TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-02-15, n. 201300127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-02-15, n. 201300127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300127
Data del deposito : 15 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00567/2003 REG.RIC.

N. 00127/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00567/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 567 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vecal s.r.l., con sede in Cercemaggiore (Cb), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G R e M Z, e proseguito dalla Curatela fallimentare di Vecal, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. G R, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23,

contro

Ministero delle attività produttive, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è legalmente domiciliato,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)la nota datata 7.8.2003 prot. n. 1010006, con la quale il Direttore Generale del Ministero intimato ha disposto la sospensione dell’iter conclusivo di liquidazione del contributo, ai sensi della legge n. 488/1992;
2)ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ostativo alla definizione della procedura e alla liquidazione del contributo, incluse, ove necessario, la nota datata 9.7.2003 n. 1009012 e la nota datata 10.2.2003m n. 1003091, entrambe a firma del Responsabile dell’Ufficio B2/SC della Direzione Generale di Coordinamento Incentivi alle Imprese del Ministero intimato;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al pagamento dell’ultima tranche del contributo già riconosciuto con decreto di concessione del 30.6.1997, D.M. n. 33920;
quanto ai motivi aggiunti del 16.2.2004, dei seguenti atti: 1)il decreto del Ministero intimato n. B2/CD/9/132310 datato 17.6.2004, a firma del Direttore Generale, con il quale è stata disposta la rideterminazione e il recupero parziale del contributo anticipato alla ricorrente;
2)tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusa la nota n. 1.017.121, con la quale il Responsabile dell’Ufficio ha provveduto alla trasmissione del decreto alla ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti, la perizia di parte della ricorrente società e l’atto di prosecuzione del giudizio da parte della curatela fallimentare della società Vecal;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e le tre memorie dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La società ricorrente, titolare di un’industria di fabbricazione di bitume - avendo conseguito un contributo pari a euro 6.420.065,38, ai fini dell’attivazione di un intervento produttivo e di un programma di investimenti di lire 19.730.800.000, di cui al progetto n. 071794/97, per l’attivazione di un nuovo impianto di trasferimento – contesta la revoca parziale del finanziamento, disposta a causa del ritardo nella realizzazione del progetto, nonché a motivo della mancata documentazione delle spese. Insorge, per impugnare i seguenti atti: 1)la nota datata 7.8.2003 prot. n. 1010006, con la quale il Direttore Generale del Ministero delle attività produttive ha disposto la sospensione dell’iter conclusivo di liquidazione del contributo, ai sensi della legge n. 488/1992;
2)ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ostativo alla definizione della procedura e alla liquidazione del contributo, incluse, ove necessario, la nota datata 9.7.2003 n. 1009012 e la nota datata 10.2.2003m n. 1003091, entrambe a firma del Responsabile dell’Ufficio B2/SC della Direzione Generale di Coordinamento Incentivi alle Imprese del Ministero intimato. La ricorrente chiede, altresì, l’accertamento del suo diritto al pagamento dell’ultima “tranche” del contributo già riconosciuto con decreto di concessione del 30.6.1997, D.M. n. 33920. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione ed errata applicazione dell’art. 10 commi 5 e 6 del D.M. 20.10.1995 n. 527 (G.U. 15.12.1995 n. 292), contenente il <<Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese>>, la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dei termini di conclusione del procedimento lì fissati, come richiamati dall’art. 1 ultimo comma del D.M. n. 527/1995, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica dell’atto e dall’interesse pubblico perseguito;
2)violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta;
3)richiesta di risarcimento dei danni.

Con i motivi aggiunti del 16.2.2004, la ricorrente impugna, inoltre, i seguenti atti: 1)il decreto del Ministero intimato n. B2/CD/9/132310 datato 17.6.2004, a firma del Direttore Generale, con il quale è stata disposta la rideterminazione e il recupero parziale del contributo anticipato alla ricorrente;
2)tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusa la nota n. 1.017.121, con la quale il Responsabile dell’Ufficio ha provveduto alla trasmissione del decreto alla ricorrente. Deduce le seguenti censure: 1)violazione del combinato disposto degli artt. 28 c.p.p. e 657 c.p., in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990, carenza di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, errore di fatto e di diritto, difetto assoluto di motivazione, violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 1230 e 1235 cod. civ., afferenti rispettivamente agli istituti della novazione oggettiva e soggettiva, e dell’art. 1322 cod. civ., afferente al principio di autonomia privata, violazione ed errata applicazione della Circolare del Ministero del commercio, industria e artigianato 15.12.1995 n. 38522, eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta e dell’elusione del giudicato, di cui all’ordinanza T.a.r. Lazio Sez. III n. 2258 del 29.3.2001, su ricorso n. 3070/2001, carenza istruttoria, e violazione dei principi del giusto procedimento;
2)eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della contraddittorietà manifesta tra più atti di una stessa Amministrazione, violazione dei più comuni principi di buon andamento ed efficienza e imparzialità di cui agli artt. 1, 2 e seguenti della legge n. 241/1990 e all’art. 97 Cost., eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dall’interesse pubblico perseguito e dalla causa tipica dell’atto;
3)richiesta di risarcimento dei danni.

Con successivo atto, si costituisce la curatela fallimentare di Vecal – essendo stata la società nel frattempo dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento, con sentenza n. 5/2010 – e, con ulteriore memoria, la ricorrente ribadisce le deduzioni e conclusioni del ricorso e dei motivi aggiunti.

L’Amministrazione ministeriale intimata, costituitasi nel giudizio, deduce – anche con tre successive memorie - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 94/2004, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente.

Con ordinanza n. 179/2004, questa Sezione accoglie la domanda cautelare connessa ai motivi aggiunti, limitatamente alla somma oggetto di recupero da parte dell’Amministrazione.

Con ordinanza presidenziale n. 883/2011, sono disposti incombenti istruttori.

All’udienza del 17 gennaio 2013, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è inammissibile, stante il difetto di giurisdizione.

III – Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati proposti contro i provvedimenti di revoca parziale del finanziamento (disposta a causa del ritardo nella realizzazione del progetto e a motivo della mancata documentazione delle spese, nella fase esecutiva del progetto), nonché di rideterminazione e recupero parziale del contributo anticipato alla ricorrente società.

Com’è noto, in materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti o sovvenzioni erogate da pubbliche Amministrazioni, si è affermato un orientamento costante che utilizza un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione, fondato sull'individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla "causale" dell'eventuale iniziativa revocatoria. In particolare, si è evidenziato che occorre tenere distinto il momento "statico" della concessione del contributo, rispetto a quello "dinamico", individuabile nell'impiego del contributo medesimo. Al primo segmento - spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo - appartengono i provvedimenti, comunque denominati (revoca, decadenza), di ritiro del contributo, anche susseguenti all'erogazione, ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa. Viceversa, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo nella fase attuativa o esecutiva, ovvero il rispetto agli impegni assunti, riguarda la conservazione del finanziamento e rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria (cfr.: Cons. Stato, VI, 24.09.2012 n. 5075). Nel caso di specie, evidentemente, la revoca del finanziamento non nasce da un ripensamento dell’Amministrazione – per ragioni di legittimità o di opportunità – in ordine all’atto concessorio del beneficio, bensì dalla verifica della mancata o ritardata esecuzione del progetto finanziato. Pertanto, la cognizione sulla posizione di diritto alla conservazione del finanziamento concesso, di cui sarebbe titolare la ricorrente società, appartiene, senza alcun dubbio, al giudice ordinario.

IV – In conclusione, il ricorso è inammissibile, stante il difetto di giurisdizione. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

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