TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-06-12, n. 202006470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-06-12, n. 202006470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006470
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2020

N. 06470/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02743/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2743 del 2010, proposto da
-O- elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia n. 353 presso lo studio dell’avv. C D che, unitamente all’avv. M P, lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante Generale p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

della determinazione, comunicata il 12/01/10, con cui la Commissione permanente di avanzamento ha dichiarato il ricorrente, con riferimento all’anno 2008, “non idoneo all’avanzamento al grado superiore, perché non ha bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e non possiede i requisiti di carattere morali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”,

e per l’accertamento del diritto del ricorrente di conseguire il grado superiore ed il relativo trattamento economico;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2020 il dott. M F;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi dell’art. 84 comma 5 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 05/03/10 e depositato il 29/03/10 -O- ha impugnato la determinazione, comunicata il 12/01/10, con cui la Commissione permanente di avanzamento ha dichiarato il ricorrente, con riferimento all’anno 2008, “non idoneo all’avanzamento al grado superiore, perché non ha bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e non possiede i requisiti di carattere morali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”, ed ha chiesto l’accertamento del diritto di conseguire il grado superiore ed il relativo trattamento economico.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di finanza, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 15/04/10, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 29/05/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-O-, militare in servizio presso la Guardia di finanza con il grado di Finanziere, impugna la determinazione, comunicata il 12/01/10, con cui la Commissione permanente di avanzamento ha dichiarato il ricorrente, con riferimento all’anno 2008, “non idoneo all’avanzamento al grado superiore, perché non ha bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e non possiede i requisiti di carattere morali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”, e chiede l’accertamento del diritto di conseguire il grado superiore ed il relativo trattamento economico.

Con due censure tra loro connesse il ricorrente prospetta i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 3 d. lgs. n. 199/95 e 3 l. n. 241/90, motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica ed eccesso di potere per carente istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e sviamento di potere in quanto il militare sarebbe in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 10 comma 3 d. lgs. n. 199/05 per il passaggio di grado laddove i giudizi sulla sincerità e la rettitudine non giustificherebbero la valutazione complessiva d’inidoneità anche perché il rimprovero per fatti commessi il 12/07/07 sarebbe in via di superamento a seguito dell’istanza di revisione della sanzione presentata dall’interessato;
a ciò si aggiunga che il provvedimento impugnato sarebbe caratterizzato da motivazione generica e non aderente alla fattispecie concreta e vieppiù carente specie se si considerano gli elementi positivi desumibili dalla documentazione personale dell’interessato che avrebbero dovuto essere oggetto di un giudizio di bilanciamento rispetto ai marginali elementi negativi, bilanciamento menzionato nella gravata degeminazione ma in concreto non realizzato.

Inoltre, all’interessato non sarebbe stato consentito di essere sentito e di produrre idonea documentazione il che avrebbe determinato un grave travisamento dei fatti.

Il ricorso è infondato.

Secondo l’art. 10 d. lgs. n. 199/95, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie:

1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.

2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianità di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento espresso dalla commissione di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni.

3. Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;

b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneità all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.

5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare”.

La tabella B allegata al d. lgs. n. 199/95 prevede, per quanto d’interesse in questa sede, che l’avanzamento da Finanziere a Finanziere scelto possa avvenire dopo 5 anni di anzianità di servizio nella qualifica di provenienza.

La disciplina in esame consente di ritenere che, ai fini dell’avanzamento, la Commissione debba prendere in considerazione l’intero periodo (5 anni) di permanenza nella qualifica originaria.

Ciò posto, dall’annesso n. 19 all’allegato 3b emerge che la Commissione ha emesso il gravato giudizio d’inidoneità in quanto il militare “non ha bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e non possiede i requisiti morali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore” valorizzando, a tal fine:

- il rimprovero riportato dall’interessato per fatti commessi il 12/07/07 (con decorrenza 18/07/07) e la sottostante condotta “dalla quale emergono, in capo al militare, connotazioni negative afferenti alle qualità di carattere e professionali”;

- due censure presenti nella documentazione caratteristica riguardanti l’ultimo periodo oggetto di valutazione;

- “i giudizi positivi nelle valutazioni caratteristiche, attestati sulla qualifica minimale “nella media” accompagnati, per il periodo 27/01/2007-27/01/2008, dalle seguenti censure: sincerità <evasivo>, rettitudine <accomodante>”

e ritenendo che, “in sede di bilanciamento, gli aspetti negativi sopra evidenziati, risultino prevalenti rispetto agli elementi positivi anche ai fini dell’accertamento circa il possesso, da parte dell’interessato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore al quale sono connesse maggiori responsabilità”.

I giudizi formulati in sede di avanzamento sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando un’attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, e, come tali, impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo in presenza di indici di palese irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti che, per altro, spetta all’interessato dimostrare (Cons. Stato n. 3477/17;
TAR Lazio n. 13907/19;
Tar Lazio n. 5829/13).

Il Tribunale ritiene che la valutazione espressa nella fattispecie dalla Commissione sia immune dai vizi prospettati nel gravame.

Innanzi tutto, correttamente la Commissione ha preso in considerazione la sanzione disciplinare in quanto il provvedimento di cessazione dei relativi effetti è intervenuto solo il 27/07/10 ovvero successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.

A ciò si aggiunga, comunque, che, in sede di avanzamento, la Commissione può valutare i fatti storici che hanno comportato l’applicazione della sanzione, anche se gli effetti di quest’ultima siano venuti meno, in quanto tali fatti rientrano nel quinquennio oggetto di scrutinio.

In altri termini, l’elisione degli effetti della sanzione, se rileva ai fini delle conseguenze pregiudizievoli direttamente derivanti dalla sanzione stessa (ad esempio, in tema di preclusione alla procedura di avanzamento: art. 11 d. lgs. n. 199/95), non impedisce alla Commissione di valutare le condotte cui la stessa è riferibile perché tali condotte rientrano nel periodo temporale complessivo oggetto di valutazione ed influiscono sui requisiti che l’art. 10 comma 3 d. lgs. n. 199/95 richiede ai fini dell’avanzamento (per fattispecie simili Cons. Stato n. 2410/09;
Cons. Stato n. 6600/07).

Quanto, poi, alla natura dei fatti posti a fondamento della sanzione in questione il Collegio ne ritiene la significatività ai fini del giudizio complessivo specie se si considera che dalla motivazione della sanzione, riportata nella memoria della difesa erariale e non contestata da parte ricorrente, risulta che l’amministrazione ha contestato al -O- la mancata esecuzione degli ordini ricevuti con prontezza di responsabilità ed esattezza, il mancato rispetto dell’orario d’inizio del servizio e l’essersi rivolto ad un proprio superiore “in malo modo…perseverando anche in presenza di altri militari”.

Ai fini del giudizio d’inidoneità la Commissione ha, poi, legittimamente valorizzato, le note negative relative al periodo al periodo 27/01/2007-27/01/2008 (sincerità <evasivo>, rettitudine <accomodante>).

In quest’ottica, non può ritenersi che gli elementi in esame siano irrilevanti, ai fini dell’avanzamento, in quanto non condizionanti il giudizio finale annuale con valutazione “nella media” riportato dal ricorrente;
tali caratteristiche, infatti, a prescindere dagli effetti sulla valutazione annuale, possono, comunque, essere assunte, nell’ambito della discrezionalità che caratterizza il giudizio della Commissione, avente natura globale e sintetica, quali indici dell’assenza dei requisiti richiesti dall’art. 10 comma 3 d. lgs. n. 199/95 specie se considerate unitamente agli altri elementi indicati nel provvedimento impugnato.

Il bilanciamento, poi, operato dalla Commissione con la ritenuta prevalenza degli elementi negativi ivi espressamente indicati resiste alle censure di parte ricorrente.

Infatti, proprio la natura globale e sintetica del giudizio e la significativa sfera di discrezionalità che lo caratterizza inducono il Collegio ad escludere che la Commissione dovesse effettuare una valutazione parcellizzata dei singoli elementi positivi di carriera che, per altro, risultano solo genericamente indicati nel gravame.

Infondata, poi, è la doglianza con cui il ricorrente lamenta la mancata partecipazione al procedimento che non è prevista nell’ambito del giudizio di avanzamento;
in ogni caso, l’esponente non ha neanche dedotto un apporto procedimentale in grado d’influire, modificandolo, sul contenuto finale del giudizio espresso dalla Commissione.

Quanto fin qui evidenziato conferma la legittimità del gravato giudizio d’inidoneità che risulta supportato da adeguata motivazione.

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