TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202302623

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202302623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302623
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 02623/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00651/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2023, proposto da
Comune di Atina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;

nei confronti

O C, non costituito;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 38/2023/S/IDR del 7.2.2023 di ARERA avente ad oggetto “irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di regolazione servizio idrico integrato”, notificata in data 10.2.2023 al Comune di Atina;

- della deliberazione 627/2017/E/idr di approvazione di sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato;

- della determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni DSAI/30/2018/idr di avvio del procedimento nei confronti del Comune per possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;

- della nota dell'1.8.2022 (prot. 33502) con cui il Responsabile del procedimento ha formulato al Comune di Atina, ad Acea Ato 5 e all'Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 del Lazio Meridionale ATO 5-FR una richiesta di informazioni;

- della nota dell'1.8.2022 (prot. 33505) con cui il Responsabile del procedimento ha indirizzato anche alla Cassa per i Servizi Energetici e ambientali una richiesta di informazioni per conoscere lo stato dei versamenti relativi alla componente UI1 da parte del Comune di Atina;

- della nota prot. 47578 del 5.10.2022 con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato al Comune di Atina le risultanze istruttorie;

- del verbale dell'audizione del 20.12.2022 del Comune innanzi al Collegio dell'ARERA;

- nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi: la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di ARERA prot. DSAI/30/2018/idr del 18.4.2018;
il verbale relativo alla verifica ispettiva presso il Comune di Atina eseguita unitamente alla Guardia di Finanza nei giorni 24 e 25 ottobre 2017;
la comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e ambientali del 2.8.2022 (acquisita con prot. ARERA al n. 33605) (non conosciuta nel suo effettivo contenuto);
la nota dell'Autorità d'Ambito del 31.8.2022 (acquisita con prot. ARERA al n. 37012 e non conosciuta nel suo effettivo contenuto);
la nota Acea Ato 5 di riscontro alla citata richiesta di informazioni del 30.8.2022;

- con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa V M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Atina, all’esito di un pregresso contenzioso definito con la sentenza del Tar Lazio – Latina, Sezione I, 23 aprile 2013, n. 356, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 17 maggio 2014, n. 2742, è stato condannato a porre in essere tutte le attività necessarie all’assunzione da parte di

ACEA ATO

5 s.p.a. (gestore d’ambito nell’ATO 5 – FR), della gestione del servizio idrico integrato (SII) nel territorio comunale.

In data 17 settembre 2014, il Comune di Atina e

ACEA ATO

5 hanno stipulato un protocollo d’intesa volto a definire tempi e modalità per dare attuazione alle citate sentenze.

Con deliberazione 627/2017/E/idr ARERA ha approvato l’effettuazione di sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, compreso il Comune di Atina, destinatari di provvedimenti di esclusione dall’aggiornamento tariffario o di determinazione d’ufficio delle tariffe, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all’utenza dal 1° gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente perequativa UI1.

In attuazione di tale programma, ARERA, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 24 e 25 ottobre 2017 una verifica presso il Comune di Atina, a seguito della quale, e tenuto conto della nota inviata dal Comune in data 28 marzo 2018, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni DSAI/30/2018/idr del 18 aprile 2018, ARERA ha avviato, nei confronti del Comune, un procedimento per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione del SII e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.

Con la predetta deliberazione ARERA ha comunicato che:

- “ 4…ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento ”;

- “ 5…. ai sensi dell’articolo 4bis, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria di cui al precedente punto 4”.

Con la comunicazione di avvio del procedimento ARERA ha chiesto al Comune di Atina e ad

ACEA ATO

5 ulteriori informazioni in merito all’assunzione della gestione del SII da parte di ACEA medesima in sostituzione del Comune di Atina, alle modalità di adempimento da parte del Comune delle disposizioni in materia di applicazione della tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità per gli anni 2012-2015, alle modalità di fatturazione dei consumi nonché alla corretta predisposizione della Carta dei servizi e alla fatturazione della componente tariffaria UI1.

Il Comune di Atina ha riscontrato la citata richiesta con nota del 23 aprile 2018. ACEA ha partecipato al procedimento con note del 3 e 7 maggio 2018, successivamente integrate con nota del 10 ottobre 2018.

Nel corso dell’istruttoria il Comune di Atina, con deliberazione del Consiglio comunale numero 8 del 16 aprile 2018, trasmessa anche ad ARERA, ha adottato le tariffe per l’anno 2018.

In data 31 agosto 2018 il Comune ha prodotto una memoria difensiva.

Con nota del 1° agosto 2022 il responsabile del procedimento ha formulato al Comune di Atina, ad

ACEA ATO

5 e all’Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 del Lazio Meridionale ATO 5-FR, una richiesta di informazioni e di adeguata documentazione comprovante le azioni intraprese per adempiere alle prescrizioni oggetto di contestazione.

In pari data il responsabile del procedimento ha chiesto alla Cassa per i Servizi Energetici e ambientali di conoscere lo stato dei versamenti relativi alla componente UI1 da parte del Comune di Atina;
tale richiesta è stata riscontrata con nota del 2 agosto 2022.

L’Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 del Lazio Meridionale ATO 5-FR ha risposto con nota del 31 agosto 2022. Anche

ACEA ATO

5 ha riscontrato la citata richiesta di informazioni con nota del 30 agosto 2022 e, a seguire, in data 1° settembre 2022 anche il Comune di Atina.

Con la nota prot. 47578 del 5 ottobre 2022 il responsabile del procedimento ha comunicato al Comune di Atina le risultanze istruttorie. In data 20 dicembre 2022 si è svolta l’audizione finale del Comune innanzi al Collegio dell’Autorità, come richiesto dal Comune stesso.

Con deliberazione n. 38/2023/S/IDR del 7 febbraio 2023, avente ad oggetto “irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di regolazione servizio idrico integrato”, ARERA, ha disposto:



1. di accertate la violazione, da parte del Comune di Atina, nei termini di cui in motivazione, del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr (violazione i);
dell’articolo 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, dell’articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell’articolo 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr, dell’articolo 39, comma 2, del MTI, dell’articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, dell’articolo 36, comma 2, del MTI-2 e dell’art. 35 della RQSII (violazione ii);
del punto 3, della deliberazione 218/2016/R/idr e degli articoli 7, comma 1, e 10 del TIMSII (violazione iii.), dell’articolo 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, dell’articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell’articolo 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e dell’articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr nonché dell’articolo 1, comma 1, della RQSII (violazione iv.);
dell’articolo 24, comma 1, delle deliberazione 6/2013/R/com (violazione v.);



2. di irrogare, nei confronti del Comune di Atina ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione nella misura complessiva di euro 32.900 (trentaduemilanovecento), di cui euro 5.700 per la violazione i;
euro 15.000 per la violazione ii;
euro 5.000 per la violazione iii;
euro 4.700 per la violazione iv.;
euro 2.500 per la violazione v.;

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