TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202300832

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202300832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300832
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 00832/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00876/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 876 del 2011, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Rosa Rocciola in Ancona, viale della Vittoria, 11;

contro

Comune di Cingoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria N 7;

nei confronti

Societa' Cattolica di Assicurazione Coop. Arl, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, U S, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Unipol-U.G.F.-Divisione Aurora, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Palmieri, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Giovanni Battista Cinelli in Ancona, via De Bosis, 2;

Ina Assitalia Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pietrella, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Renato Cola in Ancona, via De Bosis, 3;

per

accertamento “accessione invertita”, condanna pagamento valore area occupata per uso sorgente idrica e indennità di occupazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cingoli e di Societa' Cattolica di Assicurazione Coop. Arl e di Unipol-U.G.F.-Divisione Aurora e di Ina Assitalia Spa;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

ritenuto che

il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione, in quanto, come eccepito dalle parti intimate, sulla domanda proposta dai ricorrenti, avente ad oggetto l’accertamento dell’accessione invertita e la condanna al pagamento del valore dell’area occupata e della sorgente, l’indennità di occupazione e il risarcimento dei danni ad essi derivati, da parte del Comune di Cingoli, in relazione a un fondo di loro proprietà occupato dall’Ente, allo scopo di captare una sorgente ivi rinvenuta e della conseguente realizzazione di una condotta per l’alimentazione dell’acquedotto comunale, deve statuire il Tribunale regionale delle acque pubbliche, poiché ai sensi dell’art. 140, lett. d) ed e) del r. d. n. 1775 del 1933, sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un’occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un’opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche, senza distinzione tra occupazioni che siano formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni che non lo siano, ancorché l’interessato, denunciando l’illegittimità, chieda il risarcimento del danno che ne sia conseguito (Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, n. 32069;
Cass., Sez. Un., 23/05/2008, n. 13358);

il gravame va, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto proposto innanzi a giudice sfornito di giurisdizione.

Lo stesso ricorso va riassunto nei termini di cui all'art. 11 del c.p.a. innanzi al competente Tribunale regionale delle acque pubbliche.

Le spese processuali possono essere compensate.

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