TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2011-04-22, n. 201103545

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2011-04-22, n. 201103545
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201103545
Data del deposito : 22 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02278/2011 REG.RIC.

N. 03545/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02278/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2011, proposto dai sig.ri A C D ed A, B L, C M, D S T, D G L, F G, G E, G M C, G A M, L S, Luca' Gabriella, M C, M T, M R, M L, M G, M P, M M T, P A R, P M, Platore Patrizia, P C, P R, R A M, R F, S L, S M, S A, S S, S L, S Simonetta, Pizi Emilia, Bria Letizia, De Stefano Michela, Mencattini Daniela, Sabetta Bernardo, Goretti Paolo, Ciacci Patrizia, Cucchiarelli Anna Maria, Costa Emma, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiana Fedeli e Fabrizio De Angelis, e con questi elettivamente domiciliati in Roma, via Muzio Clementi, n. 68, presso l’avv. Fabrizio De Angelis;

contro

l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Zammataro e Donatella Moraggi e con questi elettivamente domiciliato presso la propria sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, nonché

nei confronti di

sig.ri Toti Rossana, Milani Gianna, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento , previa sospensiva,

del bando nazionale di selezione – Area C – per il passaggio dal livello economico 3 al livello economico 4 – profilo professionale delle attività amministrative, indetto con determina della Direzione Centrale Risorse Umane dell’I.N.A.I.L. n. 307 del 30 dicembre 2010, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L);

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 aprile 2011 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato che la controversia de qua esula dalla giurisdizione del giudice adito atteso che, pur avendo ad oggetto l’impugnazione di un bando con il quale è stato indetto un nuovo concorso invece di utilizzare, con lo scorrimento, la graduatoria relativa ad una precedente procedura selettiva, è assorbente la considerazione che si controverte, in ogni caso, del bando (e della graduatoria) relativo al passaggio ad un diverso e superiore livello economico nell’ambito della stessa Area C;

Ritenuto pertanto inconferente il principio, elaborato dalla giurisprudenza sia del giudice della giurisdizione (Cass. civ., S.U., 20 agosto 2010, n. 18812) che di quello amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4072), secondo cui in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione;
ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto infatti che, vertendosi, in ogni caso, di passaggio di livello economico all’interno della stessa Area trova applicazione la regola secondo cui ai sensi dell'art. 68, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, trasfuso nell'art. 63, d.lgs. 20 marzo 2001 n. 165, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'espletamento di un concorso interno per il passaggio da una posizione ad altra nell'ambito della stessa Area (Tar Napoli, sez. IV, 3 agosto 2009, n. 4637);

Ritenuto, per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.;

Considerato, infine, quanto alle spese di giudizio, che può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi