TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-02-11, n. 201600390

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-02-11, n. 201600390
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600390
Data del deposito : 11 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02542/2015 REG.RIC.

N. 00390/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02542/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2015, proposto da:
Wash &
Clean S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. P S, con domicilio eletto presso P S in Palermo, Via Antonio Veneziano, 69;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale Asp di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. G L V, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Azienda in Palermo, Via Pindemonte, 88;

nei confronti di

American Laundry Ospedaliera S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Scalfati, con domicilio eletto presso Rosaria Zammataro in Palermo, Via G. Pacini, 5;

per l'annullamento

- della delibera n. 544 del 26/06/2015 della cui adozione la ricorrente ha avuto conoscenza giusta nota prot. n. 8202 datata 28.07.2015 pervenuta a mezzo fax in data 29 luglio 2015, con cui sono state approvate le operazioni della gara indetta per l'affidamento del Servizio di lavatura, asciugatura, stiratura e governo della biancheria di proprietà dell'Asp di Palermo nei vari presidi di Palermo e Provincia per un periodo di 60 mesi e disposta l'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta American Laundry Ospedaliera S.p.a. per un importo complessivo quinquennale di € 867.830,65, Iva al 22%;
di tutti gli atti presupposti e segnatamente delle operazioni di gara consacrate nel verbale di gara del 2.04.2015, nella parte in cui il Seggio di gara ha disposto di aggiudicare provvisoriamente il servizio alla ditta American Laundry Ospedaliera s.p.a. per un importo annuo di € 173.566,13 oltre Iva con un ribasso del 40.15% non rilevando la palese anomalia dell'offerta e non attivando la relativa verifica;

- di tutti gli atti consequenziali integrativi dell'efficacia

e per la declaratoria di inefficacia

ai sensi degli artt. 121 e/o 122 C.p.a. dell'eventuale contratto che fosse nelle more stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale Asp di Palermo e di American Laundry Ospedaliera S.P.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2016 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 26 agosto 2015 e depositato l’1 settembre 2015 la società Wash &
Clean srl, premesso che la A.G. Laundri, cui è subentrata a seguito di affitto di ramo di azienda, ha preso parte alla gara, a pubblico incanto e col criterio dell’offerta più bassa, per l’affidamento del servizio di lavatura, asciugatura e stiratura e governo biancheria di proprietà dell’ASP di Palermo nei vari presidi di Palermo e provincia per la durata di anni cinque, contesta l’aggiudicazione in favore della controinteressata American Laundry Ospedaliera con un ribasso del 40,15%, disposta senza verifica dell’anomalia dell’offerta.

Lamentando a tal fine la violazione dell’art. 24 c.s.a. e dell’art. 11.3 del disciplinare, degli artt. 86, 87 e 88 del codice degli appalti, dell’art. 97 cost., oltre che eccesso di potere per erroneità manifesta, irragionevolezza, illogicità e sviamento, chiede l’annullamento degli atti impugnati, il subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, oltre al risarcimento dei danni.

Si è costituita l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto l’integrale rigetto.

Si è costituita anche la controinteressata, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire della Wash &
Clean srl, ritenendo comunque il ricorso infondato e quindi da respingere.

Con ordinanza n. 980 dell’11 settembre 2015, confermata dal CGA (ord. n. 610/15), è stata rigettata la domanda cautelare.

In vista della trattazione del merito solo l’Azienda resistente ha prodotto memoria difensiva.

All’udienza pubblica del 15 gennaio 2016 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della questione della legittimazione ad agire, essendo il ricorso infondato nel merito.

Premesso che la stessa lex specialis della gara aveva operato un richiamo agli artt. 86-88 cod. contr., va rammentato che ai sensi del co. 1 dell’art. 86 “ quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media ”, ma che, in base al comma 4, “ Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3 ”, secondo il quale “ In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La lettura coordinata della disposizione come sopra riportata conduce all’enucleazione della regola, secondo cui, se nelle gare da aggiudicare col criterio del prezzo più basso il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la stazione appaltante ha solo la facoltà, e non già l’obbligo, di valutare l’offerta “ che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ”.

3. Ciò chiarito, il Collegio ritiene di seguire la prevalente giurisprudenza secondo la quale detta facoltà “ può essere esercitata motivando in ordine alle ragioni ed agli elementi di fatto sulla base dei quali essa si sia risolta nel senso della verifica facoltativa, mentre alcuna motivazione è richiesta quando l'amministrazione ritiene di non dover far uso di tale facoltà ” (cfr. Tar Catania, III, 29 aprile 2014, n. 1300, 12 novembre 2013, n. 2756 e 30 settembre 2013, n. 2353).

Si aggiunga che la parte - che in corso di gara, presente alla seduta pubblica del 2 aprile 2015, nulla aveva obiettato al fine di stimolare l’attivazione del procedimento di verifica – col ricorso in esame ha inteso evidenziare, quali elementi specifici che avrebbero dovuto indurre l’Azienda appaltante ad assoggettare l’offerta della controinteressata a verifica, il carattere particolarmente elevato del ribasso, con la conseguente formulazione di un prezzo offerto tale da non coprire - asseritamente - neppure il costo della retribuzione del personale dipendente e quelli derivanti dagli obblighi previdenziali.

Osserva, tuttavia, il Collegio che, pur essendo indubbio che l’offerta in argomento poggia su un ribasso considerevole, è da escludere, per un verso, che esso possa costituire ex se causa di inaffidabilità e, quindi, di (sospetta) anomalia dell’offerta e, per altro, che l’ipotetico scostamento della tariffa oraria del personale da impiegare, come evidenziato nella perizia di parte (all. 7 al ricorso), rilevato senza tener conto delle dimensioni e dell’organizzazione della società offerente, non costituisce elemento specifico idoneo a far ritenere irragionevole la scelta della commissione di non attivare il procedimento di verifica facoltativa.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa riconosce, con indirizzo univoco, che la facoltà di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi del comma 3 dell'art. 86 cit. è espressione di discrezionalità di natura "tecnica" di competenza dell'amministrazione, non sindacabile dal Giudice amministrativo se non in presenza di palese illogicità o irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, VI, 27 luglio 2011, n. 4489;
C.g.a. 27 novembre 2013, n. 901).

Non si ravvisa, conclusivamente, la dedotta violazione di legge o alcun eccesso nell’esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere discrezionale di cui al citato art. 86, co. 3, cod. contr., e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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