TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-04, n. 202421833
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Testo completo
Pubblicato il 04/12/2024
N. 21833/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03275/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3275 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Roma n. K10/954239 di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto n. K10/954239 emesso in data 7.12.2023 con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza del ricorrente, presentata il 2.10.2020, volta alla concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.
L’Amministrazione, in particolare, alla luce della documentazione acquisita e fornita dall’interessato, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis , legge n. 241/90, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza per la ritenuta insufficienza del reddito, in quanto inferiore ai parametri ministeriali con riferimento agli anni di imposta 2018 e 2019.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato per i seguenti motivi di diritto:
I. “ Eccesso di potere della Prefettura di Roma per illegittimo esercizio di potere discrezionale. Incompetenza della Prefettura alla valutazione nel merito delle istanze ”, poiché la Prefettura di Roma, nel dichiarare l’inammissibilità della domanda per insufficienza del reddito, avrebbe esercitato un potere discrezionale riservato agli organi centrali del Ministero dell’Interno;
II. “ Eccesso di potere per mancata considerazione nella decisione finale delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10 bis. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei redditi dell'istante ”, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle somme effettivamente percepite nel corso degli anni di permanenza in Italia, ed in particolare dei redditi percepiti nell’arco temporale compreso fra il triennio antecedente e quello successivo alla presentazione della domanda di cittadinanza, risultanti complessivamente al di sopra della soglia minima reddituale anche in considerazione dell’indennità di disoccupazione per il periodo 2018-2019 nonché dell’importo di € 4.116,19 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) illegittimamente non computati ai fini dell’integrazione del requisito reddituale.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 13 novembre 2024, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria e documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il primo motivo di gravame, con il quale il ricorrente eccepisce l’illegittimità del decreto per difetto di competenza della Prefettura, va disatteso.
L’istanza di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente è stata, nel concreto, respinta in quanto l’Amministrazione ha ritenuto che non fosse soddisfatto il requisito relativo al minimo reddituale stabilito con apposite circolari ministeriali (si veda la circolare del Ministero dell’Interno del 5 gennaio 2007).
Queste circolari fanno riferimento al parametro di cui all’art. 3 del d.l. n. 382 del 1989, convertito con legge n. 8 del 1990, costituito dal limite minimo di reddito per la partecipazione alla spesa sanitaria, pari ad euro 8.263,31.
Ciò permesso va osservato che, dalla lettura degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 91 del 1992, si ricava che la competenza a pronunciarsi sulle istanze di concessione della cittadinanza italiana è attribuita alle autorità centrali dello Stato: in base alle citate norme, il provvedimento di concessione della cittadinanza deve essere infatti emesso dal Ministro dell’Interno per il caso di cittadinanza richiesta dal coniuge del cittadino italiano, ovvero dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, per tutte le altre specifiche ipotesi previste dal citato art. 9.
Tuttavia, l’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che il PR (autorità a cui la domanda deve essere materialmente presentata ed alla quale è attribuito il compito di effettuare attività istruttoria) può dichiarare inammissibile l’istanza qualora questa risulti incompleta o irregolare senza che l’interessato abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine concessogli.
Come ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 13 del 13 luglio 2021, la dichiarazione di inammissibilità emessa dal PR non ha natura di provvedimento di diniego della cittadinanza, ma di decisione che si esaurisce sul piano procedimentale che non attribuisce né nega lo status di cittadino valido erga omnes .
La giurisprudenza ha altresì chiarito che il potere del TT di pronunciarsi in ordine all’ammissibilità dell’istanza sussiste anche con riferimento all’accertamento del requisito costituito dal possesso di idonea capacità reddituale. Questo requisito infatti – seppur frutto all’origine di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione e non di una specifica scelta legislativa – non implica, in fase applicativa, alcun esercizio di discrezionalità, e ciò in quanto, come visto, la stessa Amministrazione, con apposite circolari emanate a livello centrale, ha individuato una volta per tutte il livello di minimo di risorse necessario per poter ottenere la cittadinanza, costituendo così un vincolo valevole per tutti i casi concreti. Il potere discrezionale è già stato quindi esercitato a monte e a livello centrale con la fissazione generale del livello reddituale minimo, con la conseguenza che, per l’attività che ne residua (di carattere, come detto, ormai vincolato), non è più necessario un ulteriore intervento degli organi centrali (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 10 novembre 2022, n. 2484; T.A.R. Toscana, sez. II, 4 maggio 2020, n. 529).
Si deve pertanto ritenere, in tale quadro, che il provvedimento impugnato (con il quale, come ripetuto, è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza per ritenuto mancato superamento della soglia minima reddituale) sia stato correttamente adottato dalla Prefettura; ne consegue che deve essere ribadita l’infondatezza della censura in esame.
3.- Ciò posto, il secondo motivo di censura deve, invece, essere accolto nei limiti che seguono.
3.1- In via preliminare, si rende necessario rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ripetutamente condiviso anche da questa Sezione (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma sez. V bis, nn. 14163/2023 e 14172/2023), nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo