TAR Milano, sez. II, decreto decisorio 2020-10-26, n. 202000860
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Pubblicato il 26/10/2020
N. 00860/2020 REG.PROV.PRES.
N. 00708/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2015, proposto da
C D L, rappresentata e difesa dagli avvocati S R, C S e M C, con domicilio eletto presso lo studio C S in Milano, via Hoepli n. 3;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M A, A M P, M L B e E M F, con domicilio eletto in Milano, via della Guastalla n. 6;
nei confronti
Arte Costruzioni S.p.A. in Fallimento, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento PG 38449/2015 del 20.1.2015;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l’annullamento del titolo abilitativo PG. 5545526 del 5.12.2012, nonché il verbale di sopralluogo del 25.11.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod.proc.amm.;
Considerato che con atto depositato il 13 ottobre 2020 la ricorrente ha dichiarato che è cessata la materia del contendere e che è comunque sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione sulla lite;
Ritenuto che, per costante giurisprudenza, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016 n. 3848);
che, quanto alle spese di lite, si può provvedere alla loro compensazione, anche in ragione della richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente