TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-11-15, n. 202400318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-11-15, n. 202400318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400318
Data del deposito : 15 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2024

N. 00318/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00186/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Culturale Nuovo Mondo A.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B R, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Corte Brugnatella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 12 del 20 luglio 2021 con la quale il Sindaco ha ordinato la sospensione di tutte le attività svolte dalla ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati da Associazione Culturale Nuovo Mondo Aps il 19 maggio 2022:

- della nota prot. n. 1648 del 5 maggio 2022, con cui il Responsabile del procedimento ha riscontrato le osservazioni della ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Culturale Nuovo Mondo Aps il 12/9/2022:

- della decisione prot. n. 3225 del 10.6.2022, che ha dichiarato irricevibile l'istanza per l'apertura di un soggiorno vacanza in abitazioni private munite di regolare agibilità nel Comune di Corte Brugnatella prot. n. 3037 del 1.6.2022;

……………. e per la condanna

al risarcimento di tutti i danni provocati dagli atti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corte Brugnatella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo la ricorrente chiede l’annullamento dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 12 del 20 luglio2021, con la quale il Sindaco del Comune di Corte Brugnatella ha ordinato la sospensione di tutte le attività di accoglienza di minori svolte dalla Associazione Culturale Nuovo Mondo A.p.s. Chiede anche la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio l’8 ottobre 2021.

Con atto depositato in giudizio il 19 maggio 2022, parte attrice ha proposto domanda di misure cautelari in ragione del fatto che l’impugnata ordinanza era stata emessa solo qualche giorno prima della fine del periodo di esercizio del centro estivo, non sussistendo ad avviso della ricorrente quindi al tempo alcuna apprezzabile ragione per domandarne la sospensione dell'efficacia, e del fatto che, invece, il mese successivo alla presentazione dell’istanza cautelare l’Associazione Culturale Nuovo Mondo avrebbe inteso aprire il suddetto centro estivo avendo, a tal fine, presentato al Comune una SCIA telematica in data 9 maggio 2022.

Con separato atto depositato in giudizio il 19 maggio 2022 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la decisione prot. n. 1648 in data 5 maggio 2022, con cui il Responsabile del procedimento presso il Comune resistente ha respinto le osservazioni presentate dalla ricorrente e dichiarato che il Comune non intendeva revocare l’ordinanza contingibile ed urgente. E’ stata anche formulata istanza risarcitoria.

Il Comune resistente ha depositato memoria difensiva l’1 giugno 2022.

La ricorrente ha depositato in giudizio memoria difensiva il 7 giugno 2022.

Con ordinanza cautelare n. 202 del 10 giugno 2022 questa Sezione ha respinto l’istanza “ Ritenuta ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, in disparte l’eccezione di inammissibilità svolta dal Comune odierno resistente, da approfondire in sede di merito, l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, considerato, in particolare, che:

- l’ordinanza contingibile ed urgente n. 12/2021 è stata assunta in data 20 luglio 2021 a seguito del rapporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza pervenuto, al Comune odierno resistente, in pari data, che evidenziava una serie significativa di carenze infrastrutturali dell’immobile adibito a centro estivo con pernotto gestito dall’odierna ricorrente e che richiedeva al Sindaco l’adozione di provvedimenti consequenziali a tale stato di fatto, ossia la sospensione dell’attività del predetto centro estivo;

- il Sindaco del Comune di Corte Brugnatella immediatamente recepiva tale indicazione per evidenti ragioni di salute pubblica, a prescindere dal procedimento in corso, con adozione dell’ordinanza n. 12/2021 per cui certamente era competente, atteso che tale provvedimento si imponeva, nella forma dell’ordinanza contingibile ed urgente, in ragione delle carenze strutturali importanti evidenziate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco proprio a seguito del sopralluogo eseguito in data 20 luglio 2021 ”.

Con atto depositato in giudizio il 12 settembre 2022 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la decisione prot. n. 3225 del 10.6.2022, con cui l’Amministrazione comunale ha dichiarato irricevibile l'istanza per l'apertura di un soggiorno vacanza in abitazioni private nel Comune di Corte Brugnatella prot. n. 3037 del 1.6.2022, chiedendo, altresì, il risarcimento del danno.

Con ordinanza n. 4602 del 19 settembre 2022 il Consiglio di Stato, Sez. III, ha respinto l’appello cautelare “ Rilevato che la ordinanza contingibile ed urgente n. 12/2021, concernente la sospensione per ragioni di salute pubblica dell’attività del Centro estivo con sede a Marsaglia in via Chiavari gestito dall'Associazione appellante e destinata alla accoglienza di ragazzi di età compresa tra 6 e 17 anni, è stata emessa dal Sindaco del Comune di Corte Brugnatella, in data 20 luglio 2021, a seguito del rapporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza prot. 2746 il quale, nell’evidenziare significative carenze infrastrutturali dell’immobile, specificava che l’attività “non aveva i requisiti minimi per l'esercizio” e che pertanto doveva “essere sospesa fino al completo adeguamento alle norme vigenti"; Ritenuto che il ricorso non risulta assistito dal fumus boni iuris ”.

Con ordinanza presidenziale n. 107 del 5 aprile 2024, si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.

La ricorrente ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione con atto depositato in giudizio il 3 giugno 2024.

Il Comune resistente ha depositato in giudizio memoria difensiva finale il 4 ottobre 2024 e replica il 16 ottobre 2024.

La ricorrente ha depositato in giudizio memoria difensiva finale il 4 ottobre 2024 e replica il 16 ottobre 2024.

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2024, dopo approfondita discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha evidenziato in fatto che:

- con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prot. n. 2592 del 8 luglio 2021 (doc. 2 - ricorrente), la ricorrente ha avviato l'attività di gestione di un Centro Estivo per bambini e ragazzi tra i 6 ed i 17 anni a Corte Brugnatella, in un edificio situato in via Chiavari n. 60, per il periodo dal 26 giugno 2021 all’8 agosto 2021;

- il Centro Estivo era esercitato in una struttura composta da distinte unità immobiliari - censite nel Catasto dei Terreni e dei Fabbricati del Comune di Corte Brugnatella al foglio 83, mappali 941 e 540 (doc. n. 7 - ricorrente) - per ospitare 69 bambini o adolescenti che pernottano in letti a castello: nell'unità distinta al mappale 540, sub. 1 (Cat. A/2, cl. 2, vani 3,5) vi sono 11 posti letto; in quella di cui al sub. 2 (Cat. A/2, cl. 2, vani 5,5) ve ne sono 17; nel sub. 3 (Cat. A/3, cl. 2, vani 2,5) ve ne sono 2; nel sub. 5 (Cat. A/2, cl. 2, vani 5,5) vi sono 13 posti letto, mentre nel sub. 6 (Cat. A/2, cl. 2, vani 3,5) e nel sub. 7 (Cat. A/3, cl. 2, vani 4,5) ve ne sono 14 ciascuno, come risulterebbe anche dall'atto impugnato;

- durante un primo accesso alla struttura, avvenuto il 15 luglio 2021, la ricorrente chiedeva al Responsabile del Settore lavori pubblici, che era giunto con l'Ispettore della Polizia municipale, di tornare il sabato seguente, 17 luglio 2021;

- con nota prot. 2698 in data 16 luglio 2021 (il giorno seguente), il Responsabile del Settore Lavori pubblici lamentava un diniego all'accesso (verificatosi il giorno precedente) e notificava alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo per l'adozione di “non meglio precisati” provvedimenti "a tutela della salute pubblica" (doc. 17 - ricorrente);

- in occasione del sopralluogo del 17 luglio 2021, durante il quale sarebbe stata esibita tutta la documentazione richiesta (doc. 9 e doc. 20 - ricorrente), veniva accertata quale unica irregolarità la tardiva produzione della dichiarazione di inizio attività, violazione definita con il pagamento della relativa sanzione, e successivamente il Comune richiedeva l'ausilio di altre Autorità, ovvero i NAS di Parma, l'Ispettorato del Lavoro, l'ARPAE e l'AUSL di Piacenza, nonché dei Vigili del Fuoco;

- un ulteriore sopralluogo è avvenuto in data 20 luglio 2021, giorno in cui la ricorrente acquistava gli immobili in questione;

- l'accesso dell'AUSL di Piacenza ha portato alla nota prot. 128886 del 20 luglio 2021 (doc. 13 - ricorrente), che rileva un "importante affollamento" della struttura; la predetta nota rileva, altresì,

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