentre vanno dichiarati inammissibili sia i motivi aggiunti del 21.04.2017 che, parzialmente, i motivi aggiunti del 19.04.2019.

Invero, quanto al ricorso principale, il Tribunale evidenzia come risultino infondati tanto il primo quanto il secondo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’intero procedimento sanzionatorio per non avere mai avuto tempestiva notizia dell’ordinanza di demolizione n. 22/15 del 15.12.15, a cagione della nullità della notifica della stessa, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. da un’agenzia privata di recapito, concessionaria del servizio postale, in luogo del servizio postale universale.

Orbene, a parere del Collegio l’assunto di parte ricorrente non può essere condiviso.

Occorre premettere che la contestata notifica dell’ordinanza di demolizione n. 22/15 risulta essere stata effettuata in primis in favore di Caiazza Angelo in data 15.12.2015, allorquando la regula iuris ratione temporis applicabile era quella di cui all’art. 4 d.lgs. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. 58/2011 che prevedeva l’affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale dei servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modifiche, e dei servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada;
peraltro, con la sentenza n. 299 depositata il 10 gennaio 2020, le Sezioni Unite della Cassazione hanno di recente chiarito che “ in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 “.

Da quanto sin qui osservato consegue che la notifica dell’ordinanza di demolizione nella specie effettuata a C A ai sensi dell’art. 140 c.p.c. risulta legittima, trattandosi di notifica di un provvedimento amministrativo non concernente violazioni al Codice della strada e neanche di un atto giudiziario, effettuata a mezzo servizio di posta privata autorizzato (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019), in cui il messo comunale, dopo aver effettuato le opportune ricerche ed accertato l’impossibilità di eseguire la notifica a mani proprie ha provveduto ad eseguire la stessa ai sensi dell’art. 140 c.p.c., affidando il recapito della seconda raccomandata al servizio di posta privata autorizzato.

Al riguardo, se è pur vero che la corretta lettura della disposizione di cui all’art 4, comma 1 lett. a), d.lgs. 261 del 1999 ratione temporis applicabile “ implica la riserva di tutte le notificazioni concernenti atti giudiziari eseguite a mezzo posta, senza distinzione in base al richiedente ” e che “ non vi è alcuna ragione logica e giuridica per distinguere il regime della notificazione diretta a mezzo di raccomandata postale dall’ordinaria notificazione tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale ” (Cass. Sez. Unite, 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453), è pur vero che nel caso di specie nessun profilo di invalidità può desumersi dalla circostanza che la notifica ai sensi del 140 c.p.c. si sia perfezionata mediante il ricorso al servizio di poste private, proprio perché trattasi di notifica di mero provvedimento amministrativo;
la lettura delle norme unitamente alla circostanza che nel caso di specie trattasi di notifica di mero provvedimento amministrativo effettuata da un operatore di poste private autorizzato, porta a concludere per la legittimità e fidefacenza della notifica per cui è controversia, considerato che – nel regime ricompreso tra la modifica introdotta dal d.lgs. 58/2011 all’art 4, comma 1 lett. a), d.lgs. 261 del 1999 e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 - solo l’operatore privato che proceda alla notifica dell’atto giudiziario e che non sia munito della dovuta licenza non può di fatto conferire certezza legale alla data di consegna in cui la stessa avviene.

Per le medesime ragioni, il Collegio ritiene legittima la notifica dell’ordinanza di demolizione per cui è controversia effettuata in data 22.12.2015 all’altra ricorrente, destinataria della notifica in qualità di committente e comproprietaria dell’immobile in parola, con conseguente rigetto dei primi due motivi di impugnazione dello spiegato gravame.

Peraltro, il Tribunale evidenzia che risulta infondato anche il terzo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti si dolgono sia che l’Amministrazione comunale resistente abbia comminato la sanzione demolitoria rispetto ad un abuso al più sanzionabile ex art. 37 D.P.R. 380/2001 - risultando nella specie realizzata, in assenza di titolo edilizio, unicamente una copertura di un terrazzo a livello, consistente in una struttura portante in ferro e copertura a spiovente a pannelli coibentati - sia che sia stata loro applicata una sanzione pecuniaria quantificata nella misura massima di € 20.000,00, in assenza dei legittimi presupposti.

Al riguardo, il Collegio si limita ad evidenziare che nella fattispecie che occupa risulta in realtà realizzato in zona E3 (zona omogenea agricola semplice) assoggettata a vincolo paesistico, un “ ampliamento su di un terrazzo a livello dell'appartamento al primo piano di uno stabile costituito da due piani fuori terra. L'ampliamento copre una superficie di circa 70 mq. ed è costituito da una struttura portante in ferro e copertura a spiovente in pannelli coibentati sostenuti da travi in ferro. Tale copertura ha un'altezza variabile dai 4 mt. circa sulla zona a ridosso del vecchio fabbricato, ai 3,50 mt. sulla parte bassa” , che per caratteristiche e dimensioni risulta correttamente sanzionato con la demolizione.

Quanto poi alle contestazioni relative alla sanzione ex art 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 nella specie applicata, il Tribunale evidenzia che le stesse non sono condivisibili, né quanto alle doglianze relative alla misura della sanzione applicata e quantificata in € 20.000,00, posto che tale ammontare trova diretta giustificazione e motivazione nella Delibera n. 18 del 11.07.2016 della Giunta Comunale espressamente richiamata negli atti impugnati, né quanto alla denunciata inapplicabilità nella fattispecie che occupa della Delibera citata in quanto intervenuta successivamente alla realizzazione dell’abuso;
a tale ultimo riguardo e per respingere la spiegata doglianza, giova richiamare condivisibile giurisprudenza che ha osservato che “ ciò che viene sanzionato, nella misura massima di Euro 20.000,00, dall'art. 31 comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato, bensì la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate: il disvalore ( ex se rilevante) colpito è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino. Ne consegue che è irrilevante il fatto che l'abuso fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore della norma, giacchè la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, proseguita dopo l'entrata in vigore del menzionato comma 4 bis, imponeva l'applicazione della sanzione da quest'ultimo prevista, senza che ciò implicasse violazione dell'invocato principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie ” (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 04/12/2019, n.2588).

Conclusivamente, per le ragioni suesposte il ricorso principale è infondato, mentre va dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.04.2017, in quanto concernente vizi dei provvedimenti già impugnati che potevano essere fatti valere, con l'ordinaria diligenza, già al momento della proposizione del ricorso introduttivo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 06/02/2017, n.481);
peraltro, va parimenti dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 19.04.2019 limitatamente ai motivi II e IV, mentre il ricorso medesimo va respinto quanto a tutte le altre censure, che in buona sostanza sono preordinate a far valere l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di presupposto ed illegittimità in via derivata dall'atto di ingiunzione.

Ed invero, quanto a tale ultimo profilo, non resta al Collegio che richiamare le considerazioni già svolte al fine di escludere l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti all’emissione della cartella di pagamento denunciata con il ricorso principale, mentre quanto ai motivi II e IV specificamente riguardanti la cartella impugnata, il Tribunale si riporta alla giurisprudenza della Suprema Corte che in punto di riparto di giurisdizione sottolinea come la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comporti che ad esso spetti la tutela di ogni situazione di interesse del privato correlata al potere della pubblica amministrazione di accertare la violazione e applicare la sanzione (Cassazione, Sezioni Unite, 3 marzo 2003, n. 3149). Tuttavia, ove il potere sia esercitato e l'Amministrazione provveda all'esazione coattiva del credito sorto dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la reazione del privato che non investa il presupposto dell'esercizio della pretesa comporta che " la controversia [venga] a cadere non sul provvedimento che applica la sanzione, ma sul diritto a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva del credito " (Cassazione, sezioni unite cit.). Infatti, " sul piano della giurisdizione ed ai fini del riparto tra quella amministrativa e quella ordinaria, si riproduce la stessa scansione che si presenta, sul piano della competenza nell'ambito della giurisdizione ordinaria, tra impugnazioni del provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo e opposizioni all'esecuzione (art. 623 cod. proc. civ.), le prime di pertinenza dei giudici davanti ai quali può continuare a costituire oggetto di controversia il rapporto, le seconde attribuite in base a specifiche regole di competenza ai giudici deputati al controllo dell'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e del rispetto delle norme che ne regolano l'esercizio " (Cassazione, sezioni unite cit.).

Pertanto, i menzionati motivi II e IV del ricorso per motivi aggiunti del 19.04.19 esulano dalla giurisdizione di questo plesso giurisdizionale, appartenendo alla cognizione del Giudice ordinario.

Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

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