TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-05-16, n. 201200955

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-05-16, n. 201200955
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200955
Data del deposito : 16 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01922/2010 REG.RIC.

N. 00955/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01922/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2010, proposto da:
Francesco Adamo D'Astici, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Go, N R T, con domicilio eletto presso N R T in Bari, via P.Amedeo, 198;

contro

Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitanziaria, Casa Circondariale di Bari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del decreto ingiuntivo n. 96/11 emesso in data 23.02.2011 dal T.A.R. Puglia di Bari, notificato in data 1.04.2011, con il quale è stato ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare, in favore del ricorrente, la somma complessiva di €. 489,79, oltre interessi come per legge ed oltre le spese del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitanziaria, Casa Circondariale di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. N R T e avv. dello Stato I. Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso per ingiunzione in epigrafe, depositato in data 10 dicembre 2010, il ricorrente ha chiesto a questo Tar di ingiungere al Ministero, odierno opponente, il pagamento della somma indicata in epigrafe, dovuta a titolo di indennità per le missioni svolte nel 2009 e non ancora remunerate, oltre accessori e spese di lite e l’adito TAR ha accolto la domanda con l’adozione del decreto ingiuntivo n. 96/2011.

Con atto notificato in data 11 maggio 2011 e depositato il successivo 24 maggio, il Ministero intimato ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, assumendo e documentando che il credito vantato dal ricorrente è stato interamente soddisfatto dall’Amministrazione prima della emissione e della notifica del decreto ingiuntivo, circostanza peraltro ammessa dalla stessa difesa di controparte con memoria depositata in data 13 marzo 2011.

Sostiene che l’avvenuto pagamento della sorte capitale in epoca anteriore all’emissione del decreto ingiuntivo comporti che esso vada revocato e che non possano essere addebitate all’opponente Amministrazione le spese del procedimento sommario, nè gli interessi (dovuti, nel d.i. , “come per legge fino al soddisfo”).Richiama, a tal fine, i principi affermati da Cassazione civile , sez. III, 15 aprile 2010 , n. 9033, secondo cui “Deve ritenersi circostanza pacifica, sul piano fattuale, che al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo a carico della resistente la sorte capitale del credito vantato dal ricorrente era stata pagata dalla debitrice.”

“2.1. Giustamente, quindi, il Tribunale messinese ha ritenuto che "a seguito di tale pagamento della sorte capitale si è verificato un fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione che impedisce di affermare la legittimità dell'ingiunzione, la quale va valutata non al momento del deposito del ricorso, ma al momento dell'emissione del provvedimento" (pag. 7 della sentenza gravata).

Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato come dal fatto estintivo della sorte capitale del credito, avvenuto prima dell'emissione dell'ingiunzione, non potesse non derivare in sede di giudizio di opposizione la revoca del provvedimento monitorio all'esito del giudizio stesso, non essendo consentito che, in difetto di tale revoca, venissero a coesistere due titoli per un importo diverso in relazione allo stesso credito.

Nè può muoversi censura alcuna alle argomentazioni del Tribunale di Messina secondo cui, in presenza di una invalidità originaria del decreto ingiuntivo per essere stato effettuato il pagamento della sorte capitale anteriormente alla sua emissione, tale illegittimità determinava non solo la revoca del provvedimento monitorio, ma anche l'impossibilità di addebitare all'ingiunto le spese della fase sommaria del procedimento, conclusasi con un provvedimento privo dei richiesti requisiti di legge.

Infatti, solo la originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto ingiuntivo consente che la sentenza che chiuda il giudizio d'opposizione conservi gli effetti sanzionatori del decreto stesso non travolti da eventuali fatti successivi, in primo luogo le spese processuali con esso liquidate e, quindi, gli interessi sul capitale maturati sino al momento dell'estinzione o riduzione dell'obbligazione.

Il pagamento della sorte capitale prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, la sostanziale illegittimità del decreto ingiuntivo emesso successivamente a tale pagamento precludono, in effetti, al creditore la facoltà di avvalersi della notificazione del decreto (divenuto ormai invalido) per indurre il debitore al pagamento sia delle spese legali da lui sostenute che degli interessi maturati sul capitale già pagato.”.

Il creditore opposto, pur non contestando che il pagamento della sorte capitale sia avvenuto prima della notifica del d.i., evidenzia, invece, la circostanza che esso è avvenuto dopo il deposito del ricorso monitorio, sicchè il creditore, al momento della richiesta giudiziaria (deposito del ricorso), versava nella situazione di patito inadempimento, sufficiente e necessaria per adire legittimamente l’autorità giudiziaria. Ne discenderebbe la tempestività dell’azione giudiziaria intrapresa.

Cita, a tal fine i principi enunciati da Corte appello Bari, sez. lav., 09 giugno 2008 , n. 2237, secondo cui “ Il pagamento della sorte capitale effettuato in data anteriore alla notifica al debitore del decreto ingiuntivo, ma successivamente alla data di deposito della relativa richiesta, non esime l'ingiunto dall'obbligo di corrispondere al creditore, oltre agli interessi maturati per effetto del tardivo adempimento, altresì le spese legali liquidate in sede di emissione del decreto;
ciò non solo poiché la valutazione della tempestività dell'azione giudiziaria non può essere fatta dipendere dai tempi di intervento dell'ufficio giudiziario adito, ma altresì perché le spese legali sono casualmente ricollegabili alla “mora debendi” dell'intimato e pertanto da questi dovute al creditore a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.”.

All’udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Giova premettere che in fatto la vicenda esaminata nella presente controversia è differente da quella definita con sentenza n. 638/2012, sicchè trovano applicazione diversi principi.

Al riguardo il Collegio rileva che dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, la sorte capitale e quindi l’obbligazione principale è stata estinta integralmente prima della notifica del decreto ingiuntivo, per cui la materia del contendere è ormai circoscritta alla debenza degli interessi moratori e delle spese legali.

Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato, essendo sul punto cessata la materia del contendere. Da tanto consegue, inoltre, che è fondata l’opposizione in ordine all’ingiunzione di pagamento degli interessi (disposta, nel titolo monitorio con la generica formula “interessi come per legge”). Infatti, deve rilevarsi che non sussistono atti di costituzione in mora in data anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, sicchè gli interessi (che le stesse parti qualificano come moratori) sarebbero stati dovuti solo in data successiva alla costituzione in mora - da ricondursi alla notifica del decreto ingiuntivo.

Tuttavia, poiché a quella data risultava già estinta l’obbligazione per la sorte capitale, è evidente che non potevano più prodursi gli effetti della mora debendi.

Ulteriore punto nodale della decisione è il regime delle spese processuali.

Ritiene il Collegio che vadano affermati i seguenti principi.

Il creditore ha adito l’autorità giudiziaria, omettendo di evidenziare un elemento essenziale, cioè che la sorte capitale risultava pagata al momento al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto –come evidenziato dalla citata giurisprudenza del Tribunale messinese - il pagamento della sorte capitale “impedisce di affermare la legittimità dell'ingiunzione, la quale va valutata non al momento del deposito del ricorso, ma al momento del provvedimento".

Pertanto, il creditore ha tenuto un comportamento contrario a buona fede, che ha indotto l’autorità giudiziaria ad emettere un decreto per una sorte capitale non più dovuta al solo fine di ottenere il pagamento di interessi legali (in realtà non dovuti) e le spese legali, che ha reso necessario da parte dell’Amministrazione debitrice la proposizione dell’odierna opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e perciò vanno poste a carico dell’opposto e sono liquidate in dispositivo, non essendovi ragioni di deroga alla regola generale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi